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La riforma della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego



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La riforma della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego contrattualizzato
Articolo di Maurizio Danza 21.09.2007
dal sito www.altalex.com


La nuova disciplina in materia di rappresentatività sindacale nel pubblico impiego contrattualizzato alla luce del nuovo art. 19 del ccnq 7/8/98

di Maurizio Danza

1) LA RIFORMA DELL’INTERO SISTEMA DELLA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE NEL PUBBLICO IMPIEGO AD OPERA DEL CCNQ 24/7/07

Con il contratto collettivo quadro d’integrazione del CCNQ 7/8/98 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali firmato il giorno 24 luglio 2007, la contrattazione collettiva sindacale è intervenuta modificando sostanzialmente le norme in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nei comparti di legislazione contrattata del pubblico impiego. In particolare l’art. 6 dell’accordo quadro, nel sostituire integralmente l’art. 19 del C.C.N.Q. 7/8/98 (disposizioni particolari), ha regolamentato la figura giuridica delle aggregazioni associative tra sigle sindacali abolendo il principio della imputazione della delega sindacale tra organizzazioni sindacali, recependo altresì la disciplina codicistica in tema di fusione ed incorporazione di società. Appare evidente come la disposizione operi una vera e propria rivoluzione del sistema di rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego, atteso che nella regolamentazione previgente la singola associazione, grazie ad un c.d. patto di affiliazione, poteva liberamente imputare il proprio dato associativo ad altra organizzazione senza dover trasferire la titolarità della delega a quest’ultima 1. Tale organizzazione definita affiliante rispetto a quella imputante il dato associativo - affiliata, se rappresentativa secondo legge,2 usufruiva delle prerogative sindacali tra cui aspettative e distacchi nonché dell’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. Ora con la nuova disciplina tutti gli accordi di imputazione tra sigle sindacali non sono più validi ai fini della rappresentatività, dovendo obbligatoriamente la sigla sindacale trasferire la titolarità della delega o fondersi per incorporazione nell’aggregazione associativa sindacale.

2) I SOGGETTI SINDACALI OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO DI RAPPRESENTATIVITA’: LA AGGREGAZIONE ASSOCIATIVA TRA SIGLE SINDACALI NEL C. 1 DELL’ART. 19 DEL CCNQ 7/8/98

Particolarmente innovativo il nuovo art. 19 c.13 che, in forma di interpretazione autentica dell’art. 43 del D.Lgs, n. 165/01, adotta definitivamente, in riferimento ai soggetti sindacali, la figura delle aggregazioni associative tra sigle sindacali accanto a quella delle associazioni sindacali, ai fini della imputazione della delega per il riconoscimento della rappresentatività prevista dall’art. 43 del D.Lgs. n. 165/01 4. In realtà già l’art. 19 c.2 del C.C.N.Q. 7/8/98, nella sua originaria formulazione, aveva utilizzato il concetto di aggregazione associativa per le sole forme associative tra sindacati non ritenute conformi al principio di imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe di cui all’art. 44 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 80/1998 5.

3) ABOLIZIONE DEL PRINCIPIO DELLA IMPUTAZIONE DELLA DELEGA AI FINI DELLA RAPPRESENTATIVITA’: ADOZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TITOLARITA’ REALE

Ad ogni buon conto appare evidente come allo stato attuale l’accordo, nell’interpretare l’art. 43, abbia ritenuto che il dato associativo indispensabile al raggiungimento della soglia del 5% per la rappresentatività sindacale, nel caso di “forme di adesione o affiliazione tra più organizzazioni sindacali”, non possa più essere imputato sic et simpliciter alla organizzazione sindacale affiliante o capofila, come era avvenuto fino a prima della modifica dell’art. 19 del C.C.N.Q. 7/8/98, occorrendo invece obbligatoriamente una reale dimostrazione della titolarità della delega in capo alla aggregazione sindacale nuova o da costituire, nei confronti della quale si provvede ad accertare la rappresentatività. Non può negarsi però che all’orientamento interpretativo evincibile dalla norma, in base al quale la nuova disciplina appare coerente con il principio di libertà sindacale, essendo limitata ai soli fini dell’accertamento della rappresentatività, si opponga quello che ritiene un tale sistema contrario al divieto di imposizione di obblighi in capo ai sindacati e quindi lesivo della libertà sindacale sulla base dell’art. 39 della Costituzione.6

