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Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per polizia locale



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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DECRETO DIRIGENZIALE
20 febbraio 2003


Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale.

IL CAPO
del Dipartimento per i Trasporti Terrestri
e per i Sistemi Informativi e Statistici

Visto il Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modifiche;
Visto l'articolo 54, comma 1, lettera g) del Nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale;
Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada che attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la facoltà di riconoscere nuove tipologie di autoveicoli dotati di attrezzature idonee per l'uso speciale;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale;

Decreta:

Art. 1
Classificazione degli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale

Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'articolo 54, comma 1, lettera g) del Nuovo codice della strada, quali “autoveicoli per uso speciale della polizia locale” e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale.

Art. 2
Rispondenza a norme generali

Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale, in relazione alla loro morfologia e massa, debbono risultare conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali M od N, di cui all'articolo 47 del Nuovo codice della strada.

Art. 3
Caratteristiche costruttive o di allestimento specifiche

Gli autoveicoli ad uso speciale della polizia locale, all'atto della richiesta di omologazione del tipo o dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, debbono essere dotati di:
attrezzature e/o apparecchiature e/o allestimenti di vario genere, permanentemente installati all'interno del veicolo e finalizzati allo svolgimento dei compiti di istituto dei corpi o servizi di polizia locale;
impianto elettrico, asservito alle apparecchiature, realizzato con adeguate protezioni, certificato dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo 626/94;
materiali di rivestimento ignifughi o autoestinguenti, certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore;
idoneo estintore.

Gli stessi autoveicoli, a richiesta del corpi o servizio di polizia locale, possono essere equipaggiati con:
dispositivo acustico supplementare di allarme e dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del Nuovo codice della strada;
scritte, simboli, indicazioni o segni distintivi sulla carrozzeria per l'individuazione del corpo o servizio di polizia locale, in conformità a quanto previsto da specifiche regolamentazioni regionali;
grigliature amovibili esterne di protezione dei finestrini laterali e posteriore, che garantiscano, comunque, il rispetto del campo di visibilità posteriore del conducente.


Art. 4
Prescrizioni per l'immatricolazione

Gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono immatricolati esclusivamente a nome dell'ente di appartenenza del corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione.
Gli stessi autoveicoli, qualora dismessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente:
al ripristino della loro conformità al tipo di veicolo dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati;
ovvero alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli.


Roma, 20 febbraio 2003
Il Capo del Dipartimento: Fumero





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