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I CONTRASSEGNI PER INVALIDI



torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti     Stampa questo documento dal titolo: I CONTRASSEGNI PER INVALIDI. Stampa

di Carli Danilo Ag.di P.M.

PREMESSA

A seguire ciò che troverete sono delle indicazioni ricavate in maniera del tutto empirica da chi le ha compilate e ve le propone. Sono una guida pratica al riconoscimento di autenticità di una particolare tipologia di titoli autorizzativi. In quanto tale è comunque applicabile nei suoi caratteri più generici, anche alle autorizzazioni ZTL, ai contrassegni e/o certificati assicurativi e ad altro ancora.

Le righe che seguono sono state scritte pensando al personale che compie il proprio lavoro su strada. Volutamente non sono state appesantite da inessenziali richiami e citazioni normative.

Va sottolineato che la materia è delicata e se prevede conoscenza sia della materia amministrativa, che penale, esige una certa dose di sensibilità nell'affrontare l'argomento -e chi si ha di fronte nel corso dell'accertamento- che si acquisisce con l'esperienza e la giusta dose di errori da cui trarre insegnamento esistendo tutti i presupposti per cagionare disagi a titolari, magari poco accorti, di tale categoria di documenti.

COSA E' UN CONTRASSEGNO PER INVALIDI

La “concessione per parcheggio -o sosta- invalidi” non è un certificato d'invalidità -come molti utenti ritengono-. E' un atto amministrativo, e più precisamente una concessione appunto e come tale è suscettibile di ritiro, sospensione, decadimento, annullamento e revoca. Viene rilasciato, su parere positivo di una commissione medica, dal Sindaco (o da un suo delegato) del Comune di residenza dell'intestatario (art. 188 CdS e art. 381 Reg.Es.CdS). Necessariamente deve essere esposto in originale, ed in maniera ben visibile (D.P.R. 503/96).Tale concessione dà diritto al suo titolare a derogare da limitazioni altrimenti imposte dal CdS agli altri utenti della strada. E ciò introduce il motivo di tanto interesse per questi documenti.

CONOSCERE GLI ORIGINALI

La normativa ha stabilito un fac-simile (vedi fig. V 4 del regolamento al CdS) a cui gli organi competenti al rilascio (i Comuni) si devono attenere. Dato che di norma ogni Comune ha un proprio fornitore, ogni Comune ha un proprio documento che si distingue da quello degli altri Comuni per dimensione, colore e composizione grafica, sebbene l'unica cosa che potrebbe cambiare è la tonalità del colore (art. 381 c. 2 Reg.Es.).

Il colore di norma dovrebbe essere giallo-arancio, ma alcuni hanno scelto di mutarlo in rosso (es. Reggio Emilia, Lecce), altri in azzurro (es. Lampedusa).

Di norma il contrassegno dovrebbe riportare quattro dati essenziali: il logo (la “sedia a rotelle”, probabilmete soggetto a futuri cambiamenti), il Comune di rilascio, il numero progressivo assegnato (alcuni comuni hanno una numerazione unica, altri ripartono ogni anno da “1” distinguendo i pari numero con una barra “/” e l'anno di rilascio, altri ancora hanno un numero progressivo ed un numero di protocollo) ed infine la data di scadenza. Precedentemente al nuovo CdS (entrato in vigore il 01.01.1993) le concessioni non avevano scadenza, con palesi difficoltà da parte degli organi accertatori. Attualmente i documenti non possono valere più di cinque anni. Ne consegue che possono valere meno (es. Vignola, quattro anni) soprattutto se rilasciati per patologie temporanee (fratture, traumi, terapie...).

In aggiunta a ciò, periodicamente i contrassegni possono cambiare aspetto o dettagli, semplicemente perchè è cambiato il fornitore. Anche chi materialmente compila il documento può nel tempo apportare modifiche.

L'identità del titolare non deve essere indicata nel fronte nel rispetto della legge sulla privacy. Questo dato può comparire nei documenti rilasciati prima del 2000, ma già in tale anno tutti i comuni dovrebbero aver recepito la norma che è del 1999. Dovrebbero, ma non è sempre così.

