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Sentenze



TAR EMILIA ROMAGNA - n.354 del 30/3/2007 - Concorsi interni:status di dipendente indispensabile anche al



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE I N. 888/88 Reg.Ric. N.354 Reg.Sent. Anno 2007

composto dai Signori:

CALOGERO PISCITELLO Presidente

GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore

SERGIO FINA Cons.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 888/1988 proposto da:

CURTI GABRIELE



rappresentato e difeso da:

MORELLO AVV. ANTONINO

PITTALIS AVV. GUALTIERO



con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA SARAGOZZA 28

presso

MORELLO AVV. ANTONINO



contro



U.S.L. N.27 BOLOGNA OVEST

rappresentata e difesa da:

CASTAGNETTI AVV. MAURO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA MARSILI 15

presso la sua sede



REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata e difesa da:

RUSSO VALENTINI AVV. MARIA ROSARIA

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA MARCONI 34

presso la sua sede



e nei confronti di

CHIARINI VALERIO e PAGANI FRANCO, n.c.

per l'annullamento

· della deliberazione C.d.G. 2.4.1988, n. 523;

· in parte qua, della deliberazione Assemblea Generale 27.1.1983, n. 13., della deliberazione Giunta regionale 17.7.1984, n. 4402, del bando di concorso pubblicato nel B.U.R. 6 luglio 1984, n. 88;

· della deliberazione Giunta regionale 26.1.1988, n. 57;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2007, il Consigliere Giorgio Calderoni;

Uditi, altresì, per le parti, i difensori presenti come da verbale;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, assistente medico presso la Divisione di Medicina generale dell’Ospedale Maggiore sino al 1° novembre 1987 (data di collocamento a riposo per dimissioni volontarie), espone in fatto quanto segue:

- con bando pubblicato sul B.U.R. 6 luglio 1984, n. 88, la Giunta Regionale ha indetto, in attuazione dell’art. 68 D.P.R. n. 761/79 e dell’art. 41 L.R. n. 59/1982, i concorsi riservati per aiuto corresponsabile ospedaliero (anche di Medicina generale);

- le relative prove sono terminate nell’aprile 1987, ma la graduatoria è stata approvata soltanto il 26 gennaio 1988;

- medio tempore, il ricorrente, assistente a tempo definito convenzionato per Medicina generale con 1.200 pazienti, si è trovato nella necessità di optare, entro il 30 ottobre 1987, tra il rientro nel massimale di 500 pazienti (mantenendo il suddetto posto a tempo definito), oppure di dimettersi, conservando la clientela acquisita: ed ha preferito tale seconda soluzione;

- successivamente, ha ricevuto comunicazione che, con l’impugnata deliberazione 1.3.1988, n. 523/E, il Comitato di Gestione aveva deciso di non procedere alla sua nomina in ruolo quale aiuto, per mancanza del requisito della presenza in servizio all’atto della nomina stessa.

Avverso tale atto e gli altri indicati in epigrafe, il ricorrente deduce, in diritto, le seguenti censure:

A) quanto al diniego della nomina

1) eccesso di potere per contraddittorietà e falso supposto di diritto, non essendovi traccia, nel bando, del requisito della presenza in servizio al momento dell’assunzione;

2) violazione dell’art. 68, comma 7, D.P.R. 384/1990, dell’art. 41 L.R. n. 59/1982, degli artt. da 16 a 19 D.M. Sanità 30.1.1982; eccesso di potere per contraddittorietà e violazione dei principi generali in tema di pubblico impiego, sempre nell’assunto che la persistenza del rapporto di pubblico impiego non costituirebbe condizione per la nomina in ruolo e che, comunque, i requisiti di partecipazione dovrebbero essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi;

B) quanto alla prescrizione del rapporto di lavoro a tempo pieno

3) eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto e per contraddittorietà, stante che il bando di concorso si riferiva a posti sia tempo pieno che a tempo definito, come risulterebbe dalla formula ivi contenuta “11 + 3 T.P.”;

4) violazione dell’art. 47 legge n. 833/1978, degli art. 17, 35, comma 3 e 68 D.P.R. n. 761/1979, nonché degli articoli 40 e 41 L.R. n. 59/1982; eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, invalidità derivata, in quanto la Divisione di Medicina Generale, nella quale il ricorrente prestava servizio a tempo definito, non era stata individuata quale necessitante il tempo pieno;

5) in subordine, violazione dell’art. 47, comma 8 legge n. 833/1978, potendo i concorsi “imporre il tempo pieno” solo per specifici posti dotati di previa autorizzazione regionale in tal senso.

