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 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


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Trasporto merci: Calendario limitazioni circolazione fuori dai centri abit per il 2007 (ART. 6 CdS).



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ESTRATTO DEL DECRETO MINISTRO DEI TRASPORTI N. 2879 DEL 13 DIC. 2006
D E C R E T A
 Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2007 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre,
novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 6 aprile;
f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 7 aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 9 aprile;
h) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 10 aprile;
i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
j) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 aprile;
k) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°maggio;
l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 giugno;
n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 luglio;
o) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 14 luglio;
p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 21 luglio;
q) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 27 luglio;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 28 luglio;
s) dAlle ore 16,00 alle ore 24,00 del 3 agosto;
t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 4 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 11 agosto;
v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 18 agosto;
x) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 25 agosto;
y) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° settembre;
z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1°novembre;
aa) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;
bb) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 22 dicembre;
dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
ee) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
ff) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
gg) dalle ore 16,00 alle 22,00 del 29 dicembre;

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
 Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito,qualora il periodo di riposo giornaliero -come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 e successive modifiche- cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro
Art. 3
1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore
verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
I RELATORI
(da destra: Casale, Ferrazzano, Chionna, Casati)
lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2 . Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.

 Art. 4
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

 Art. 8
1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

 Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.





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