Anonimo Registrati

Lunedi 29-Aprile-2024

          

IMPORTANTE

PER INSERIRE IL PROPRIO ANNUNCIO DI MOBILITA' SU LIPOL.IT e FACEBOOK


comunicare :  nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari

  (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento)

 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


Info Professionali



Limitazioni alla Guida per i NEO-PATENTATI (D. L. 248/2007).



torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti     Stampa questo documento dal titolo: Limitazioni alla Guida per i NEO-PATENTATI (D. L. 248/2007).. Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

COMITATO TECNICO PROFESSIONALE di COORDINAMENTO
tra Corpi di Polizia Locale della Provincia di Reggio Emilia



Ai Comandi di Polizia Municipale

in indirizzo



Al Comando di Polizia Provinciale di

Reggio Emilia







OGGETTO: Limitazioni alla Guida per i NEO-PATENTATI (D. L. 248/2007).







Si continua, a "colpi" di Decreto Legge a modificare il Codice della Strada, anche se, questa volta, avere preso un poco di tempo in più (rinviando il divieto a luglio 2008), probabilmente, permetterà al legislatore di meglio delineare il divieto stesso, cioè quello di usare veicoli ritenuti "potenti" (quelli oltre 50 Kw/Ton ...) nel primo anno di conseguimento della patente di guida di categoria B.



Si coglie l' occasione per porgere distinti saluti.


Lì 10/01/2008





Il referente del COMITATO T. P. di C.



Lazzaro Fontana

( Comandante di Quattro Castella ed Albinea) lazzarof@libero.it

DECRETO LEGGE COSIDDETTO MILLE PROROGHE
(Consiglio dei Ministri del 28.12.2007)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
(GU n. 302 del 31-12-2007 ) - DECRETO-LEGGE 31 Dicembre 2007, n. 248
Art. 22
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida


All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2008".




Il testo aggiornato dell’articolo 117 CdS pertanto è il seguente

Art. 117. Limitazioni nella guida

1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. (*)
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .
Note:
(*) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160. Tali disposizioni si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (cioè dal 30 gennaio 2008), così come disposto dall'art. 2, comma 2 del predetto D.L. 117/2007 convertito nella L 160/2007, ora ulteriormente modificato (posticipato) dal D.L. 248/2007 (il cosiddetto decreto legge mille proroghe) … a far data dal 01/07/2008.





D.L. 03-08-2007 n° 117 (convertito con modifiche nella Legge 02-10/2007 n° 160)

Art. 2. - Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito del seguente: «1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.» ;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.» ;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».









torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti

LOGIN

  

Registrati

Recupera Password


LIPOL INFORMA

etp