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Photored: non necessaria taratura



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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

nella persona del dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 4545/05 avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa n. 1813H/2005/V del Comune di Massafra, promossa da

M. C. nato a Grottaglie il 01.07.1943 ed ivi residente alla Via C. n. 19, elettivamente domiciliato in Massafra alla Via C. n. 54/A presso e nello studio dell'avv. A. B., dal quale é rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di opposizione Opponente-ricorrente

CONTRO
COMUNE DI M., in persona del Sindaco pro-tempore, Opposto-resistente non costituito

Conclusioni per 1'opponente:
"Chiede che il Giudice di Pace adito, previa sospensione della esecutività del verbale di accertamento, fissata la comparizione delle parti, Voglia dichiarare la nullità, inefficacia e/o annullare il suddetto verbale di accertamento di violazione n.1813H/2005/V prot.400/2005 notificato a mezzo posta il 08.04.05.
In via subordinata dichiari l'inammissibilità delle sanzioni comminate ( principali ed accessorie) per l'omissione degli obblighi connessi all'accertamento e alle sanzioni per cui è causa e/o per la inesistenza dei fatti inerenti alla contestazione della infrazione, peraltro irregolari ed in violazione dei diritti fondamentali dei cittadini."

All'udienza della p.c. del 29.09.2005, dette conclusioni erano integrate da:
"in subordine confermare la sanzione pecuniaria in misura ridotta senza segnalazione della patente di guida."

