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LEGGE 21 febbraio 2006, n.102 Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali



torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti     Stampa questo documento dal titolo: LEGGE 21 febbraio 2006, n.102 Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. Stampa

(GU n. 64 del 17-3-2006)

testo in vigore dal: 1-4-2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Promulga



la seguente legge:



Art. 1.

(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti:

"2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la

sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando

dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la

sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio

colposo la sospensione e' fino a quattro anni.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di

applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del

codice di procedura penale".


--------------------------------------------------------------------------------

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 222 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada) come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie

all'accertamento di reati). - 1. Qualora da una violazione

delle norme di cui al presente codice derivino danni alle

persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le

sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le

sanzioni amministrative accessorie della sospensione o

della revoca della patente.

2. Quando dal fatto derivi una lesione personale

colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni

a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale

colposa grave o gravissima la sospensione della patente e'

fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la

sospensione e' fino a quattro anni.

2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della

sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita

fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai

sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura

penale.

3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa

accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di

recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo

di cinque anni a decorrere dalla data della condanna

definitiva per la prima violazione.».



Art. 2.

(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo

e di lesioni colpose gravi e gravissime)

1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e' sostituito

dal seguente:

"Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina

della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque

anni".

2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito

dal seguente:

"Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni

gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro

500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della

reclusione da uno a tre anni".


--------------------------------------------------------------------------------

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 589 del codice penale

come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per

colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione

da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme

sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e'

della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di

una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si

applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave

delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la

pena non puo' superare gli anni dodici.».

Si riporta il testo dell'art. 590 del codice penale

cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona

ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la

reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire

seicentomila.

Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da

uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a

un milione e duecentomila, se e' gravissima, della

reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire

seicentomila a due milioni e quattrocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione

stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da

tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e

la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da

uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena

che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni

commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della

reclusione non puo' superare gli anni cinque.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,

salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,

limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative

all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una

malattia professionale.».



Art. 3.

(Disposizioni processuali)



1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni,

conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali

di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.


--------------------------------------------------------------------------------

Note all'art. 3:

Il capo I del titolo IV del libro II del codice di

procedura civile reca: «Delle controversie individuali di

lavoro».



Art. 4.

(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari

e per la fissazione della data del giudizio)



1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura

penale e' inserito il seguente:

"2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589,

secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di

cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta".

2. All'articolo 416 del codice di procedura penale e' aggiunto, in

fine, il seguente comma:

"2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589,

secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio

del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni

dalla chiusura delle indagini preliminari".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale

e' inserito il seguente:

"3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589,

secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non

puo' essere superiore a sessanta giorni".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale

sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti

dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di

citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla

chiusura delle indagini preliminari.

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo

590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui

al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla

emissione del decreto".


--------------------------------------------------------------------------------

Note all'art. 4:

Si riporta il testo dell'art. 406 del codice di

procedura penale come modificato dalla legge qui

pubblicata:

«Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico

ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al

giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto

dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione della

notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la

giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal

pubblico ministero nei casi di particolare complessita'

delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di

concluderle entro il termine prorogato.

2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal

giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli

articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice

penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa

per non piu' di una volta.

3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del

giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie

entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona

sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal

reato che, nella notizia di reato o successivamente alla

sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne

informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla

scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con

ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento

del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si

debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine

previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data

dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare

avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle

indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla

persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle

forme previste dall'art. 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si

applicano se si procede per taluno dei delitti indicati

nell'art. 51 comma 3-bis e nell'art. 407, comma 2, lettera

a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con

ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della

richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di

proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico

ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di

proroga, il giudice, se il termine per le indagini

preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore

a dieci giorni per la formulazione delle richieste del

pubblico ministero a norma dell'art. 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione

della richiesta di proroga e prima della comunicazione del

provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre

che, nel caso di provvedimento negativo, non siano

successivi alla data di scadenza del termine

originariamente previsto per le indagini.».

Si riporta il testo dell'art. 416 del codice di

procedura penale come modificato dalla legge qui

pubblicata:

«Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico

ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e'

depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del

giudice.

La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e'

preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonche'

dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai

sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta

alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad

interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415-bis,

comma 3.

2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo

contenente la notizia di reato, la documentazione relativa

alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti

davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo

del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al

fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art.

589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di

rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere

depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle

indagini preliminari.».

Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di

procedura penale cosi' come modificato dalla legge qui

pubblicata:

«Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il

decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalita' dell'imputato e le altre

indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'

le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione

dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa dal reato

qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del

fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono

comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con

l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei

fatti cui esse si riferiscono;

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice

competente per il giudizio;

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora

della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non

comparendo sara' giudicato in contumacia;

g) la data e la sottoscrizione del giudice e

dell'ausiliario che l'assiste.

2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'

identificato in modo certo ovvero se manca o e'

insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti

dal comma 1 lettere c) e f).

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il

giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti

giorni.

3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art.

589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al

comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.

4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace

nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non

presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1

dell'art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata

per il giudizio.».

Si riporta il testo dell'art. 552 del codice di

procedura penale cosi' come modificato dalla legge qui

pubblicata:

«Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il

decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalita' dell'imputato o le altre

indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'

le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione

dei difensori;

b) l'indicazione della persona offesa, qualora

risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e

precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che

possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza,

con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il

giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della

comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non

comparendo sara' giudicato in contumacia;

e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un

difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito

dal difensore di ufficio;

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti,

l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del

dibattimento di primo grado, puo' presentare le richieste

previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda

di oblazione;

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini

preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico

ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta'

di prenderne visione e di estrarne copia;

h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero

e dell'ausiliario che lo assiste.

1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti

dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, il decreto

di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta

giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti

dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, la data di

comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non

oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'

identificato in modo certo ovvero se manca o e'

insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti

dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e'

altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto

dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per

rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3,

qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia

richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo

art. 415-bis.

3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato,

al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni

prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei

casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il

termine e' ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico

ministero nella segreteria unitamente al fascicolo

contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati

nell'art. 416, comma 2.».

Art. 5. (Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali) 1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto,in fine, il seguente comma:"Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno dicui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta deldanneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamentorisultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente,con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, acarico di una o piu' delle parti civilmente responsabili, di unaprovvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 percento della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidatocon sentenza". Art. 6. (Obblighi del condannato) 1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:"Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). - 1. Nel pronunciaresentenza di condanna alla pena della reclusione per un delittocolposo commesso con violazione delle norme del presente codice, ilgiudice puo' disporre altresi' la sanzione amministrativa accessoriadel lavoro di pubblica utilita' consistente nella prestazione diattivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgerepresso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti oorganizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un mesene' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilita'non puo' essere inferiore a tre mesi.3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sonodeterminate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesacon la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281.4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiedeil condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore dilavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che nonpregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e disalute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, ilgiudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' perun tempo superiore alle sei ore settimanali.5. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunqueoltrepassare le otto ore.6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolosi applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decretolegislativo 28 agosto 2000, n. 274". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriVisto, il Guardasigilli: Castelli





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