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Ricorsi pendenti per la 'patente a punti' In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale



torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti     Stampa questo documento dal titolo: Ricorsi pendenti per la 'patente a punti' In attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. Stampa

www.mdc.it 5/1/2005

La detrazione dei punti dalla patente di guida del proprietario di un automezzo che non é in grado di fornire i dati personali e gli estremi della patente del conducente al momento dell'infrazione potrebbe venire dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale di questa norma, contenuta nell'art. 126 bis del codice della strada, è stata sollevata da un legale genovese, ed è stata ritenuta fondata da un giudice di pace di Genova che l'ha trasmessa poi alla Consulta.

L'avv. Nicola Scodnik, difensore di un collega a cui sono stati detratti due punti dalla patente di guida per una infrazione commessa da uno dei suoi impiegati o associati, che aveva utilizzato un motociclo a lui intestato, a disposizione dello studio, aveva appunto sollevato la questione. Nel ricorso presentato il legale aveva sostenuto l’impossibilità da parte del suo assistito a fornire il nominativo del conducente del mezzo che è incorso nell'infrazione, in quanto “non sussiste concreta possibilità, a distanza di tempo, di poter verificare quale soggetto, il giorno e nell'ora della commessa infrazione, abbia parcheggiato il mezzo in zona vietata (si trattava di sosta riservata agli handicappati)”.

Il legale ha sostenuto che “non si può immaginare che un soggetto sia tenuto a dichiarare obbligatoriamente il nominativo di una persona poiché ciò comporterebbe una dichiarazione di scienza in relazione al fatto storico che il soggetto a cui il mezzo era in consegna fosse effettivamente colui che lo conduceva al momento della violazione, con tutte quelle che possono essere le responsabilità connesse al rendere dichiarazioni inconsapevolmente non veritiere”.

Nel ricorso era stato poi sottolineato che la norma risulta in contrasto con gli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, poiché il proprietario del veicolo che ha commesso l’infrazione non avrebbe alcuna possibilità di potersi difendere, ma subire unicamente le conseguenze di un automatismo legislativo, e verrebbe chiamato a rispondere indebitamente a titolo di responsabilità oggettiva.
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