Conclusioni per l'opposto, come da note inviate:
"Chiede che il Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, accertata la legittimità dell'accertamento in attenzione, voglia rigettare l'opposizione proposta con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto depositato in data 26.05.2005 il sig. M. C. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. 1813H/2005/V con il quale gli era stata contestata, in qualità di proprietario dell'autoveicolo, la violazione dell'art. 41 in relazione all'art. 146, comma 3, c.d.s. perché il giorno 15.01.2005 alle ore 08,06 il conducente dell'autoveicolo targato CC...YW, superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione, risultando ciò dalla doppia documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso Photored F17A, omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto n. 3653 del 18.11.1996, esteso con decreto n. 430 del 27.10.2000, e confermato con decreto Ministero Trasporti n. 1130 del 18.03.2004, verificata per quanto atteneva il corretto funzionamento e installata in M., S.S. n. 7 Appia-Via Delle Concerie.
Eccepiva l'opponente, a sostegno della nullità del verbale impugnato, principalmente due filoni di motivazioni: 1) la violazione dell'art. 201 C.d.S. e del decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 2) mancanza di adeguata taratura del Photored.
Relativamente al punto 1) il signor M. C. contestava la mancata osservanza delle condizioni previste dal decreto dirigenziale n.1130 del 18.03.04 del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti in merito all'utilizzo delle apparecchiature Photored.
A tal riguardo sosteneva l'opponente che la modifica al codice della strada introdotta con il D.L. n.151/2003, stabiliva che, nel caso di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa, non era necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenisse mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ai sensi dell'art.201 c.d.s., comma 1-ter. Da ciò derivava che, nel caso in cui l'infrazione non fosse stata accertata direttamente dagli organi di polizia, sarebbe stato necessario l'utilizzo di un'apparecchiatura all'uopo omologata. La stessa doveva essere utilizzata in maniera appropriata e con particolare scrupolo dal momento che sostituiva 1'accertatore e la percezione che quest'ultimo avrebbe dovuto avere se fosse stato presente al fatto. A tale fine, oltre al corretto utilizzo, il richiamato decreto dirigenziale all'art.2 stabiliva che le apparecchiature dovessero rispettare determinate condizioni e precisamente:
-l'apparecchiatura doveva essere installata in modo fisso, in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
-dovevano essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro quando il veicolo si trovava circa al centro dell'intersezione controllata;
- era necessario che nei fotogrammi apparisse il tempo trascorso dall'inizio della fase di rosso oppure l'apparecchiatura doveva essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso;
Nella fattispecie in argomento, se da un lato vi era stato l'utilizzo di un'apparecchiatura omologata per funzionare senza l'ausilio degli accertatori, dall'altro, dalla lettura del verbale e dalla visione delle fotografie, solo alcune disposizioni sembravano essere state rispettate. L'apparecchiatura, infatti, era posizionata per terra e non in una posizione che non potesse essere manomessa o facilmente oscurabile. Ma, continuava la difesa dell'opponente, era dalla visione delle fotografie che emergeva la mancanza di certezza dell'avvenuta violazione: si rilevava, infatti, che il primo scatto era stato eseguito quando l'autovettura non aveva ancora superato la linea d'arresto o, quanto meno, ciò non si evinceva con chiarezza; il secondo scatto non era stato eseguito quando l'auto si trovava al centro dell'intersezione, bensì quando l'aveva di gran lunga superata, tanto che si poteva dubitare che l'autovettura visibile nel secondo fotogramma fosse la stessa riprodotta dal primo scatto in considerazione che la targa non era più leggibile neppure con l'uso di una lente d'ingrandimento. Ciò rendeva assolutamente inattendibile la documentazione fotografica.
Inoltre, non vi era alcuna indicazione sul tempo di entrata in funzione dopo l'inizio del segnale rosso, bensì entrambi i fotogrammi riportavano lo stesso orario, come se tra uno scatto e l'altro non fosse trascorso alcun lasso di tempo, quando invece la situazione reale attestata dalla seconda fotografia appariva del tutto diversa rispetto a quella della prima, poiché la posizione di tutti i veicoli fotografati era notevolmente mutata e l'autovettura in presunta violazione era ormai distante parecchi metri dall'intersezione semaforizzata; ciò dimostrava che erano trascorsi addirittura dei minuti tra una foto e l'altra.
Era di tutta evidenza che l'apparecchiatura era stata utilizzata in maniera non conforme alle tassative condizioni previste dal Ministero e pertanto la contestazione non poteva essere stata accertata in maniera precisa e rigorosa come richiesto dalla legge.