4) LE MODIFICHE ASSOCIATIVE TRA SINDACATI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL’AGGREGAZIONE ASSOCIATIVA RAPPRESENTATIVA: LA FUSIONE E LE AFFILIAZIONI

Venendo al merito si rileva dall’esame del c.1 della norma pattizia7 che la “aggregazione associativa” possa non solo essere già stata istituita dalle organizzazioni sindacali, ma anche essere creata ex novo da più soggetti sindacali mediante fusione8, affiliazione o in altra forma, altresì indicando la norma talune modalità ritenute tassative onde consentire l’attribuzione delle deleghe ai fini della rappresentatività. Si fa rilevare altresì che la nuova disciplina non consente più l’affiliazione sic et simpliciter tra sigle sindacali, come nella formulazione della norma previgente9, ma occorra invece ora che le affiliazioni diano luogo alla creazione di una nuova aggregazione associativa sindacale, in caso contrario prevedendosi l’esclusione dall’attribuzione delle deleghe dall’affiliato all’affiliante.

5) MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELLA TITOLARITA’ DELLE DELEGHE AI FINI DELLA RAPPRESENTATIVITA’: SUCCESSIONE O CONFERMA

A tal proposito la disposizione del c. 1 infatti prevede che “la aggregazione associativa debba essere effetto di successione nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate” e che appartenevano ai soggetti prima denominati affiliati o aderenti; alternativamente la norma consente, sempre ai fini della attribuzione delle deleghe in capo alla sola aggregazione sindacale, che “le deleghe prima intestate alle affiliate vengano confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto”, presumibilmente riferendosi in forma non proprio chiara ad una nuova sottoscrizione di delega a favore del soggetto sindacale, c.d. aggregazione associativa. Dunque la norma, nell’adottare il principio della traditio rei (trasferimento reale) della delega ed escludendo quello della sola imputazione (attribuzione) della medesima ai fini della rappresentatività10, non consente più altre modalità di imputazione del dato associativo tra associazioni sindacali, obliando in maniera inequivocabile quanto avvenuto in passato circa la imputabilità in capo al soggetto affiliante di tutte le deleghe dei soggetti affiliati o aderenti, senza rinunciare alla titolarità della delega del lavoratore per fini diversi dall’accertamento della rappresentatività.

6) LA SANZIONE NEI CONFRONTI DELL’AGGREGAZIONE ASSOCIATIVA: PERDITA DELLA RAPPRESENTATIVITA’ E DELLA AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

La norma poi rafforza il principio innovativo introdotto prevedendo “la espressa sanzionabilità della mancata dimostrazione della avvenuta successione del soggetto affiliato o della conferma delle deleghe in capo alla aggregazione sindacale, con il mancato riconoscimento della rappresentatività di legge in capo a quest’ultima e conseguente non ammissione alla contrattazione collettiva”11. Tutta la disposizione peraltro si regge, come detto, sul principio di libertà delle associazioni sindacali, evincibile secondo i firmatari dell’accordo sia dalla circostanza che trattasi di disciplina relativa alla sola rappresentatività12, che dalla biennalità dell’ accertamento, in funzione del quale i sindacati restano liberi di aggregarsi ai fini del raggiungimento della rappresentatività e delle prerogative che la legge fa discendere. Il secondo comma, con disposizione precettiva, sancisce come già anticipato13 “la esclusione dell’attribuzione del dato associativo dell'affiliato all'affiliante” nel vecchio sistema invece consentita, ritenendo dunque non utili ai soli fini della rappresentatività quelle forme di aggregazione che non diano luogo alla creazione di soggetti nuovi e dunque escludendo categoricamente ogni forma di accordo di mera imputazione del dato associativo, senza un reale trasferimento della titolarità, e cioè della proprietà della delega, tra associazioni sindacali legate a vario titolo e l’aggregazione associativa. La stessa disposizione infine chiarisce inequivocabilmente che “l’attribuzione delle deleghe è invece pienamente valida nei casi di fusione e incorporazione del soggetto sindacale in altro già esistente”, che non danno però evidentemente luogo alla nascita di un nuovo soggetto, trattandosi di successione universale che comporta, come è noto, un trasferimento dell’intero patrimonio e dunque anche di quello associativo di una sigla in altra.

