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VERBALE NON PAGATO NE’ OPPOSTO: E’ TITOLO ESECUTIVO (ART. 203 CdS)
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Sentenza Corte di Cassazione Sezione I, 5 ottobre 2006, n. 21424 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Sentenza Motivi della decisione Con il ricorso si denunciano la violazione degli artt. 203 del C.S. e 27 della legge n. 689 del 1981, nonché vizi motivazionali. Si premette che l’opponente aveva impugnato una cartella esattoriale emessa a seguito della notifica di un verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, notificato il 24 luglio 1997, lamentando: a) che la cartella fosse stata notificata oltre il termine stabilito dall’art. 204 C.S.; b) la prescrizione della sanzione; c) la violazione della legge n. 46 del 1999, per la mancata indicazione nella cartella dell’autorità dinanzi alla quale proporre l’opposizione. Si premette altresì che esso ricorrente aveva dedotto che, non avendo l’opponente proposto ricorso avverso il verbale di accertamento, esattamente si era proceduto all’iscrizione a ruolo che il verbale era stato notificato il 12 settembre 1999 e la cartella era stata notificata il 30 giugno 2001, molto prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione, che la censura riguardante la mancata indicazione nella cartella dell’autorità alla quale ricorrere andava proposta nei confronti dell’esattore e non della Prefettura. Con il ricorso si deduce che erroneamente, in violazione delle norme sopra indicate, il Giudice di pace abbia accolto l’opposizione, affermando che la cartella non poteva essere emessa, non essendo stata previamente emessa l’ordinanza-ingiunzione. Infatti, a norma dell’art. 203 C.S., in mancanza d’impugnazione del verbale di accertamento notificato, questo diventa titolo esecutivo, e sulla sua base può essere emessa la cartella di pagamento. Il ricorso è fondato. In materia di violazioni del codice della strada l’art. 203, ultimo comma C.S. prevede che, qualora avverso il verbale di accertamento della violazione non sia stato prodotto ricorso al Prefetto - né sia stato proposto ricorso giurisdizionale, secondo quanto parimenti consentito - e non sia stato neppure effettuato il pagamento in misura ridotta consentito dall’art. 202, il verbale diventa titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e delle spese del procedimento, cosicché la relativa somma potrà essere iscritta a ruolo per l’esazione, ai sensi dell’art. 206 C.S., senza che debba essere emanata l’ordinanza-ingiunzione, la quale, a norma dello stesso art. 203, fa seguito solo alla proposizione del ricorso amministrativo al Prefetto. Ne deriva la fondatezza del ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Caulonia., in persona di altro giudice, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte di cassazione Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Caulonia in persona di altro giudice. Roma, 4 luglio 2006. Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2006 Una sentenza che sbalordisce per i motivi che ne hanno determinato il dispositivo: un trasgressore che si era visto notificare la cartella esattoriale ha eccepito fino in Cassazione che il verbale avrebbe dovuto essere seguito da una ordinanza ingiunzione quale titolo esecutivo che legittimava all’emissione della cartella esattoriale. Tutto ciò nonostante l’articolo 203 de codice della strada sia particolarmente chiaro. tratto dalle newsletter del dr.Alessandro Casale
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