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comunicare : nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento) Inoltre per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico. Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta. Si ringrazia per la fattiva collaborazione IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini
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In base all’art. 2719 cod. civ. La fotocopia è una valida prova se non viene contestata espressament
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Cassazione Sezione Lavoro n. 1264 del 23 gennaio 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Picone
In base all’art. 2719 cod. civ. le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero se non è espressamente disconosciuta.
L’onere stabilito dall’art. 2719 cod. civ., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia o al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l’uso di formule sacramentali.
Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato
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