Anonimo Registrati

Lunedi 29-Aprile-2024

          

IMPORTANTE

PER INSERIRE IL PROPRIO ANNUNCIO DI MOBILITA' SU LIPOL.IT e FACEBOOK


comunicare :  nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari

  (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento)

 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


Info Professionali



PUBBLICITA’ SU RIMORCHIO: NECESSITA AUTORIZZAZIONE (ART. 23 CdS)



torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti     Stampa questo documento dal titolo: PUBBLICITA’ SU RIMORCHIO: NECESSITA AUTORIZZAZIONE (ART. 23 CdS) . Stampa

Giudice di Pace di Gemona del Friuli - Sentenza n.142 del 7 novembre 2006
FATTO E DIRITTO
In data 28 aprile 2006, il funzionario dell’ANAS, .. ha accertato nei confronti della società opponente, la seguente infrazione: “al Km. 159+270 della SS. 13 Pontebbana, in località Ospedaletto del Comune di Gemona del Friuli, in area privata, ha violato la norma del codice della strada di cui all’art. 23 comma 1-4 in relazione al 13 bis perché da più giorni era parcheggiato carrello AA 45623 pubblicitario bifacciale mt. 6 x 3 riportante la scritta ........... - detta pubblicità è in vista alla statale e non autorizzata ANAS.
Sanzione amministrativa pecuniaria applicata nella misura ridotta di €. 357,00 oltre, €. 7,41 per spese di bollo e notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.

In fatto, l’opponente non nega che il rimorchio fosse da più giorni in sosta lungo la strada o in vista di essa, senza la prescritta autorizzazione dell’A.N.A.S., ma contesta l’applicabilità del comma 4 dell’art. 23 C.d.S., richiamando le disposizioni del vecchio codice della strada.
In diritto, osserva il Giudicante che l'articolo 23 del vigente codice della strada riprende le disposizioni dell'art. 11 del codice abrogato e contiene i nuovi principi che regolano l'apposizione della cartellonistica e le insegne pubblicitarie sulle strade e la pubblicità sui veicoli. Resta confermato il divieto di apporre cartellonistica che per forma, colore, dimensioni e ubicazione, possa generare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficoltosa la percezione o attirare eccessivamente l'attenzione dei conducenti sino a procurare pericoli per la circolazione. Elencati i principi informatori di questo delicatissimo settore, ove non sempre è facile raccordare gli obiettivi di sicurezza stradale con quelli commerciali legati alla pubblicità, l'articolo rimanda al Regolamento la determinazione concreta di requisiti, forme e modalità di apposizione della segnaletica.
In attuazione del predetto rinvio, lart. 47 del Reg. C.d.S. definisce i vari mezzi pubblicitari ed in particolare l’8° comma definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di esercizio. In sostanza tale ultima norma è diretta ad individuare tutti i manufatti non previsti dai precedenti commi dello stesso articolo, senza distinguere fra impianti fissi o mobili.
Un cartello pubblicitario posto su un rimorchio e parcheggiato lungo le strade o in vista di esse è pertanto un mezzo pubblicitario classificabile come “impianto di pubblicità e propaganda”, da non confondersi con le scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli, perché è evidente che la ratio legis di tutta la normativa è quella di sottoporre ad autorizzazione cartelli ed altri mezzi pubblicitariposti lungo le strade o in vista di esse. A rigore, si potrebbe disquisire sulla legittimità di cartelli posti a bordo di rimorchi in movimento, ma è evidente che il rimorchio in sosta costituisce a tutti gli effetti un “impianto di pubblicità e propaganda” predisposto ad arte per aggirare la norma.
Poiché, ai sensi degli artt. 11, L. 689/81 e 195, 2° c., C.d.S., nella determinazione delle sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. si ha riguardo alla gravità della violazione, questo Giudicante ritiene che nella fattispecie, si debba applicare la sanzione amministrativa nella misura del minimo edittale maggiorato di 1/3.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
Respinge l’opposizione della ditta omissis e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 1940/RG. 30/06, emesso il 28.04.2006 e notificato il 17.06.2006 da: A.N.A.S. S.p.A, Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia, Sede compartimentale via Fabio Severo 52 Trieste.
Determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 476,00, oltre accessori di €. 7,41.
Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.





torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti

LOGIN

  

Registrati

Recupera Password


LIPOL INFORMA

etp