Relativamente al punto 2) l'opponente eccepiva la lesione al diritto alla certezza dell'accertamento che emergeva a causa della mancanza di taratura del Photored utilizzato, poiché dalla lettura del verbale risultava che l'apparecchiatura era stata omologata ed era stato effettuato in data 12.12.04 il collaudo attinente il corretto funzionamento, ma, nulla si evinceva in merito alla necessaria taratura a cui era soggetta secondo le ultime disposizioni di legge, come necessaria per tutti gli apparecchi Autovelox e Photored, in riconoscimento del diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata.
Precisava il difensore dell'opponente, che in assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risultava assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
Anche la giurisprudenza aveva approfondito detto aspetto, sollevato da alcuni cittadini che si erano opposti a verbali elevati tramite dette apparecchiature.
Ciò posto, era di tutta evidenza che gli autovelox/photored determinavano gravi sanzioni amministrative e pecunarie e di sottrazione di punti alla patente, ( con il conseguente rischio di sospensione / ritiro della stessa) e, dunque detti strumenti erano da comprendere sicuramente nell'ambito della c.d. "metrologia legale" e, per garantire la correttezza delle misure, devono essere periodicamente tarati.
Per tale motivo la contestata infrazione si manifestava palesemente insussistente, dovuto all'utilizzo non conforme alle disposizioni del decreto di omologazione n. 1130 del 18.03.2004.
Disposta la comparizione delle parti, il Comune di M. provvedeva al deposito della documentazione prescritta dall'art. 23 della legge n. 689/81 e ritualmente richiesta con il decreto che fissava la data dell'udienza per la comparizione delle parti con lettera in data 15.09.2005, prot. n. 6128/LAD/P.M. con funzione di nota difensiva nella quale contestava tutto quanto dedotto dall'opponente, facendo peraltro particolarmente rilevare: - la legittimità dell'accertamento fatto dal Photored F17A; la mancanza di prova dei fatti dedotti dall'opponente; la stessa Corte di Cassazione aveva stabilito il principio secondo cui non "... può ritenersi pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell'apparecchiatura, la assenza di una revisione periodica, necessitando all'uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui all'ari. 115 c.p.c., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell'uomo di media cultura" (cfr. Cass. 5542/99).
Continuava la nota del Comando di P.M., con riferimento all'apparecchiatura adoperata per l'accertamento della violazione, che lo stesso "photored" non necessitava di alcuna ulteriore omologazione ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina dettata dalla L. 214/03, poiché nessuna fonte normativa imponeva 1'obbligo di ulteriori controlli. Stante la prescrizione del nuovo testo novellato dell'art. 201 Cds al comma 1:" Nei casi previsti alle lettere b), fj e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ", già il decreto 430 del 27.1.2000 emanato dal Ministero dei LL.PP. era certamente atto di omologazione idoneo, avendo il decreto successivo del 18.03.2004 n.1130, all'art. l, riconfermata l'approvazione ribadendo che gli organi di Polizia potevano utilizzare tale dispositivo non solo come ausilio ma anche in modalità automatica senza necessità di adattamenti o modifiche. In definitiva, dal combinato disposto dei due decreti citati e dall'art, 201, commi 1-bis e Iter del Cd.S., così come modificato dalla legge 214/2003 con disposizioni non suscettibili di diverse interpretazioni per la sua chiarezza, si evinceva che l'apparecchiatura in dotazione della Polizia Municipale di Massafra era stata regolarmente approvata nel rispetto altresì delle condizioni di fatto imposte.
In particolare, aggiungeva la nota suddetta, il documentatore fotografico utilizzato dalla Polizia Municipale di M. era il PHOTORED F17A, mai revocato, anzi al più riconfermato, che poteva essere utilizzato in ausilio per l'organo accertatore e senza la presenza di quest'ultimo anche precedentemente alla data del 18.03.2004.
L'apparecchiatura in argomento rispettava le condizioni indicate nel decreto: istallazione fissa, in posizione non manomettibile e non facilmente oscurabile in una colonnina in lamiera zincata e blindata; il rilievo fotografico riportava la panoramica dell'incrocio controllato ed il semaforo che ne regolava l'attraversamento; per ogni infrazione vi erano almeno due scatti, distanziati da un tempo con lo stesso veicolo circa al centro dell'intersezione controllata; essendo riportati in ogni fotogramma la località dell'infrazione, la data del rilevamento e l'ora ed essendo l'apparecchiatura utilizzata predisposta dopo un tempo prefissato (T) dall'inizio del segnale rosso.
In riferimento alla taratura dell'apparecchiatura PHOTORED F17A, continuava la nota della P.M., lo strumento in esame, a differenza di altre apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada non necessitava di una taratura, essendo un semplice documentatore fotografico.
