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Il Sole 24 ore 5/1/2005 'Droga al volante, prova più difficile '



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(Jacopo Antonelli- Caterina Malavenda)

Più difficile contestare la guida sotto gli effetti delle droghe. Lo stato di alterazione fisica e psichica di chi è al volante di un veicolo, causata da sostanze stupefacenti, può essere provato solo mediante l’esame tecnico di campioni di liquidi biologici, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche o a queste equiparate, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 187 del Codice della Strada. In questi termini si è espressa la IV sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 47903/04, depositata il 10 dicembre 2004, distinguendo così nettamente tale ipotesi da quella della guida in stato di ebbrezza.

Ad avviso dei giudici della Suprema Corte, infatti, lo stato di alterazione da stupefacente, presupposto del reato contemplato dall’art. 187 del C.d.S., non può essere dedotto da elementi sintomatici esterni, valutati in modo discrezionale dagli agenti che accertano l’infrazione, ma solo effettuando esami di laboratorio.

Tale conclusione, secondo i giudici, della Cassazione, è avallata dall’ordinanza n. 306 del 25/7/2001 della Corte Costituzionale, secondo cui le attuali conoscenze tecnico-scientifiche non consentono di verificare l’effettivo uso di sostanze stupefacenti con sistemi empirici o mediante strumenti analoghi all’”etilometro” per le sostanze alcoliche, vale a dire attraverso apparecchiature che, essendo meno invasive del prelievo di campioni biologici, garantiscono risultati immediati e sufficientemente affidabili. Per questo, l’apparente disparità di trattamento delle due fattispecie e , in particolare, il diverso sistema di prova previsto, non possono dirsi ingiustificati, ma sono, al contrario, del tutto legittimi.

La constatazione, da parte degli agenti, di circostanze oggettive e sintomatiche della possibile assunzione di stupefacenti, quali difficoltà di linguaggio, il tremore o la lentezza dei movimenti, non rimane però prive di effetti. E’ in base a questi elementi, infatti, che alle forze dell’ordine è consentito accompagnare l’automobilista nelle apposite strutture sanitarie per effettuare i necessari accertamenti tecnici.

Profondamente diversa la disciplina dettata, sia pure con formulazione decisamente contorta, dall’art. 186 del C.d.S., che, con riferimento all’ipotesi di guida in stato di ebbrezza ,consente, invece, di provare il reato anche sulla base di elementi sintomatici riscontrati dagli agenti. Ciò non esclude, peraltro, né impedisce, che il conducente possa essere sottoposto agli ulteriori accertamenti tecnici, non invasivi (quale, per l’appunto l’etilometro) il cui responso, evidentemente, può dare un più solido riscontro probatorio all’accertamento del reato oppure, in presenza di determinate condizioni, alla verifica del tasso alcoolemico delle strutture sanitarie.






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