COSA E' UN FALSO

Secondo un principio della giurisprudenza, è falso tutto ciò che non è autentico. Per quanto riguarda il contesto attuale, ciò è vero soprattutto se per autentico lo si vuol far passare, allo scopo di godere illecitamente dei vantaggi che danno quelle deroghe prima accennate.

Nella casistica sinora riscontrata, i falsi si distinguono nelle seguenti categorie:

a) documenti originali alterati (data di scadenza, identità del titolare,...)

b) duplicazioni fotostatiche (eseguite con fotocopiatrici o scanner)

c) duplicazioni alterate rispetto gli originali (sono la combinazione dei due casi precedenti)

d) documenti inventati di sana pianta.

Detto ciò, riconoscere un falso prevede di conoscere l'originale, ma la cosa non è così semplice, come è intuibile stante quanto si è già visto. Molti Comuni hanno provveduto tra il 1994 e il 1995, a sostituire i documenti già rilasciati precedentemente, anche se non deteriorati (vedi norma transitiva all'art. 381 Reg.Es.CdS). Di norma, in tale frangente i documenti precedenti sono stati annullati o revocati. In tal caso pertanto, l'uso è improprio anche se ad usarli è il titolare. Se in buono stato sono certamente una buona base per produrre una contraffazione.

Esistono vari sistemi antifalsificazione adottati da vari Comuni. Per evitare l'alterazione della data di scadenza alcuni la riportano anche punzonata, perforando il cartaceo (es. Parma, Roma). Per evitare la duplicazione fotostatica, altri usano un ologramma, uno stemma metallizzato iridescente (es. Modena, Bologna, Roma, Firenze) che nelle duplicazioni artigianali appare non argenteo, ma riprodotto in colori pastello grigio-azzurri. Altri ancora usano loghi argentati (es. Lecce, Reggio Emilia).

Si può quindi dire che è falso, in senso penale, il documento non autentico e/o non originale, che viene utilizzato allo scopo (dolo) di godere di diritti non propri.

IL FALSO GROSSOLANO

Peculiarità del falso deve essere la somiglianza più stretta ad un documento autentico, una falsità grossolana infatti non costituisce reato. Stante quanto detto e quanto vedremo, cosa sia grossolano e cosa no a volte spesso non è facile a dirsi. Si sono trovati falsi di gran lunga più convincenti di molti originali, mentre in altri casi, ciò che palesemente era falso per un operatore, era assolutamente indistinguibile dal vero per un altro. Infine, molti documenti falsi compiono egregiamente la propria missione finchè esposti e non maneggiati (perchè, ad esempio, il retro non è riprodotto). Può dunque decadere il dolo, solo perchè si riconosce il documento come non autentico nel momento della sua manipolazione in sede di controllo, magari a veicolo rimosso? Può darsi, resta il fatto che competente a giudicare è l'autorità giudiziaria, come il fatto che l'assenza o il decesso del titolare, quanto l'inesistenza di un “vero” titolare, difficilmente possano intendersi espressioni di buonafede da parte del trasgressore.

NORME VIOLATE

Le norme violate dipendono dalla fattispecie giuridica in cui si accerta l'uso del documento falso. I documenti originali infatti servono per andare in deroga ad una serie di limitazioni, che possiamo elencare come segue:

a) sosta riservata

b) accesso alle ZTL e APU

c) sosta gratuita negli spazi a pagamento

d) circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici

e) circolazione in deroga ai provvedimenti anti inquinamento

In tutti questi casi l'uso del documento falso, prevede la violazione all'art. 489 CP, ed il sequestro penale del documento. In tale frangente è quindi rilevante la presenza o l'assenza del disabile, determinante per accertare il dolo del trasgressore, e la raffinatezza della riproduzione. Quello che cambia è chiaramente la fattispecie amministrativa:

a) sosta riservata

art. 158 c.2 e 5. Rimozione del veicolo.

b) accesso alle ZTL e APU

art. 7 c.14 [e (se in sosta) 158 c.6. Rimozione del veicolo].

c) sosta gratuita negli spazi a pagamento

art. 157

d) circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici

art. 7 c.14 o -in alternativa- art. 146 c.2 in rel. art. 40 c.10 [e (se in sosta) 158 c.6. Rimozione del veicolo].

e) circolazione in deroga ai provvedimenti anti inquinamento

Ordinanza locale.