A questo proposito erano allegati: copia di verifica tecnica dell'apparecchiatura PHOTORED F17A installati in M. giusto il disposto dell'art.3 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18 marzo 2004; copia della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4243/2004 del 03.01.2005, con chiarimenti al punto 1) che le verifiche e le eventuali tarature annuali del PHOTORED F17A potevano essere effettuate presso il produttore del dispositivo stesso, che ne garantiva la conformità al prototipo depositato, in alternativa al centro SIT .
Alla stregua delle argomentazioni suddette, la nota concludeva, come in epigrafe riportato.
La causa era regolarmente istruita con produzione da parte dell'opponente del verbale di accertamento notificato e da parte della P.A. opposta di tutta la documentazione sopra richiamata.
Sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, dopo la discussione, la causa era decisa all'udienza del 29.09.2005 come da separato dispositivo che era letto immediatamente in udienza, riservandone la motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05.04.2004 con sentenza n. 114 1'incostituzionalità dell'art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, indi, nel merito l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Lo stesso verbale si fonda esclusivamente sui rilievi fotografici eseguiti automaticamente dall'apparecchiatura PHOTORED F 17 A dalle quali si evince nel primo rilievo e con chiarezza il momento in cui il veicolo del ricorrente sta superando la linea di arresto con il semaforo proiettante la luce rossa.
In particolare, nel caso di specie, vi è prova sufficiente sulla responsabilità del conducente dell'autovettura dell'opponente, desumibile dalle due fotografie depositate dal Comune.
Riguardo all'eccepita violazione dell'art.201 C.d.S. e all'omessa contestazione immediata, detto articolo, per come modificato dal decreto legge del 27 giugno 2003, n.151 convertito nella legge del 1 ° agosto 2003, n.214, entrata in vigore il 1°.08.2003, nel caso di accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art.4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, nella legge del 1° agosto 2002, n.168 e successive modificazioni al comma 1-ter, consente di prescindere dall'indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata e al comma 1 bis, prevedendo che non sono necessarie la contestazione immediata e la presenza degli organi di polizia, purché si tratti di apparecchiature debitamente omologate, fra cui rientra, appunto, il "photored F 17 A" e che il tratto di strada in cui viene rilevata l'infrazione sia stata individuata dal decreto prefettizio emanato ai sensi dell'art. 4 del d.l. 20.06.2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002 n. 168, come avvenuto nel caso di specie.
Per la eccepita violazione dell'art.41, comma 10, del C.d.S., come detto sopra, i due fotogrammi depositati dall'Amministrazione opposta provano, in modo certo l'avvenuta violazione dell'art.l46 comma 3 del C.d.S. e, in particolare, il primo fotogramma inquadra il veicolo dell'opponente che sta superando la linea di arresto e chiaramente prima del semaforo, e la seconda fotografia rileva l'autovettura più o meno al centro dell'intersezione: ciò conformemente al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1130 del 18/03/2004, laddove é precisato che l'apparecchiatura Photored F 17 A è predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dallo scatto del segnale rosso ( circa 1 secondo).
L'eccepito utilizzo non conforme alle disposizioni del decreto di omologazione n. 1130 del 18.03.2004 non é configurabile, poiché dal punto di vista sostanziale ciò che rileva é la prova nel rilievo fotografico riportante il momento in cui si sta verificando il superamento della linea di arresto con la lanterna proiettante la luce rossa e detto momento, come é già stato detto, é abbastanza chiaro e inconfutabile dalla prima fotografia scattata.
Anzi, per essere ancora più precisi, nel primo rilievo fotografico é evidente che un'autovettura verosimilmente del tipo " Mercedes", procedente nel senso opposto, con la freccia direzionale accesa sta per svoltare a sinistra, e che, pur avendo il segnale verde, ha atteso il completamento del pericoloso attraversamento del conducente con l'autovettura dell'opponente"Fiat" ripresa nel primo fotogramma. .
L'apparecchiatura Photored F17A utilizzata per l'accertamento della violazione é compresa tra le apparecchiature omologate di cui al comma 1-ter dell'art.201 del C.d.S. come modificato dal D.L. del 27 giugno 2003 n.151 convertito con legge del 1° agosto 2003 n.214, avendo in data 18 marzo 2004 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con decreto n.1130 confermato l'approvazione del Photored F17 A, che " ...senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all'operatore di polizia presente sul posto, ovvero in modalità automatica, senza la presenza dell'organo di polizia. "
Relativamente alla mancata taratura eccepita dall'opponente, la stessa non é necessaria all'apparecchiatura del tipo " photored" per avere la certezza delle risultanze fotografiche.