7) DISPOSIZIONI SPECIALI IN MERITO ALL’ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA’ PER IL BIENNIO 2008-2009: LA DEROGA AL 31/12/2007 A FAVORE DELLE AGGREGAZIONI ASSOCIATIVE

Dal successivo c. 314 invece si ricava una disciplina specifica riferita al prossimo accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il biennio contrattuale 2008-2009, che verterà, come è noto, sul dato associativo relativo al 2006 (cfr. nota A.R.A.N. 3 novembre 2006 - prot.9339) e su quello elettorale delle RSU, che si svolgeranno entro la fine del 2007. Ed infatti la disposizione prevede innanzitutto un termine per l’adeguamento di cui al c. 1: “le aggregazioni associative che non hanno ottemperato al disposto del comma 1 e cioè che non sono ancora titolari delle deleghe da trasferire dai sindacati oggetto della affiliazione/fusione, possano provvedervi entro la data ultima del 31 dicembre 2007”.

8) LA DOCUMENTAZIONE IDONEA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA’ E LE SANZIONI IN CASO DI INOTTEMPERANZA

Infine lo stesso comma introduce il concetto di “idonea documentazione”, indispensabile per dimostrare la rappresentatività dell’aggregazione associativa, rinviando però al c. 5 per quanto concerne contenuto e modalità della consegna di detta documentazione all’A.R.A.N. Il successivo c. 415 stabilisce inoltre “la sanzione del mancato riconoscimento della rappresentatività in capo alle aggregazioni associative che, non fornendo la documentazione di cui al c. 5, non presentano le garanzie sulla effettività della delega entro la data del 31 dicembre 2007”: in tal caso l’A.R.A.N. provvede ad accertare la rappresentatività dei singoli soggetti sindacali sulla base della intestazione diretta delle deleghe.

9) L’ULTERIORE MOTIVO DI DEROGA ALLA DATA PREVISTA PER IL TRASFERIMENTO DELLE DELEGHE: L’ ASSENZA DI RATIFICA CONGRESSUALE

Infine la norma, sempre in ordine all’accertamento per il biennio contrattuale 2008-2009, prevede un’ulteriore deroga al 31 marzo 2008, ma solo in mancanza di intervenuta ratifica congressuale se statutariamente prevista. Il c. 516 invece rappresenta la disposizione di carattere sostanziale da cui si evince sia la caratteristica della documentazione ritenuta idonea ai fini dell’attestazione della regolarità sostanziale, di cui ai precedenti c. 1, 2, 3, che delle modalità di consegna della stessa all’A.R.A.N. Ed infatti in primo luogo, nel disporre che “la documentazione idonea è quella che viene adottata dai competenti organi statutari e che deve essere a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato”, chiarisce altresì che “non sono ritenute valide mere note di comunicazione non corredate da modificazioni statutarie”, prive di elementi circa la effettività necessari per la successione nella titolarità della deleghe al nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. La norma stabilisce altresì quale forma di comunicazione all’A.R.A.N. “la trasmissione con lettera raccomandata la cui data di ricezione è quella risultante dall’avviso di ricevimento della medesima”.

10) LE PREROGATIVE SINDACALI SECONDO LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE: TITOLARITA' IN TEMA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il successivo c. 6, 17nel contemplare le prerogative sindacali effetto principale della rappresentatività prevista dall’art. 43 del D.Lgs. n. 165/01, precisa che “le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo e che i poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi sono esercitati in nome e per conto degli stessi”; medesimi gli effetti in sede di contrattazione integrativa, atteso che “la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa”. In ordine a distacchi e permessi infine la norma aggiunge che “l’organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa è unica titolare delle prerogative”.