A Modena trova inoltre applicazione l'Ordinanza del Sindaco 31.573/98, che stabilisce in via amministrativa una sanzione pecuniaria di euro 76,00 per l'uso di fotocopia, e la sanzione accessoria del ritiro del documento esposto od esibito. Tale ritiro, di cui va fatta menzione nel verbale, può tornare utilissimo per il successivo accertamento di una eventuale difformità rispetto l'originale, consentendo in tal modo di accertare eventuali violazioni penali anche ai titolari del documento (es. concessione temporanea convertita illecitamente in permanente). Prevede inoltre euro 154,00 per chi utilizza un originale in modo illecito (improprio) e questo è anche il caso di un originale alterato.

In tali frangenti appare chiaro che l'opposizione al ritiro o al sequestro del documento configura violazione all'art. 337 CP per resistenza a pubblico ufficiale, con tutto ciò che ne consegue.

MODALITA' DI ACCERTAMENTO

Distinguiamo due tipologie di modalità, una relazionale e una tecnica.

Della prima è presto detto, l'approccio iniziale deve essere il più possibile cortese ed educato: la falsità può essere apparente. Alcuni Comuni rilasciano documenti autentici di qualità peggiore di tanti falsi. E' opinione dello scrivente che è meglio lasciar andare un colpevole che colpire un innocente, soprattutto perchè, almeno in teoria, è già vessato sufficientemente dalla sorte. L'azione penale quindi deve scattare nella certezza dell'abuso, che andrà circostanziato nell'informativa di reato. La norma amministrativa, essendo più blanda, non colpirà il disabile che usi una fotocopia con la stessa veemenza.

Ciò non toglie che l'azione debba essere decisa, l'accertamento andrà compiuto quindi in modo cortesemente fermo: sino a prova contraria non abbiamo a che fare con dei criminali. Sarà così facile scoprire come chi non ha nulla da nascondere si sottoponga di buon grado al controllo, molte volte complimentandosi, e alcune volte segnalando abusi che non ritenevano essere normalmente perseguiti, consentendo così interventi mirati di buon effetto.

La modalità tecnica prevede due metodologie.

La prima metodologia è investigativa. Si è visto esposto un documento che si ritiene non autentico (ma non si è nella certezza). Si assumono tutti i dati visivi del documento, possibilmente si fanno delle fotografie (non con macchine autofocus) e si esegue una descrizione dell'eventuale violazione accertabile (luogo, data, ora, veicolo...). Si eseguono successivamente i controlli presso l'ente di rilascio per acquisire quanto necessita per capire cosa fosse esposto. Vi sono infatti 150 giorni per notificare violazioni al CdS, e si può eventualmente coordinare l'azione penale con le autorità del luogo di residenza o di lavoro del solidale per un eventuale sequestro. Se il documento viene usato in un Comune, lo sarà anche in un altro.

La seconda metodologia è squisitamente tecnica. Sono i parametri che fisicamente distinguono un documento autentico da uno falso.

a) La carta: i supporti cartacei sono di due tipi, carta ad impasto colorato e carta bianca su cui viene steso tipograficamente il colore all'interno di una cornice (frame) nera. Nella falsificazione più comune del primo, si vede nella linea di taglio del contorno lo spessore bianco. Altre volte è visibile (quando il dimensionamento è impreciso) un bordino bianco oltre il colore di fondo.

