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INAIL Circolare n. 45 del 14/11/05 Obbligo assicurativo: vigili a piedi addetti viabilità stradale



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Applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20 novembre 2002.

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI


Documento: Circolare n. 45 del 14 novembre 2005.
Oggetto: Obbligo assicurativo: vigili addetti alla sorveglianza a piedi della viabilità stradale. Applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20 novembre 2002.



Quadro Normativo

• D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni.

•Circolare n. 54 del 3 agosto 1976: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei vigili urbani addetti alla conduzione di veicoli a motore e ad altre attività previste dall'articolo 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124”.

• Circolare n. 86 del 7 novembre 1977: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei vigili urbani addetti alla conduzione dei veicoli a motore e ad altre attività previste dall'art. 1 del D.P.R. del 30 giugno 1965, n.1124. Decorrenza dei rapporti assicurativi”.

• Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” (G.U. n. 50 del 1° marzo 2000).

• Decreto ministeriale del 12 dicembre 2000: “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione” (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001).

• Legge n. 388 del 23 dicembre 2000: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000). Art. 116, comma 15.

• Circolare n. 9 dell’11 febbraio 2002: “Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione”.



PREMESSA

La Corte di Cassazione ha affermato1 che anche l’attività lavorativa prestata dal vigile urbano addetto, a piedi, alla sorveglianza della viabilità stradale rientra nelle “attività protette” ai fini dell’assicurazione obbligatoria antinfortunistica2 .

In forza della nuova pronuncia, dunque, sono da ritenere assoggettati all'assicurazione obbligatoria tutti i vigili addetti al controllo della viabilità, indipendentemente dall’ulteriore condizione, in passato affermata anche dall’Istituto3 , dell’utilizzo diretto e non occasionale di un veicolo a motore.

Dopo un’approfondita analisi dei motivi posti a sostegno della decisione, è emersa l’esigenza di rivisitare la problematica già a suo tempo affrontata, al fine di privilegiare, secondo le indicazioni della Suprema Corte, una interpretazione “costituzionalmente orientata” delle vigenti disposizioni in tema di attività protette4.

In questa nuova ottica - coerente con i recenti interventi del legislatore e con l’orientamento più volte espresso anche dalla Corte costituzionale5 - si è pervenuti alla determinazione di modificare il precedente indirizzo applicativo, estendendo in via generale la tutela assicurativa ai lavoratori sopra citati.

La portata sostanzialmente innovativa della pronuncia e la rilevanza degli oneri finanziari gravanti sugli Enti locali hanno suggerito, peraltro, di chiedere il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa i tempi e i modi per la concreta attuazione dell’obbligo di assicurazione6.

In esito alle valutazioni compiute, ed al fine di dare concreta attuazione all’obbligo assicurativo in parola, le Unità territoriali si attiveranno secondo quanto segue.


1. SOGGETTI ASSICURATI

Devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tutti i vigili addetti alla sorveglianza della viabilità, in via esclusiva o promiscua, a prescindere dall’utilizzo di un veicolo a motore.

2. SOGGETTI ASSICURANTI

Il soggetto assicurante è l’Ente locale alle cui dipendenze il vigile svolge la propria attività lavorativa.



3. DECORRENZA DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO

L'obbligo assicurativo ha effetto dal 1° gennaio 2006.

Tuttavia, nel caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l'obbligo per l’INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla suddetta data, l’obbligo assicurativo decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli infortuni sul lavoro si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate.

Questa soluzione7 consente di coniugare, da un lato, l’esigenza di garantire la tutela di legge anche per eventi anteriori alla suddetta data e, dall’altro, quella di non incidere in maniera rilevante sugli oneri a carico degli Enti locali.

Restano ovviamente esclusi dalla tutela i casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato.

Ai fini della individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, è importante tenere presente che l’assicurabilità dei vigili urbani viabilisti è stata riconosciuta dalla citata sentenza sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965.

In conformità alla giurisprudenza formatasi con riguardo alle pronunce della Corte Costituzionale, la decisione della Corte di Cassazione non ha quindi valore costitutivo ma ricognitivo del diritto che preesisteva alla sentenza stessa.


Secondo i principi generali, dunque, il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la data in cui il diritto poteva essere esercitato, e più specificatamente:

• per gli infortuni: con la data di consolidamento dei postumi e del superamento della soglia minima indennizzabile, nonché della “conoscibilità”, da parte dell’assicurato, delle predette circostanze

• per le malattie professionali:
a) con la data della denuncia
b) con la data in cui i postumi hanno raggiunto la misura minima indennizzabile, se tale data è successiva a quella della denuncia
c) con la data in cui sia dimostrato che l’assicurato era consapevole, secondo criteri di normale conoscibilità, di essere affetto da malattia di probabile origine professionale in misura indennizzabile, se tale data è antecedente a quella della denuncia.

Elementi riguardanti la “conoscibilità” possono essere tratti dalla documentazione relativa alla eventuale domanda di riconoscimento di causa di servizio.


4. CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

Attualmente manca una specifica voce di tariffa nella quale ricomprendere tutta la categoria dei vigili urbani.
In attesa di prevedere, in sede di revisione ed aggiornamento delle vigenti tariffe dei premi uno specifico riferimento tariffario, la voce di tariffa da applicare per l’assicurazione del personale in parola è la 0723 della Tariffa “Altre Attività”8, già applicata ai vigili viabilisti, cui corrisponde un tasso di premio pari al 12 per mille.

