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Polizia amministrativa regionale e locale – Art. 162, comma 2 del D.Lgs.



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Da Dr. Luigi Verde Comandante P.M. Villaricca

Oggetto: Polizia amministrativa regionale e locale – Art. 162, comma 2 del D.Lgs.
n. 112/98/Brevi riflessioni.


La disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 162 del decreto legislativo n. 112 del 1998, propone interessanti innovazioni e, pertanto, merita specifiche osservazioni.
E’ opportuno evidenziare che, nella stesura originaria che era stata ipotizzata durante i lavori di preparazione del testo definitivo, tale comma recitava: “ Il servizio di polizia municipale è disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali nel rispetto dei principi di cui al Titolo V della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservata.
Tale formulazione, pertanto, non introduceva particolari elementi innovativi nel settore dei servizi di polizia municipale e, più in generale, della “polizia locale urbana e rurale” di cui al previgente art. 117 della Costituzione.
Peraltro, la dottrina tradizionale ha sempre ritenuto che per “polizia locale” dovesse intendersi soprattutto “polizia municipale” comprensiva di tutte quelle attività dirette ad identificare, secondo legge, gli specifici interessi pubblici locali dei cittadini, nonché di quelle relative agli interventi limitativi della libertà dei privati da porre in essere in funzione dei predetti compiti di specifica prevenzione.
La definizione di un ambito comunale per l’esercizio delle funzioni di polizia locale risale alla legislazione raccolta nei testi unici delle leggi comunali e provinciali e tenuta in debito conto dal Costituente del 47 il quale dispose nel previgente art. 118 che le funzioni amministrative “di interesse esclusivamente locale” pur riferite a materie ricomprese nell’elencazione del previgente art. 117 Cost. possono essere attribuite dalle leggi dello stato agli Enti Locali.
Ed è proprio in attuazione di tale previsione che la legislazione di trasferimento di funzioni amministrative degli anni ’70, in particolare la normativa contenuta nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ribadisce la stratificazione a livello comunale delle funzioni di polizia locale.
L’art. 18 del citato d.p.r. n. 616/77, infatti, stabilisce che “ le funzioni amministrative relative alla materia polizia locale urbana e rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale e che non erano proprie delle competenti autorità statali”.
Poiché all’art. 9 del medesimo d.p.r. viene formulata in termini diversi una definizione della “polizia amministrativa” (in chiave di strumentalità ed accessorietà della medesima) ne deriva che il contenuto della “polizia locale urbana e rurale” non coincide con quella della “polizia amministrativa”.
Tale interpretazione, peraltro, è stata pienamente condivisa dalla Corte Costituzionale che, nel definire i rapporti tra i due diversi concetti, ha “precisato che la nozione di polizia amministrativa non si identifica con quella di polizia locale urbana e rurale le cui funzioni amministrative già appartenevano ai Comuni prima che la Costituzione le comprendesse tra le materie che il previgente art. 117 Cost. attribuiva alla potestà legislativa regionale (v. sent. 27 marzo 1987, n. 77).
Questo quadro concettualmente è stato, evidentemente tenuto presente dal legislatore che, nell’emanare una normativa quadro sull’ordinamento dei servizi di polizia municipale con la legge 7 marzo 1986, n. 65, all’art. 1 ha ribadito che le funzioni di polizia locale sono svolte dai Comuni che, a tal fine, possono organizzare appositi “servizi di polizia municipale”.
La legge n. 65/86, peraltro, è stata da più parti ritenuta insoddisfacente nel chiarire i contenuti specifici della polizia locale, nonché nell’individuare i principi fondamentali ai quali le Regioni a statuto ordinario avrebbero dovuto attenersi nel legiferare, a loro volta, nelle materie di cui trattasi.
Va comunque evidenziato, per ciò che qui ci interessa, come tutta la legislazione statale antecedente al D.Lgs. n. 112/98 abbia sempre individuato e privilegiato il livello comunale dei servizi di polizia locale.
Ciò, probabilmente, come già detto, in attuazione del principio di cui al previgente art. 118, comma 1 della Costituzione.
Anche il disposto del comma 3 del previgente art. 118 Cost., peraltro, prevedeva l’esercizio indiretto delle funzioni amministrative relative alla materia di propria competenza, mediante delega agli enti locali, come modulo organizzativo preferenziale per le Regioni.
La premessa si qui svolta serve a spiegare le perplessità che desta la disposizione del comma 2 dell’art. 162 D.Lgs. n. 112/98, laddove viene prevista l’istituzione e regolamentazione del “servizio di polizia regionale” per l’esercizio delle funzioni di polizia locale, in assoluta novità rispetto a tutta la legislazione statale precedente.
La citata disposizione letta alla luce del novellato art. 118, comma 1 della Costituzione, il quale prevede che: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiaretà, differenziazione ed adeguatezza”.
L’aver immaginato un livello regionale per l’esercizio dei servizi di polizia locale che, come ricordato, è stato attribuito al livello comunale anche dalla legislazione più datata, costituisce un operazione che dovrebbe suscitare qualche opportuno approfondimento.








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