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CORTE DEI CONTI VENETO - NIENTE DIRIGENTI A TEMPO PRIVI DI LAUREA



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Niente dirigenti a tempo privi di laurea
Corte Conti Veneto 23/11/2010
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ENTI LOCALI

Niente dirigenti a tempo privi di laurea


Illegittima l'assunzione di dirigenti a tempo determinato non appartenenti alla dotazione organica, se privi di laurea. L'ulteriore colpo allo spoils system lo assesta la Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Veneto, che, anche alla luce della riforma-Brunetta, boccia senza appello la possibilità di assumere dirigenti a tempo determinato senza laurea, anche se in staff al sindaco. È il parere 23 novembre 2010, n. 275 a privare definitivamente di ogni pregio la teoria secondo la quale sarebbe possibile per le amministrazioni locali attribuire incarichi dirigenziali a contratto anche a non laureati, sulla base della considerazione esclusiva dell'esperienza professionale. Indirettamente, il parere della sezione disvela come la potestà regolamentare degli enti locali, in materia, sia ben poco rilevante. I regolamenti di organizzazione, infatti, non possono riferirsi alla materia dell'accesso agli impieghi, riservata alla legge statale come ha avuto modo di chiarire la sentenza della Corte costituzionale 324/2010, in tema di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 6-ter, che, disapplicando l'articolo 110 del dlgs 267/2000, ha esteso anche agli enti locali la disciplina degli incarichi a contratto contenuta nel comma 6 dell'articolo 19 del dlgs 165/2001. La prassi, per la verità piuttosto diffusa, di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti privi di laurea si rivela, dunque, in contrasto con l'attuale assetto normativo. E si risolve una questione che avrebbe dovuto considerarsi chiusa da tempo. A ben vedere, la normativa da sempre, prima ancora della vigenza del dlgs 150/2009 non consente di attribuire incarichi dirigenziali a personale privo di laurea. Dunque, sono da considerare illegittimi incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti privi della laurea. I sindaci non dispongono del potere di assegnare incarichi dirigenziali a soggetti estranei ai ruoli, sulla base della sola particolare «esperienza professionale». La sezione Veneto riafferma l'avvenuta disapplicazione dell'articolo 110 del dlgs 267/2000, cagionata dalla previsione contenuta nell'articolo 19, comma 6-ter, del dlgs 165/2001, che ha esteso espressamente anche agli enti locali la disciplina contenuta nel precedente comma 6.Pertanto, gli enti locali, ai fini della possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a tempo determinato non possono che applicare l'articolo 19, comma 6. Il che determina principalmente la conseguenza di determinare in modo chiaro un tetto alla provvista di dirigenti esterni, nella misura dell'8%, come unanimemente ormai la magistratura contabile assume.

La seconda conseguenza della necessaria applicazione dell'articolo 19, comma 6, è privare, come rilevato prima, la potestà regolamentare di derogare alle norme sul reclutamento e sull'organizzazione discendenti dalla Costituzione: sicchè, le amministrazioni debbono necessariamente individuare i soggetti qualificati secondo le previsioni dei tre gruppi di professionalità individuate dal comma 6. Le quali richiedono tutte necessariamente il possesso della laurea, compresa la seconda tipologia, riferita a coloro i quali «abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza». Il parere mette correttamente in evidenza che l'esperienza professionale non si sostituisce, ma si aggiunge necessariamente alla formazione universitaria e post universitaria.

Né il parere della Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, 24 giugno 2010, n. 702, osta alla necessità della laurea per i dirigenti esterni. Infatti, tale parere era riferito esclusivamente a comuni di piccole dimensioni, non dotati di dirigenza, quindi una situazione diversa rispetto a quella posta all'attenzione della sezione Veneto. La quale nega spazio alla possibilità di incaricare dirigenti a contratto sia pure nell'ambito di maggiore fiduciarietà, caratterizzante il rapporto tra organo di governo e suo staff. La fiducia non può sostituirsi al possesso dei requisiti, necessari per accedere alla dirigenza.

di Luigi Oliveri
da Italia Oggi del 10/12/2010

leggi il parere della Corte dei Conti






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