Già precedentemente, con sentenza di questo stesso giudicante in data 15.07.2004 era stabilito :" Per rilevare il transito con semaforo rosso mediante l'apparecchiatura photored 17A (omologato con D.M. 18 marzo 2004 -prot. 1130- Ministero Lavori Pubblici) è necessario che "siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea d'arresto e l'altro, quando il veicolo trasgressore si trova circa al centro dell'intersezione controllata".
In pratica, un autoveicolo può anche, a seguito della frenata superare la linea di arresto, ma ciò non comporta nessuna prova dell'attraversamento con il rosso, poiché la prova é completata dal 2° rilievo, riportante l'autovettura che ha superato più o meno il centro dell'incrocio.
Il Comune di M., successivamente si é adeguata alle suddette osservazioni, che hanno consentito in precedenza l'annullamento di alcuni verbali, per cui ora é da esaminare la sollevata eccezione della taratura.
Orbene, la sentenza, tra le altre richiamate dall'opponente, e cioé quella in data 27.10.2004, relativa a causa n. 4165/04, é stata redatta dallo scrivente giudicante, ma si riferiva all'apparecchiature del tipo " autovelox", che, se non tarate, dopo l'utilizzo non noto avvenuto negli anni di esistenza, essendo riportati in verbali solo l'omologazione del prototipo e dell'anno in cui lo stesso é avvenuto, ma specificamente nessuno elemento é riportato sulla vita dell'apparecchiatura utilizzata, che ( come nel caso del " Velomatic 512" omologato nel 1989 e cioé ben 16 anni di vita dalla sua omologazione) durante la quale non si esclude che possa aver subito diverse influenze negative, come umidità, temperature superiori anche a 40° centigradi, polveri, urti, scossoni, ecc. con la conseguenza di esserne stata compromessa la precisione elettronica iniziale, perdendo di conseguenza la sua attendibilità, a garanzia del cittadino.
Nel caso delle apparecchiature Photored F17A, le stesse dal punto di vista pratico, permettono lo scatto della macchina fotografica solo ed esclusivamente se si presentano le seguenti due condizioni:
1) se un veicolo si trova, anche solo con la sua parte posteriore, sugli appositi sensori;
2) se la plafoniera semaforica emette luce rossa.
Come previsto dall'art. 41 del C.d.S. ai commi 10 e 11, con la plafoniera semaforica che emette luce gialla é necessario rallentare la velocità e quindi fermarsi, a meno che il giallo non sia scattato con il veicolo così vicino alla linea di arresto da non potersi fermare senza recare pregiudizio alla sicurezza del conducente e a quella degli altri, ma in questo caso, passando il veicolo sui sensori posti prima della linea di arresto mentre la plafoniera semaforica emette luce gialla la macchina fotografica non può scattare, poiché il Photored é costituito schematicamente da un apparecchio fotografico, che scatta solo quando il sensore é sollecitato da un corpo in movimento con la lanterna del semaforo proiettante la luce rossa, e non gialla che dura 5 o 6 secondi in rapporto alla lunghezza dell'intersezione.
Da ciò é evidente che non risulta necessaria alcuna taratura, poichè come avviene nell'autovelox,: non é necessario coordinare le due variabili del tempo-spazio in rapporto alla velocità, calcolate dai due raggi laser, che se non convergenti come nelle condizioni originarie e tarate dell'apparecchiatura, possono dare risultanze sfalsate della velocità effettiva, che possono superare anche la tolleranza legale del 5 %.
Per quanto sopra, ritenute ininfluenti le altre osservazioni eccepite dall'opponente, in definitiva, le due fotografie inviate dal Comune, possono ritenersi prove sufficienti per la conferma dell'avvenuta violazione con la conseguente applicazione del minimo edittale della sanzione comminata di ? 148,17, comprese le spese di notifica.
Non si ritiene applicabile alcuna decurtazione dei punti dalla patente di guida del sig. M. Ciro, non essendoci stata alcuna contestazione immediata. Tutto ciò in ossequio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27, depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005, laddove ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente, quando ometta di comunicare all'Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l'infrazione alle regole della circolazione stradale.
Sussistono motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi,

P.Q.M.



Il Giudice di Pace, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal sig. M. C., depositata il 26.05.2005, così decide:
" 1) Rigetta il ricorso;
2) di conseguenza conferma per quanto di ragione il verbale di contestazione n. 1813H/2005/V, prot. 400/2004, emesso dalla Polizia Municipale di M. in data 23.03.2005, relativo alla violazione in data 15.01.2005 dell'art.41 in relazione all'art. 146 comma 3° del Codice della Strada;
3) ritiene applicabile la sanzione pecuniaria al minimo edittale;
4) non ritiene applicabile la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida dell'opponente;
5) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.

Così deciso a Taranto il 29.09.2005 Il Giudice di Pace
(Dr. Martino Giacovelli)





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