II. Resistono al ricorso la Regione Emilia-Romagna e l’ex USL n. 27.

III. In vista dell’odierna udienza di discussione, Regione e ricorrente hanno dimesso memoria conclusiva.

Indi, la causa è passata in decisione

IV.1. Ciò premesso, il Collegio rileva che - ai fini di risolvere la controversia - la fondamentale quaestio iuris da dirimere consiste nello stabilire se i partecipanti ad una procedura selettiva interna e riservata al personale dipendente di un Ente, debbano o meno possedere tale specifico status di dipendente non solo al momento della partecipazione, ma anche al momento della nomina, da effettuarsi all’esito della procedura medesima.

IV.2. La risposta deve essere affermativa.

Invero, in tal senso depone il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di concorsi interni, secondo cui:

a) in detta materia vige “il principio generale, in base al quale i requisiti per la partecipazione ad un concorso interno, fra i quali l'appartenenza all'Amministrazione in costanza di rapporto di servizio, devono sussistere non solo al momento dell'inizio della procedura, ma anche a quello successivo della sua conclusione. Ciò significa che i candidati, anche se utilmente collocati in graduatoria, non possono ottenere la nomina ove, nelle more, siano cessati dal servizio, atteso che, essendo ormai fuori dalla organizzazione dell'Ente che ha indetto il concorso, si trovano nella impossibilità giuridica di occupare i posti messi a concorso” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 20 giugno 2005 , n. 5155);

b) la ratio di tale principio sta nel fatto che “la progressione in carriera dei pubblici dipendenti corrisponde all'interesse pubblico specifico dell'Amministrazione al soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative ed operative” (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 20 gennaio 2003 , n. 257; T.A.R. Lazio, II Sez., 28 gennaio 2000 n. 459 e 20 dicembre 2000 n. 12364, Cons. Stato, IV Sez., 4 agosto 1986 n. 536);

c) e nemmeno vale, in contrario, l’eventuale ritardo con il quale l'Amministrazione abbia provveduto a porre il essere le procedure selettive in questione (cfr. nei termini, TAR Lazio, Sez. II bis, 1.3.2004, n. 1903; C.d.S., sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1290 e 4 novembre 1985, n. 496): argomento, questo, che non manca di essere affacciato pure nel presente ricorso (cfr. pag. 4 dell’atto introduttivo).

IV.3. La conclusione appena raggiunta comporta il consequenziale venir meno dell’interesse del ricorrente a proporre le censure di cui ai restanti mezzi di impugnazione (terzo, quarto e quinto), tutte volte a contestare la legittimità della “imposizione” del regime di tempo pieno al posto di cui di discute, essendo del tutto evidente che - come esattamente dedotto dalla Regione in sede di memoria finale – “nell’una come nell’altra circostanza (tempo pieno ovvero definito: NdE) rimarrebbe ferma l’assenza, in capo al Dott. Curti, dei requisiti necessari per la nomina nella superiore qualifica”.

V. Riassuntivamente, il ricorso deve essere respinto siccome in parte infondato (quanto al diniego di nomina del ricorrente) e nella restante parte non sorretto dal necessario interesse alla proposizione dell’impugnativa degli atti, con cui si attribuisce la caratteristica di “tempo pieno” ai posti di cui si controverte.

Se - per quanto sopra detto sub IV.3. lett. c) - la non usuale durata della procedura selettiva interna de qua non riverbera in punto di illegittimità della stessa, la medesima evenienza (in costanza della quale il ricorrente si è trovato nella condizione di dover esercitare l’opzione indicata all’inizio della presente esposizione) può e deve essere, viceversa, apprezzata al fine di disporre la compensazione, tra tutte le parti in causa, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, RESPINGE il ricorso di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, il 22 febbraio 2007.

Presidente

Cons.rel.est.

Depositata in Segreteria in data 30.03.07



Il Segretario









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