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D.M. 30/7/2008 DISPOSIZIONI URGENTI PER LIVELLI SICUREZZA CONTRO RISCHIO ALCOOL



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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 30 luglio 2008 (G.U. 210 del 08/9/2008)

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni

urgenti modificative del codice della strada per incrementare i

livelli di sicurezza nella circolazione», convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160;

Visto in particolare l'art. 6, commi 2 e 4, del sopra citato

decreto-legge, nel quale si prevede che il Ministro della salute

stabilisce, con proprio decreto, i contenuti delle tabelle, da

esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di

intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di

bevande alcoliche, le quali riproducono la descrizione dei sintomi

correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria

alveolare espirata nonche' le quantita', espresse in centimetri

cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il

superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza,

pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso

corporeo;

Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione

costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria

con decreto dirigenziale 19 ottobre 2007;

Preso atto delle considerazioni della Commissione circa

l'impossibilita' di stabilire a priori la precisa quantita' di

bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor piu' sulla

base del solo peso corporeo del soggetto assuntore, prescindendo da

altre importanti variabili quali ad esempio il sesso, l'eta',

l'eventuale stato di digiuno, il contingente stato fisico del

sog-getto, l'eventuale contemporanea assunzione di altre sostanze;

Preso atto che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico

e' funzione delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun

individuo e che, pertanto, indicare un valore puntuale di tasso

alcolemico in corrispondenza di determinate quantita' di alcol

assunte, anche tenendo conto di alcune delle variabili sopra

indicate, puo' non essere adeguato ai fini dell'orientamento per una

guida sicura;

Preso atto della necessita', rilevata dalla Commissione, di

inserire tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per

una corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino;

Ritenuto opportuno che nella tabella relativa ai sintomi correlati

ai diversi livelli di alcolemia siano inserite informazioni relative

alla concentrazione alcolemica pari a «0», onde sottolineare

adeguatamente che anche un'alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3

grammi per litro) puo' avere effetti concreti sulla guida, in

particolare per alcuni soggetti;

Ritenuto altresi' che i contenuti proposti dalla Commissione sono

adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro

orientamento del cittadino;

Considerato che l'utilizzo delle tabelle di cui trattasi riveste

grande importanza per la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in

particolare degli incidenti stradali nonche' al fine di incrementare

i livelli di sicurezza nella circolazione;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n.

117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge

2 ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli

allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.

2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente

riprodotti nelle tabelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto

2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della

legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali

nello stesso indicati, per le finalita' ivi previste.

3. Nell'allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di

riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.







Art. 2.

1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi

modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di

intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e

somministrazione di bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del

decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si

adeguano alle disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di

controllo.

Roma, 30 luglio 2008

Il Ministro: Sacconi



Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110







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