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Congedi biennali retribuiti ai coniugi: istruzioni INPS



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Con una importante Sentenza (la n. 158 del 18 aprile 2007) la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui non prevede la concessione del congedo retribuito di due anni anche al coniuge della persona con handicap grave.

Come si ricorderà quell'articolo ammetteva alla fruizione del congedo retribuito di due anni solo i genitori di persone con handicap grave oppure i fratelli o le sorelle, conviventi con la persona con handicap, nel caso entrambi i genitori fossero deceduti o fossero totalmente inabili.

Dopo la Sentenza 158/2007, i congedi devono essere concessi - e in via prioritaria - anche al coniuge. Per rendere effettivamente applicata la nuova disposizione si attendevano le istruzioni operative degli Istituti previdenziali. L'INPS, con propria Circolare 112 del 3 agosto 2007, ha provveduto a "recepire" le indicazioni della Corte Costituzione, fornendo al contempo altre precisazioni di carattere generale.

L'INPS riassume le condizioni che individuano gli aventi diritto.
Il congedo retribuito di due anni spetta innanzitutto al coniuge convivente con la persona con handicap grave. Tale beneficio spetta prioritariamente al coniuge e ciò comporta alcuni riflessi sugli altri potenziali beneficiari nel caso in cui il disabile sia coniugato.

Inoltre il congedo retribuito spetta, in alternativa, ai genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave. Per i figli minorenni la fruizione del beneficio spetta anche in assenza di convivenza, mentre per i figli maggiorenni il congedo viene riconosciuto anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività. Tali indicazioni valgono anche nel caso in cui il figlio non conviva con l'eventuale coniuge.
Se il figlio convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito che, lo ricordiamo, dura comunque due anni, anche frazionati, per ciascuna persona disabile.
Se il figlio convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai genitori.

Infine il congedo retribuito, come già detto, spetta, alternativamente, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona con handicap grave. La condizione è che i entrambi i genitori siano scomparsi o siano totalmente inabili.
Anche in questo caso se il fratello disabile convive con il coniuge, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito di due anni.
Se invece il fratello convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono essere richiesti dai fratelli o dalle sorelle conviventi comunque dopo la scomparsa dei genitori o in caso di loro inabilità totale.

Precisazioni
Già con la Circolare 90/2007, l'INPS aveva sottolineato come non fosse più necessario dimostrare l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, "stante l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza".
Nella nuova Circolare 112/2007 si ribadisce che per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile non deve intendersi necessariamente la cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta.
Vale la pena sottolineare che le indicazioni della Circolare 90/2007 non valgono solo per i permessi lavorativi mensili ma anche per i congedi proprio in forza della nuova Circolare 112/2007.
Rimandiamo al nostro commento alla Circolare 90/2007 per gli opportuni approfondimenti.

Casi pendenti e nuovi moduli
Dopo la pubblicazione della Sentenza 158/2007, molti lavoratori per i quali si apriva la prospettiva di poter godere dei due anni di congedo retribuito, hanno presentato domanda agli istituti previdenziali. Ora l'INPS precisa che le sedi periferiche possono riesaminare i casi sospesi o rifiutati perché mancavano le indicazioni della direzione centrale.
Nostro suggerimento, per quei lavoratori (cioè coniugi di persone con handicap grave), è di ripresentare la relativa domanda. A tal proposito l'INPS informa che a giorni dovrebbero essere disponibili i nuovi moduli relativi ai congedi, disponibili anche in internet nel sito dell'INPS nell'area "modulistica on line".
Il nuovo modulo per il congedo al coniuge della persona con handicap grave sarà denominato Hand6.
Quasi superfluo precisare che questi moduli e queste indicazioni non valgono per i lavoratori assicurati con altri Istituti (es.: dipendenti pubblici assicurati INPDAP).

fonte: www.handylex.org





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