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 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

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IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


INFO SINDACALI 1



CASSAZIONE - SENTENZA n.11351 del 31 marzo 2006 - anche i dirigenti ed i preposti sono responsabili in materia di prevenzione degli infortuni



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Con la sentenza n. 11351 del 31 marzo 2006, la Quarta Sezione Penale della Cassazione ha affermato che anche i dirigenti ed i preposti sono responsabili in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Anche dopo il DLgs 242/1996, che ha abolito la distinzione operata dall’art. 4 del DLgs 626/1994 tra obblighi indirizzati al solo datore di lavoro ed obblighi posti congiuntamente a carico di quest’ultimo e dei dirigenti e preposti, questi ultimi sono responsabili dell’inadempimento degli obblighi di prevenzione a titolo originario, indipendentemente dal conferimento di una delega. Inoltre, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può concorrere con il datore di lavoro nella responsabilità per i reati colposi causati dall’omessa adozione di una misura di prevenzione, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza, o inosservanza di leggi, abbia dato al datore di lavoro un suggerimento errato o non abbia segnalato una situazione di rischio inducendolo al comportamento lesivo.
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