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                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini




24/1/2006 Penale: Cambia l'art. 52 del C.P. - Legittima difesa



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Non rischierà più il carcere per eccesso di difesa chi sparerà a un ladro armato entrato in casa o nel suo negozio. Lo prevede il ddl approvato in via definitiva dalla Camera il 24 gennaio. La nuova norma stabilisce, infatti, che la vittima di un furto, di una rapina e di una minaccia può reagire con l'uso delle armi "per tutelare la propria incolumità" e quella dei propri cari.

Ddl Senato 1899 - Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio Art. 1. (Diritto all’autotutela in un privato domicilio) 1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: "Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".





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