11) REGOLAMENTAZIONE DEI MUTAMENTI ALL'INTERNO DELLA AGGREGAZIONE ASSOCIATIVA SINDACALE E ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA'

Per quanto concerne il successivo c. 718, che disciplina i mutamenti associativi all’interno di una aggregazione associativa, tra cui anche il mero cambio di denominazione nella nuova formulazione dell’articolo 19, l’accordo precisa che “il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 8. Questa ultima disposizione19 infatti prevede poi l’accertamento della rappresentatività in concomitanza di eventi di legislazione contrattata di particolare rilievo e cioè l’inizio della stagione contrattuale e del biennio economico”.

12) IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' DELLA DELEGA :RILEVANZA DELLA TRATTENUTA SINDACALE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA'

Di notevole contenuto innovativo il c. 920 che, nel formulare una interpretazione dell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/01, stabilisce inequivocabilmente che “ai fini della rappresentatività dei sindacati non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato, ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operata in busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato”. Dunque in tal modo la norma, la cui ratio è evidentemente la scissione del momento di conferimento della delega da quello della trattenuta del contributo economico, adotta il principio in base al quale la delega è effettiva solo all’atto del contributo economico versato, diventando così quest’ultimo condizione indispensabile per il conteggio del dato associativo in capo alla aggregazione sindacale. Il comma introduce inoltre la definizione di “delega fittizia”, riferita a quelle che “eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi mesi di gennaio e che non diventerebbero mai effettive pur se rilasciate dai lavoratori”.

13) ISTITUZIONE DEL GEDAP PER LA RILEVAZIONE DELLE PREROGATIVE SINDACALI

Il successivo c. 1221 istituisce nel Dipartimento della Funzione Pubblica un nuovo sistema informatizzato su sito web, denominato Gedap, per la rilevazione di distacchi e permessi sindacali, stabilendo “a far data dall’anno 2007 il divieto di compensazione delle aspettative sindacali godute dalle aggregazioni e organizzazioni sindacali negli anni passati”.

14) LA INTRASFERIBILITA' DEL DATO ELETTORALE NELLE RSU

Infine il c. 1422, contemplando il dato elettorale, che come è noto contribuisce insieme al dato associativo alla rappresentatività prevista nell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/01, stabilisce che “i voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili”, diversamente dunque dalla disciplina prevista in merito alle deleghe nei c. 1, 2, 3 della norma.

_______________________

1 Art. 19 c.1 CCNQ 7/8/98 ante modifica 1. Le parti si danno atto che, in caso di affiliazione tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, i distacchi, permessi ed aspettative sindacali di cui al presente contratto fanno capo solo alla organizzazione sindacale affiliante se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni.

2 Cfr. Art. 43. Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva. (Art. 47-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

3 In tal senso dispone il c.1 nuovo art. 19 CCNQ 7/8/98, come modificato dal CCNQ 24/7/2007: “Ai soli fini dell’accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL”.

4 Cfr.nota 2 pg.1

5 Cfr. letteralmente art.19 c. 2 previgente: “Ai fini dell’accertamento della rappresentatività , con la rilevazione dei dati associativi riguardanti il 1998, le organizzazioni sindacali che a partire dal 1997 abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa che - allo stato - non corrisponde ai requisiti previsti dall’art. 44 c. 1 lett. c) del D. lgs. 80/1998 (imputazione al nuovo soggetto sindacale delle deleghe delle quali risultino titolari purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe o che le deleghe siano comunque confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto) dovranno dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non sarà possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL e si darà luogo all’applicazione di quanto previsto dal comma 8 con decorrenza dall’entrata in vigore del presente accordo”.

6 Riconducibile a tali ragioni il dissenso in forme diverse delle Confederazioni USAE, RDB CUB ,CSE, CGU, CIDA,CONFEDIR, che non hanno firmato l’accordo.

7 Cfr.nota 1 a pg.1



8 Si noti a tal proposito come la disciplina specifica introdotta in tema di rappresentatività sindacale adotti il concetto di fusione di cui all’art. 2501 (forme di fusione) c.1 del codice civile: “La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una una nuova società,o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre”.



