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Sentenze



CASSAZIONE - Sez penale sesta n.35826 del 1/10/07 - Si configura resistenza a PU per chi scappa al posto di blocco.



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Giro di vite della Cassazione nei confronti di chi elude per strada i controlli delle forze dell'ordine. Infatti, può essere condannato per resistenza a pubblico ufficiale chi non si ferma all'alt intimato dai carabinieri e scappa a tutta velocità a bordo del suo motorino o della sua auto. Ciò anche se non ha forzato fisicamente il posto di blocco ma si è semplicemente dato alla fuga. È quanto stabilito dalla Suprema corte che, con la sentenza 35826 del 1° ottobre 2007, ha accolto il ricorso della procura di Palermo presentato contro il non luogo a procedere disposto dal tribunale siciliano nei confronti di un ragazzo che era scappato a tutta velocità per le vie del centro cittadino per eludere un controllo dei carabinieri che gli avevano intimano l'alt. Ora rischia una condanna per resistenza a pubblico ufficiale punito dal nostro codice (articolo 337) con una pena che va da sei mesi a cinque anni di reclusione.

Sarà il tribunale di Palermo a decidere se, date le circostanze, il ventenne dovrà essere condannato o assolto dalle accuse formulate dalla procura.

Infatti la sesta sezione penale ha rimesso gli atti ai colleghi di merito palermitani facendo prima il punto della situazione: «A integrare l'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale», per dirla con le parole dei giudici, «è sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende, nella sua lata accezione, ogni comportamento idoneo a impedire, a ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico la volontà di opporre una forza di resistenza positiva». Tradotto: il reato può configurarsi tanto se l'imputato ha forzato il posto di blocco mostrando un atteggiamento violento contro le forze dell'ordine, quanto se si è allontanato in gran fretta creando una situazione di pericolo per gli altri cittadini.

Non è ancora tutto. «Con particolare riferimento alla fuga è vero che questa, considerata in astratto, può non trascendere i limiti del comportamento passivo e quindi non integrare il delitto di resistenza. Ma sicuramente lo integra quando essa, come sembra essere accaduto, si estrinsechi con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito di interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio».

Debora Alberici -Italia Oggi 2/10/2007





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