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Tra le novità più discusse che la riforma del Codice della strada vorrebbe introdurre, c'è la norma che prevede l'arresto, in caso di recidività infra-biennale, per la guida senza patente.

Quest'ultima era stata depenalizzata otto anni fa con l'articolo 19 del Dlgs 507/99, dopo lunghe discussioni sull'opportunità di mantenere la condotta in ambito penale. Alla base di questa decisione, il fatto che le conseguenze sul piano amministrativo sembrarono essere di per sé di sufficiente potere deterrente essendo per esempio la confisca del veicolo una misura di immediata applicazione.

Ora il legislatore sembra tornare sui propri passi. La competenza viene incardinata nel tribunale in composizione monocratica, a sottolineare il rigore della nuova disposizione. Ma più che un rigore derivante dall'inasprimento sanzionatorio, la nuova misura sembra destinata ad avere solo un valore simbolico di dissuasione.

Questo tipo di contravvenzione gode infatti di notevoli possibilità di riti alternativi. Inoltre, la pena detentiva comminata, limitata al solo caso di recidiva specifica infrabiennale, sembra esercitare le propria funzione di deterrente – il marchio di "infamia" connaturato alle violazioni penali – solo su quello spaccato di popolazione che appare meno incline alla guida di veicoli senza patente.

Va sottolineato, infine, il fatto che la riproposizione sul piano penale di un fatto depenalizzato di recente dovrebbe possedere alla base forti giustificazioni che lo motivino, perchè una lettura costituzionalmente orientata del diritto penale imporrebbe di ricorrere a queste sanzioni solo come ultima soluzione.


Limiti per i neopatentati
Nuovo ritorno alle origini anche per i limiti di velocità e potenza dei veicoli per i neopatentati. Il Ddl di riforma stabilisce che i titolari di patente B da meno di tre anni non potranno condurre autoveicoli con una potenza superiore a 60 kw per tonnellata di peso, riferita alla tara del veicolo.

La limitazione non è una novità: c'era già nella formulazione originaria dell'articolo 117, che stabiliva una limitazione pressoché identica, ed era anche prevista dall'articolo 80 del Dpr 393/59 poi abrogato dalla legge 112/88. La novità, semmai, è costituita dall'eccezione introdotta per le vetture a servizio degli invalidi, che potranno essere guidate senza limitazioni dai neopatentati se a bordo ci sono portatori di disabilità o di qualche forma invalidante.

Qualche problema, infine, anche per la modifica del comma 2, che abbassa da 90 a 80 Km/h la velocità massima consentita ai neopatentati sulle strade extraurbane principali. Come gli altri limiti già in vigore per chi è titolare di patente da meno di tre anni (100 km/h in autostrada), questa disposizione è destinata a rimanere di difficile applicazione.

Chi svolge funzioni di polizia stradale, infatti, dovrebbe prima rilevare la velocità di un elevato numero di veicoli, quindi fermarne i conducenti e solo allora verificare l'"anzianità" della loro patente di guida.

Manca una banca dati per accertare la recidiva

Il ritorno sul piano penale della guida senza patente, così come prevista dalla riforma del Codice all'esame del Senato, lascia aperto più di un interrogativo. Dalla lettura della norma e dei lavori preparatori, infatti, sembrerebbe potersi affermare che la confisca che scatta in caso di recidiva infra-biennale sia di natura amministrativa. In questo modo, però, esisterebbe il rischio di una sovrapposizione con il sequestro previsto dal Codice di procedura penale per ogni strumento che venga utilizzato per compiere un reato. L'interrogativo, appunto, è a quale tipo di procedura dovranno rifarsi gli organi di polizia stradale che accerteranno la violazione. L'incertezza toccherà anche gli stessi cittadini, che non sapranno se rivolgersi al Prefetto o Tribunale per ottenere il dissequestro del veicolo.

Più semplice sarebbe invece prevedere il solo sequestro penale, lasciando così al giudice il compito di disporre la confisca del veicolo in caso di reiterazione infra-biennale.

Un ostacolo all'accertamento di un'eventuale recidiva, poi, è costituito dalla mancata esistenza di una banca dati generale delle violazioni al Codice della strada. Quella esistente presso il ministero dei Trasporti, infatti, registra solo le violazioni che comportano la decurtazione di punti dalla patente; delle altre (guida senza patente compresa) non c'è traccia. Inoltre, a differenza di Carabinieri e Polizia, le polizie locali non hanno accesso alle banche dati del Viminale che raccolgono i precedenti penali: impossibile, dunque, risalire all'esistenza di futuri illeciti di carattere penale per guida senza patente.

Per superare l'inconveniente, al ministero dei Trasporti stanno pensando di estendere la banca dati a tutte le infrazioni al Codice della strada. Ma forse la soluzione più semplice sarebbe quella di mettere di nuovo mano all'articolo 116 e coordinare meglio il contenuto dei commi.
tratto dal sole 24 ore


Pubblicazione del: 26/07/2007
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