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Mobbing, l'onere della prova sarà a carico del datore di lavoro



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Mobbing, provvedimento attuativo delle norme Ue oggi in pre-consiglio
L'onere della prova sarà a carico del datore di lavoro
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Italia Oggi 3/11/2007 Marco Gasparini


Stretta del governo sulle imprese che discriminano i propri dipendenti. Bando a qualsiasi «forma di trattamento sfavorevole» nei confronti degli impiegati che abbiano presentato reclami o avviato azioni legali nei confronti dell'azienda ritenendosi lesi nei propri diritti. E meno vincoli processuali per chi subisce danni da «mobbing». Saranno le stesse aziende e non più i lavoratori a dover dare prova della correttezza del proprio operato di fronte al giudice. La novità è contenuta in uno «schema di provvedimento» normativo messo a punto dal ministro delle politiche europee, Emma Bonino, che introduce una serie di modifiche «a macchia di leopardo» in vari settori dell'ordinamento per adeguarli alle censure mosse dalla Commissione europea in diverse procedure di infrazione. La bozza, di cui non viene specificata la natura (ddl, dlgs, progetto di legge o eventuali emendamenti ad altri provvedimenti in itinere), sarà esaminata nel pre-consiglio di mercoledì 7/11/2007 e contiene, tra l'altro, una serie di rilevanti novità in materia di diritto del lavoro. Di seguito una schematica ricostruzione degli argomenti trattati.

Mobbing. Lo schema di articolato riguarda il dlgs n. 216/2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tra i comportamenti discriminatori (pressioni legate alle opinioni politiche, religiose, alla condizione fisica, all'età o all'orientamento sessuale del lavoratore) si aggiunge una nuova fattispecie che contempla l'ipotesi in cui il trattamento sfavorevole possa essere legato a un «reclamo interno» o a una «causa» intentata dal dipendente nei confronti dell'azienda. Il lavoratore discriminato incontrerà inoltre meno ostacoli in sede processuale per far valere i propri diritti. In base alle norme vigenti, infatti, chi sostiene di essere aver subito pressioni o trattamenti sfavorevoli deve dimostrare «in termini gravi, precisi e concordanti» l'esistenza di un pregiudizio. Le nuove disposizioni ribaltano al contrario sull'imprenditore l'onere di provare la legittimità della propria condotta. Se il dipendente deduce in giudizio «elementi di fatto dai quali si possa presumere» un comportamento discriminatorio «diretto o indiretto» sarà, infatti, il suo datore di lavoro a dover dimostrare «l'insussistenza della discriminazione». Un meccanismo analogo viene introdotto dallo stesso schema di articolato anche a favore di chi sia stato molestato sul luogo di lavoro. La bozza Bonino amplia poi i meccanismi di tutela processuale attraverso un'integrazione al dlgs n. 198/2006 che estende la legittimazione ad agire, in nome e per conto, del lavoratore discriminato anche alle associazioni, organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso purché munite di delega rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.(....segue....)





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