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INFO SINDACALI 1 |
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CHIARIMENTI INPS E RAGIONERIA GEN DI STATO SU MODIFICHE A DISCIPLINA ASSENZE DIPENDENTI PUBBLICI DAL SERVIZIO
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I chiarimenti dell'Inps e della ragioneria generale dello stato
Un dipendente pubblico che sia assente per malattia per dieci giorni e, senza rientrare in servizio, produca una nuova certificazione medica per il prolungamento di altri dieci giorni della assenza si vedrà trattenuto l'importo del trattamento economico accessorio solo per dieci giorni. Se invece rientrerà in servizio e si assenterà nuovamente per altri dieci giorni la ritenuta sarà operata sia sul primo periodo che sull'ulteriore assenza. E ancora, alle assenze che sono a cavallo del 25 giugno, data di entrata in vigore delle nuove regole, le ritenute per le assenze per malattia devono essere effettuate solo dal momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni. E inoltre, in caso di assenze per malattia dei dirigenti anche l'indennità di posizione deve essere per intero trattenuta. Sono queste alcune delle risposte concrete che sono date dalle recenti circolari dell'Inps n. 109 del 9 dicembre, elaborata sulla base delle indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica, e dalle risposte fornite dalla Ragioneria generale dello Stato.
Il tetto delle dieci giornate per le ritenute per assenza per malattia opera su ogni singolo evento morboso e non costituisce il tetto annuale delle ritenute al trattamento economico accessorio. Nel caso di convalescenza che segua a un ricovero ospedaliero non si applicano le ritenute sul trattamento economico accessorio. Si deve arrivare a tale conclusione sulla base del dettato normativo che preserva le condizioni più favorevoli previste dai contratti decentrati dalla applicazione delle nuove disposizioni. L'intera retribuzione, comprensiva del trattamento accessorio, deve essere corrisposta per l'intero periodo di assenza per malattia in caso di infortuni, di ricoveri ospedalieri, anche nella forma del day hospital, delle assenze per malattie collegate a cause di servizio e di quelle per terapie cd salvavita. La presenza di tali condizioni costituisce, occorre aggiungere, un «onere» a carico dei dipendenti, per cui spetta ad essi dimostrare la presenza delle condizioni che consentono la erogazione del salario accessorio. Questa precisazione si rende utile in numerosi casi perché la certificazione medica deve sottostare alle regole poste a tutela della privacy, il che impedisce di avere indicati nei certificati che vanno al datore di lavoro la tipologia di malattia.
La nota dell'Inps ricorda assai opportunamente che i dipendenti hanno un duplice vincolo di comunicazione: informare il datore di lavoro della propria condizione di malattia e produrre la certificazione medica. L'informazione deve essere resa entro l'inizio dell'orario di lavoro «computando a tal fine anche la fascia di flessibilità». La certificazione medica deve essere inviata entro i termini previsti dai contratti collettivi, che nel caso degli enti locali è fissato nei tre giorni successivi. La mancata applicazione di questi vincoli determina l'insorgere di responsabilità disciplinare e le amministrazioni hanno l'obbligo di avviare la relativa azione.
I permessi retribuiti che i contratti nazionali quantificano sia ad ore che a giorni vanno fruiti esclusivamente ad ore. Nel caso del personale dell'Inps questa disposizione si applicano ai tre giorni di permesso per documentate ragioni personali perché il contratto nazionale prevede tale alternativa. Nel caso degli enti locali la modalità di fruizione rimane esclusivamente a giornate perché il contratto nazionale non prevede questa alternativa. Essa è prevista negli enti locali solo per i permessi previsti dalla legge n. 104/1992, ma in questo caso (come ci ha detto la Funzione pubblica) la previsione è contenuta in una norma di legge per cui ad essa non si applica la nuova disposizione.
Non si effettuano nuove ritenute sul trattamento economico accessorio nel caso di congedi di maternità e di paternità, nonché nel caso di permessi per lo svolgimento della funzione di giudice popolare e per quelli per i dipendenti chiamati a testimoniare, ovviamente esclusivamente in procedimenti in cui l'ente è parte. Ricordiamo che tale disposizione dovrebbe essere abrogata nei prossimi mesi, per come previsto dal disegno di legge di accompagnamento alla manovra finanziaria votato dalla camera in prima lettura.
Il chiarimento sulla estensione delle ritenute all'intera indennità di posizione, correggendo le indicazioni fornite dal Dipartimento guidato da Renato Brunetta è stato invece fornito dalla Ragioneria generale dello Stato. In tal modo si chiude la porta a tutte le interpretazioni che stavano progressivamente restringendo l'ambito di applicazione delle ritenute. Ricordiamo che, sulla base della tesi di Palazzo Vidoni per cui le ritenute non si applicano al trattamento di posizione fisso dei dirigenti dello Stato, si era determinata una sorta di effetto valanga. Si è infatti sostenuto che la quota minima della indennità di posizione dei dirigenti degli enti locali era esente. Poi che anche la indennità di posizione dei titolari di posizione organizzativa doveva essere esclusa. E che eguale sorta ha l'indennità di posizione dei segretari, nella misura fissata in modo eguale dal Ccnl.
da: ItaliaOggi del 12/12/2008 di Giuseppe Rambaudi
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