Generalmente il contrassegno è un rettangolo tagliato con delle taglierine e i bordi sono rettilinei. In taluni casi (es. modulistica Maggioli) il documento originariamente era in due parti (matrice e contrassegno) la separazione della matrice produce un bordo di distacco marcato dalla fustellatura, analoga -in linea di principio- a quella dei francobolli, generalmente a sinistra. In alcuni falsi si è vista la fustellatura riprodotta come semplice segno grafico su un bordo assolutamente privo di asperità.

Il supporto cartaceo è di norma unico, ragion per cui fronte e retro sono su un unico lembo. La presenza di due fogli è ottimo sintomo di falsità. Generalmente l'accostamento non è buono, e i due lembi sono visibili sul bordo come debordanti (anche di poco) l'uno dall'altro.

Non mancano le eccezioni, vi è chi produce i propri documenti con la stampante laser e ripiega il risultato in tre parti (la terza più piccola delle due esterne) come Reggio Emilia, altri stampano il documento su formato A4 -e sarà l'interessato a ritagliarselo, se crede- (Pavullo), altri ancora hanno compilato in molte occasioni la fotocopia di un originale in bianco, ma già firmato e timbrato...(Castelfranco Emilia !).

b) I colori: La maggior parte dei falsi è stata realizzata con carta bianca e fotocopiatrici a colori, o (ancor meglio) scanner e stampanti laser. Ciò fa sì che la resa grafica sia diversa: la stesura del colore avviene con modalità diverse.

In entrambe i casi non viene steso uniformemente un fondo, su cui verrano stampati i tipi grafici, ma vengono stese, riga per riga, chiazze di colore, l'una accostata all'altra (quindi, se cancellassimo il logo, sotto questo non vi troveremo il colore del fondo, ma il bianco della carta). Ciò fa sì che attorno i tipi, noteremo spesso un lieve alone più chiaro, rispetto il resto del fondo. Inoltre la saturazione del colore non potrà mai essere omogenea, presentando a volte una superficie puntinata, a volte un seria di righe più o meno visibili (soprattutto se la cartuccia del colore sta per esaurirsi).

c) I tipi grafici. Sono il logo e le scritte stampate in sede tipografica (bordi e righe da compilare comprese). L'impressione tipografica ha una nitidezza al momento ineguagliata. Ottimo sintomo di falsità sono pertanto dei tipi non nitidi. Quelli delle stampanti, sotto la lente appaiono come circondati da un alone di puntini: sono stati fatti “a spruzzo” (a getto d'inchiostro). Nelle riproduzioni fotostatiche spesso (lo si vede nei caratteri più grossi e nei loghi) il bordo del tipo grafico (ovvero il confine tra il nero e il fondo) è più scuro della parte centrale del tipo stesso.

d) Parti compilate e firme. Sia che si usi una macchine da scrivere, sia che si usi una penna a sfera, non solo il tratto deve essere nitido. Il cartoncino subisce una pressione che ne altera la superficie e il carattere o il tratto vi appare impresso. Spesso tale impressione è visibile in controluce anche se il documento è plastificato ed è esposto su un croscotto e non lo potete manipolare. A volte tale impressione è ancora visibile quando l'inchiostro è totalmente sbiadito. Il rilievo negativo è assente solo nelle firme eseguite con un timbro e nelle compilazioni a getto d'inchiostro.

e) Timbri. Sono di due tipi: a inchiostro e a secco. Quelli a inchiostro sono di difficile individuazione, non potendo essere precisi per natura. Possono però avere le caratteristiche ombreggiature che è impossibile trovare in un timbro originale, in quanto non sono mai fatti “a spruzzo”.

