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Cassazione ribalta sentenza giudice di pace I motivi della mancata contest. devono essere nel verbal



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www.tgcom.it 30/4/2005

Sentenza choc della Cassazione che ha ribaltato quanto deciso dal giudice di pace, cancellando la contravvenzione inflitta a Francesco P., un automobilista romano che si era visto arrivare a casa un verbale nel quale si contestava l' "uso durante la guida di telefonino non a viva voce". Secondo la Cassazione la multa inflitta è infatti nulla se la contestazione a posteriori fornisce spiegazioni "generiche".

Nel verbale dei vigili si precisava che la contestazione non era stata immediata per "l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge". Contestazione troppo "generica" per la Cassazione che ha spiegato come "tale espressione non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo". La multa, dunque, va cestinata.

I fatti
Il verbale era stato notificato a Francesco P. dal comune di Roma il 24 aprile del 2001. In esso si contestava di aver fatto uso del telefonino mentre era alla guida, in data 4 dicembre 2000, e si dichiarava "l'impossibilità dei vigili urbani verbalizzanti di fermarlo nei modi regolamentari ai fini della contestazione immediata della violazione". Nulla da eccepire per il giudice di pace della capitale che, il 24 gennaio del 2002, aveva convalidato la multa alla luce del fatto che "l'impossibilità di immediata contestazione risultava indicata nel verbale di accertamento, come previsto dall'art. 384 del Cds". Francesco P. si è però rivolto con successo alla Cassazione, ottenendo la cancellazione della contravvenzione, nonostante il parere della pubblica accusa di piazza Cavour che aveva chiesto la bocciatura del ricorso.

Scrivono i giudici della Seconda sezione civile, nella sentenza 8837/05, che "la contestazione immediata imposta dall'art. 201 del Cds ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore". Messo in chiaro questo, il relatore Giovanna Scherillo precisa che "la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendono impossibile". I motivi, poi, "devono essere espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento".

Nel caso in questione, poi, chiarisce ancora piazza Cavour liberando l'automobilista dalla multa, "nel verbale si legge che la contestazione non è stata effettuata per 'l'impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge"'. Ma per la Cassazione "tale espressione non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere a contestazione immediata".





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