Anonimo Registrati

Giovedi 14-Novembre-2024

          

IMPORTANTE

PER INSERIRE IL PROPRIO ANNUNCIO DI MOBILITA' SU LIPOL.IT e FACEBOOK


comunicare :  nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari

  (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento)

 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


INFO SINDACALI 1



La malattia e le ferie interrompono il congedo parentale



torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti     Stampa questo documento dal titolo: La malattia e le ferie interrompono il congedo parentale. Stampa

La malattia e le ferie interrompono il congedo parentale. Quando il lavoratore, senza interruzione di continuità, faccia proseguire a un tale periodo di congedo assenze per ferie o malattia, tali giornate non saranno computate come fruite a titolo di congedo parentale. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 283790 di ieri.


Astensione facoltativa

Il congedo parentale, disciplinato dall'articolo 32 del T.u. maternità (dlgs n. 151/2001), spetta ai lavoratori dipendenti (esclusi domestici e quelli a domicilio) per un periodo complessivo, tra i due, di dieci mesi, elevabile a 11 mesi, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi otto anni di vita del bambino. In particolare, tale periodo, da fruirsi in modo continuativo o frazionato, spetta per un massimo di sei mesi alla madre; per un massimo di sei mesi al padre, ma è elevabile a sette mesi se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi (in questo caso, inoltre, il limite complessivo di astensione dei genitori sale a 11 mesi); per un massimo di dieci mesi al genitore solo (padre o madre).


Frazionabilità

La frazionabilità nella fruizione del congedo parentale va intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno) e l'altro di astensione deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro. In proposito, l'Inps aveva a suo tempo specificato (è scritto anche nel modulo di domanda) che ai fini della frazionabilità tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria, affinché non siano computati nel periodo di congedo anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo né nella fruizione di ferie. Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo parentale non possano essere ammessi periodi di ferie (o altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo parentale. Significa invece che due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).


Ulteriore chiarimento

Nel messaggio di ieri l'Istituto precisa che nell'ipotesi in cui la lavoratrice (o il lavoratore), a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l'attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il suindicato periodo di congedo e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale. Per maggior chiarezza, riporta un esempio riferito a lavoratori con orario contrattuale articolato su cinque giorni (settimana corta) dal lunedì al venerdì:

1a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale;

2a settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia;

3a settimana: lunedì = ripresa dell'attività lavorativa.

In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non sono conteggiate come congedo parentale. Viceversa, allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo e immediatamente prima del successivo, vanno conteggiati come giorni di congedo parentale, come all'esempio che segue, riferito sempre all'ipotesi di settimana corta:

1a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale;

2a settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia;

3a settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale.

ItaliaOggi - Lavoro e Previdenza del 26/10/2006













torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti

LOGIN

  

Registrati

Recupera Password


LIPOL INFORMA

etp