La voce tariffaria 0723 riguarda, dunque, anche l'eventuale conduzione di veicoli a motore esercitata dai vigili nell'ambito della sorveglianza della viabilità.

Le specifiche indicazioni operative sono illustrate ai successivi paragrafi 5 e 6.


5. ADEMPIMENTI DELLE SEDI INAIL

Per la concreta attuazione dell'assicurazione in parola, le Unità territoriali invieranno agli Enti locali operanti nella circoscrizione di rispettiva competenza una comunicazione contenente:
• la richiesta di provvedere, nel termine di 30 giorni dalla decorrenza dell’obbligo assicurativo, alla comunicazione di cui al successivo paragrafo 6.
• una informativa generale sulla estensione dell’obbligo in parola
• un esplicito riferimento alla disponibilità a fornire, ove ritenuto utile, il supporto degli operatori dell’Unità INAIL per una tempestiva e puntuale risposta da parte degli Enti locali.

La comunicazione dell’Unità territoriale dovrà essere inviata con raccomandata A.R..

6. ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI LOCALI

Gli Enti locali dovranno fornire all’INAIL, con apposita comunicazione, tutti gli elementi necessari per l’assicurazione del personale in parola. In particolare, nella comunicazione dovranno essere indicati9:
• l’esatta denominazione dell’Ente e la sede legale
• il Codice Ditta
• il numero di posizione assicurativa territoriale (P.A.T.)
• i dati relativi ai vigili addetti alla sorveglianza della viabilità non ancora assicurati all’INAIL, da assicurare in relazione all’obbligo in parola. Per quanto concerne questi ultimi, fermo restando l’obbligo di successiva denuncia in sede di autoliquidazione 2006, potrà essere anche indicato l’ammontare delle retribuzioni presunte dell'anno 2006.

La comunicazione potrà essere presentata direttamente all’Unità territoriale dell’INAIL che gestisce il rapporto assicurativo con l’Ente locale o essere spedita alla stessa Unità con lettera raccomandata A.R.10. Il relativo termine è di trenta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

Sulla base di tale comunicazione, le Unità territoriali competenti valuteranno l’opportunità di procedere alla richiesta di una integrazione della rata premio 2006.


7. PREMIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO PREGRESSO

Nel caso di decorrenza retroattiva dell’obbligo assicurativo in parola 11, il premio dovuto all’INAIL per il periodo anteriore al 1° gennaio 2006 sarà accertato e richiesto dall’Unità territoriale competente nel limite della prescrizione quinquennale.

Tenuto conto della particolare rilevanza delle oggettive incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza di cui trattasi, le relative sanzioni civili saranno applicate in misura ridotta pari agli interessi legali12 .




IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Maurizio CASTRO






NOTE


1.Sentenza n. 16364 del 20 novembre 2002.


2.D.P.R. n. 1124/1965, art. 1, 3° comma.


3.Cfr. circolari nn. 54 del 3 agosto 1976 e 86 del 7 novembre 1977.


4.La sentenza della Corte di Cassazione privilegia una lettura "costituzionalmente orientata" della legislazione antinfortunistica ed è finalizzata a rimuovere, sul piano interpretativo, i limiti soggettivi di applicazione della tutela assicurativa comportanti ingiustificate disparità di trattamento tra lavoratori soggetti al medesimo rischio., reperibile anche in Intranet nel Minisito della DCRU.


5.Cfr. per tutti, decreto legislativo n. 38/2000, artt. 4, 5 e 6.


6.Le indicazioni illustrate in questa circolare recepiscono le valutazioni ministeriali.


7.In seguito ad alcune pronunce giurisprudenziali e su conforme parere ministeriale, con circolare n. 54 del 3 agosto 1976 l'INAIL ha affermato per la prima volta l'obbligo di assicurare i vigili urbani addetti alla conduzione di veicoli a motore e ad altre attività protette ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 1124/1965. Nella stessa circolare, peraltro, era stata disposta la decorrenza retroattiva dei relativi rapporti assicurativi, con conseguente obbligo dei Comuni di pagare anche i premi del precedente decennio e le relative penali. Successivamente, la questione venne portata all'esame del Consiglio di amministrazione che, ritenendo motivate le resistenze dei Comuni alla richiesta di premi pregressi con conseguente applicazione di penali, modificò la posizione dell'Istituto sia sul punto della decorrenza retroattiva sia sulla misura delle penali (delibera CdA del 19 luglio 1977, illustrata nella circolare n. 86 del 7 novembre 1977).


8.Nel sistema tariffario operativo dal 2000, gli Enti locali sono inquadrati nella gestione tariffaria "Altre Attività" (cfr. circolare Inail n. 9/2002).


9.La comunicazione ha valore di denuncia, secondo quanto prescritto dall'articolo 12 del D.P.R. n.1124/1965. L'INAIL può chiedere le ulteriori informazioni eventualmente necessarie e/o la compilazione di appositi moduli.


10.Appare scontato che l'Ente locale sia già titolare di rapporto assicurativo con l'INAIL, considerato che, anche prima della recente statuizione, l'obbligo era pacificamente riconosciuto sia per i vigili utilizzatori di veicoli a motori sia per numerose altre figure lavorative (impiegati amministrativi, addetti alla manutenzione del verde pubblico e delle strade; addetti alla manutenzione dei veicoli, ecc.). È ammessa la comunicazione anche ad una Unità territoriale dell'INAIL diversa da quella che gestisce il rapporto assicurativo.


11.Cfr. paragrafo 3.


12.Legge n. 388/2000, art. 116, comma 15.





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