9 Cfr.nota 1 pg.1





10 Art. 19 c. 2 CCNQ 7/8/98 modificato: “In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l’attribuzione delle deleghe dell’affiliato all’affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/ fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale”.

11 Cfr. ultima parte c.1 art. 19 CCNQ 7/8/98 modificato sub nota 1: “Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell’ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL”.

12 Cfr. prima parte art 19 CCNQ 7/8/98 sub nota 1



13 Cfr. nota sub 6



14 Cfr. c. 3 art. 19 CCNQ 7/8/98: “Ai fini dell’accertamento della rappresentatività del biennio contrattuale 2008 -2009, allo scopo di coniugare il diritto di libera associazione sindacale con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rappresentatività sindacale, le aggregazioni associative che non hanno ottemperato al disposto del comma 1 possono provvedervi entro la data ultima del 31 dicembre 2007. Entro tale data le organizzazioni sindacali interessate hanno l’onere di fornire all’Aran “idonea documentazione” di cui al comma 5, che dimostri che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentatività è titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque denominate”.

15 Cfr. c. 4 art. 19 CCNQ 7/8/98 nuova formulazione: “Qualora, entro il 31 dicembre 2007, i soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 5, e, quindi, garanzie sulla effettività della delega, non sarà possibile riconoscere in capo agli stessi la rappresentatività per il biennio 2008-2009, ed ogni singola organizzazione sindacale sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria al momento in cui interviene da parte dell’Aran la rilevazione del dato. Qualora, entro il predetto termine, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione ex comma 5, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, può intervenire entro e non oltre il 31 marzo 2008”.

16 C. 5 CCNQ 7/8/98: “L’idonea documentazione da fornire all’Aran, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, nel caso dei commi 1, 2 e 3 ed in tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, è quella adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all’Aran con lettera Raccomandata AR a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe al nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull’avviso di ricevimento della Raccomandata”.



17 C. 6 CCNQ 7/8/98: “Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali - riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall’art. 5, comma 3 dell’accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU - sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l’organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni, è unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente contratto”.

18 C. 7 CCNQ 7/8/98 e la diversa formulazione del previgente c.4 in materia di mutamento associativo: “Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001, qualora nell’ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 8”.



19 C. 8: “L’ARAN procede all’accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all’inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU”.



20 C. 9: “Ai sensi dell’art. 43 del D. lgs. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. A tale fine non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato. Per tale motivo il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore in quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. ( Adozione del principio della trattenuta del contributo sindacale e non del mandato del lavoratore che sembra assumere ora un valore meno rilevante Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell’anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l’ultimo giorno del mese di dicembre, stante l’obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2006, evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L’obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. E’ demandato alla deliberazione del Comitato Paritetico previsto dal comma 8 e seguenti dell’art. 43 del d.lgs. 165/2001 la risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni”.

21 C. 12. Come norma transitoria, in via eccezionale e con esclusione della ripetibilità, per gli anni pregressi a decorrere dal 1998 e sino al 31 dicembre 2006, tenuto conto che, dall’anno 2007 il Dipartimento della Funzione pubblica ha adottato un nuovo sistema informatizzato di rilevazione - sito web dedicato a Gedap - è consentita la compensazione tra il periodo di superamento del contingente dei distacchi e quello di sott’utilizzazione dello stesso, purché avvenuti nello stesso anno, nonché tra i permessi degli artt. 8 e 11. In questo ultimo caso, nel limite dei contingenti complessivamente distribuiti dai periodici biennali CCNQ alle associazioni sindacali rappresentative di comparto e di area, ove si sia verificato il superamento del contingente dei permessi dell’art. 8 e il parziale utilizzo di quello dell’art. 11 (di spettanza sia delle confederazioni che delle organizzazioni di categoria) e viceversa, è permessa la compensazione tra detti contingenti. A decorrere dall’1 gennaio 2007 la predetta compensazione è esclusa.

22 C. 14. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.





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