Anonimo Registrati

Giovedi 25-Aprile-2024

          

IMPORTANTE

PER INSERIRE IL PROPRIO ANNUNCIO DI MOBILITA' SU LIPOL.IT e FACEBOOK


comunicare :  nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari

  (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento)

 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


TARGHE ALTERNE : SE NON CI SONO CARTELLI NIENTE SANZIONI PER AUTOMOBILISTA PROVENIENTE DA ALTRA CITTà    Stampa questo documento dal titolo: . Stampa

Targhe alterne, senza cartelli l’automobilista fuori sede esonerato dal divieto

 

Niente sanzioni per l’automobilista che vive in un’altra città e non rispetta le targhe alterne se il comune non dimostra di aver delimitato la zona soggetta al divieto con appositi cartelli e con una informazione adeguata. A questa interessante conclusione è giunta la Cassazione che, con la sentenza n. 15769 del 3 luglio 2009 ha dato ragione a una donna che viveva a Città di Castello e non aveva rispettato a Roma il divieto delle targhe alterne. Il giudice di pace le aveva dato torto perché, aveva motivato, i mass media avevano adeguatamente informato gli utenti della strada della limitazione. Ma questa motivazione, ha affermato la Cassazione, non è stata ritenuta idonea perché il comune avrebbe infatti dovuto mettere dei veri e propri cartelli stradali, non essendo sufficienti quelli luminosi presenti in città o avrebbe dovuto dimostrare che l’informazione aveva raggiunto anche gli automobilisti fuori sede. In particolare, si legge in sentenza, “è incontestato che la signora fosse a Città di Castello e quindi presumibilmente ignara delle disposizioni preclusive nella città di Roma; disposizioni da considerarsi eccezionali rispetto alla normativa generale del cds la cui conoscenza è obbligatoria per tutti gli utenti di tutte le strade di tal che devesi ritenere che incomba all’ente proprietario delle specifiche strade sulle quali è imposto tale eccezionale divieto l’onere di dimostrare le responsabilità del preteso contravventore per essere state adottate tutte le possibili ed esaustive misure di informazione di modo che qualunque utente di tali strade, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa fondatamente allegare di non conoscere la disposizione”. Debora Alberici (Riproduzione riservata)



Pubblicazione del: 11/07/2009
nella Categoria News


« Precedente   Elenco   Successiva »


Titolo Precedente: AZZANO DECIMO (PORDENONE) - SINDACO MULTATO RICORRE E VIENE DESTITUITO

Titolo Successivo: FOGLIO ROSA A 17 ANNI, IN AUTOSTRADA A 150 KM, NARCOTEST, TARGA PERSONALE

Elenco Generale


LOGIN

  

Registrati

Recupera Password


LIPOL INFORMA

etp