Quelli a secco appaiono nelle riproduzioni come “disegnati”, ma mai (sinora) in rilievo. Caratteristica che non perdono con la plastificazione, che se mai li evidenzia con piccole bolle d'aria.

e) Perforazioni. Come già visto, alcuni Comuni (Parma, Roma) riproducono alcuni dati perforando il documento (data di scadenza, numero progressivo...). Nei falsi sinora riscontrati queste perforazioni apparivano disegnate e mai aperte. Vi sono stati casi invece, di apertura delle punzonature a stella che il Comune di Modena fa sui propri documenti.

f) Ologrammi. Sono degli adesivi o delle impressioni tipografiche iridescenti di colore argenteo, analoghi a quelli presenti sulle banconote degli euro o all'ultima emissione del bollo per patente. Nelle duplicazioni non si riescono a riprodurre come tali, ma come disegni pastello grigio azzurri, privi di rilievo.

g) Inchiostri. Le modalità di riproduzione includono ancora un caso. Quasi incredibilmente, tenedo conto della tecnologia sin qui descritta, uno dei migliori modi di duplicare un contrassegno, è quello di utilizzare una normalissima fotocopiatrice in bianco e nero e carta gialla o arancione. La definizione dei caratteri è superiore sia alle stampanti a getto, che alle fotocopiatrici a colori. La carta, avendo le stesse caratteristiche dell'originale, ne è indistinguibile, se non per la tonalità che può non essere identica, ma questo è un inconveniente che si riscontra anche in diversi lotti di autentici, forniti in tempi diversi dal medesimo fornitore!

Il difetto che si evidenzia in questi casi è che il colore nero del toner riprodurrà omogenaemente tutti i tipi, le compilazioni, le firme ed i timbri. Non si avranno quindi differenze di sorta tra le varie scritture, che seppur minime sono spesso apprezzabili anche a colpo d'occhio. Gli inchiostri non sono tutti uguali, ed il nero varia con tonalità spente (che virano verso il grigio) a tonalità più decise (che virano vero il blu scuro). Gli inchiostri delle penne a sfera spesso con l'azione della luce solare (fading) possono virare verso tonalità rosso violacee. Qui invece tutto ciò che è scritto, apparirà della stessa tonalità di nero.

h) Incongruenze. Può tornare utile, anche per un accertamento successivo, l'esame dei dati del documento. Potrà sembrare banale, ma -ad esempio- se non avete date di rilascio o scadenza che vi convicono, fate un controllo presso il comune di rilascio sul nome del Sindaco o del suo delegato che ha firmato l'atto. Potreste avere la sorpresa di scoprire che quel Sindaco non era più in carica al momento del presunto rilascio di quel contrassegno che vi giurano essere autentico.

ATTI

Gli atti saranno prodotti conformemente alle modalità di accertamento, tenendo presente che la responsabilità penale è personale, che una persona inquisita potrà diventare informata sui fatti in un successivo momento, che il sequestro penale andrà fatto nel momento dell'accertamento della falsità dell'atto.

Ciò premesso, sarà prodotto il verbale di contestazione dell'accertata violazione al CdS e /o all'Ordinanza Sindacale. Si produrrà per quanto di prassi penale il Verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore. Si produrrà inoltre Verbale di sequestro penale del documento riconosciuto falso. Ultimo atto necessario è l'annotazione di attività di PG (o in alternativa direttamente l'informativa di reato) in cui si darà atto delle modalità di accertamento della falsità dell'atto e del contesto in cui di questo veniva fatto uso.

Ulteriori indagini, possono essere utili a configurare meglio il quadro penale, acquisendo ad esempio il dato del furto o dello smarrimento di un documento poi contraffatto nella data di scadenza. Di tali sviluppi si darà atto con integrazioni all'informativa di reato quanto prima.

CONCLUSIONI

Tutto qui. Se qualcuno si aspettava illuminanti rivelazioni o tecniche segrete rimarrà deluso. Il trucco, tutto sommato, è osservare i dettagli e analizzare ciò che si vede con spirito critico.

Molte delle cose dette potranno apparire banali e scontate, ma spesso la verità è davanti ai nostri occhi. Basta guardarla dal verso giusto.

Il giusto ringraziamento va a tutti quanti hanno collaborato, a qualunque titolo, e supportato , anche solo credendoci, il lavoro che ha portato a quei risultati che oggi consentono di poter scrivere queste righe. A tutti voi, grazie.

Spilamberto, 15/01/2005





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