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comunicare : nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento) Inoltre per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico. Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta. Si ringrazia per la fattiva collaborazione IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini
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Funzione Pubblica n.02-2006 Obbligo permanenza nella sede prima destinazione per vincitori concorsi
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Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni Servizio mobilità n. UPPA 2/06 9 marzo 2006 Comune di La Spezia Area di coordinamento gestione e sviluppo del personale Comune di Orune Comune di Tolentino p.c. Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale per le autonomie ROMA Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento RGS/IGOP ROMA Oggetto: richiesta parere art. 1, comma 230, legge finanziaria 2006,art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
L’art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 230, della legge finanziaria 2006,si riferisce alle amministrazioni che presentano dal punto di vista organizzativo un’articolazione delle sedi sul territorio, con la conseguenza che la disposizione non trova applicazione nei confronti dei comuni, fermo restando il potere di disciplinare la fattispecie mediante regolamento nell’esercizio della potestà normativa qualora l’ente locale ne avesse interesse. Con rispettive lettere del 23 gennaio 2006, n. 6368, del 15 febbraio 2006,n. 678,e del 10 gennaio 2006, i comuni di La Spezia, Orune e Tolentino hanno sottoposto allo scrivente Dipartimento analoghe questioni inerenti l’applicabilità dell’art. 1, comma 230, della legge finanziaria 2006, l. n. 266 del 2005, nei confronti delle assunzioni effettuate in riferimento al rilascio del nulla osta per l’attuazione della mobilità in uscita. Il menzionato articolo ha novellato l’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, introducendo il comma 5 bis,prevedendo che “i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.”. Stante la formulazione testuale della disposizione, ad avviso dello scrivente,essa si riferisce alle amministrazioni che presentano dal punto di vista organizzativo un’articolazione delle sedi sul territorio,con la conseguenza che la stessa non trova applicazione nei confronti dei Comuni,fermo restando il potere di disciplinare la fattispecie mediante regolamento nell’esercizio della potestà normativa qualora l’ente locale ne avesse interesse. Il Direttore dell’Ufficio Francesco Verbaro
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