Anonimo Registrati

Giovedi 28-Marzo-2024

          

IMPORTANTE

PER INSERIRE IL PROPRIO ANNUNCIO DI MOBILITA' SU LIPOL.IT e FACEBOOK


comunicare :  nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari

  (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento)

 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini




24/1/2006 Penale: Cambia l'art. 52 del C.P. - Legittima difesa



torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti     Stampa questo documento dal titolo: 24/1/2006 Penale: Cambia l'art. 52 del C.P. - Legittima difesa   . Stampa

Non rischierà più il carcere per eccesso di difesa chi sparerà a un ladro armato entrato in casa o nel suo negozio. Lo prevede il ddl approvato in via definitiva dalla Camera il 24 gennaio. La nuova norma stabilisce, infatti, che la vittima di un furto, di una rapina e di una minaccia può reagire con l'uso delle armi "per tutelare la propria incolumità" e quella dei propri cari.

Ddl Senato 1899 - Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio Art. 1. (Diritto all’autotutela in un privato domicilio) 1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: "Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".





torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti

LOGIN

  

Registrati

Recupera Password


LIPOL INFORMA

etp