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LE INDICAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI C.D.S.



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La Corte dei Conti da' indicazioni in merito alla destinazione dei proventi derivanti da violazioni del Codice della Strada, a seguito di multe e ammende elevate dal corpo dei vigili urbani dell'ente locale.
Con la delibera della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Piemonte - n. 37 del 20 maggio scorso, sono state fornite interessante risposte ad alcuni quesiti posti da un Comune, in merito alla destinazione dei proventi derivanti da violazioni del Codice della Strada, a seguito di multe e ammende elevate dal corpo dei vigili urbani dell'ente locale. I giudici contabili osservano che l'articolo 208 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Una quota del 50 per cento dei proventi spettanti alle regioni, alle province ed ai comuni, è devoluta a determinate finalità quali il miglioramento della circolazione sulle strade, il potenziamento e il miglioramento della segnaletica stradale, la redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, la fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza, la realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli ; tale quota è
anche destinata per finalità che includono l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Quest'ultima disposizione, quando si tratti di proventi spettanti alle amministrazioni comunali, deve intendersi riferibile anche al personale del Corpo di polizia municipale (cfr. Sentenza n. 426 del 9/10/2000 della Corte Costituzionale) .La Finanziaria per il 2007, al fine di far fronte alle peculiari esigenze di servizio della polizia municipale, tenuto conto dei vincoli alle assunzioni, ha introdotto all'art. 208 del codice della strada, il comma 4 bis; tale norma prevede che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.
La citata Finanziaria per il 2007 ha aggiunto la possibilità di perfezionare assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro. In base alle disposizioni in esame, ciascun ente determina annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinarsi alle finalità suindicate.
Le risposte ai quesiti
I giudici contabili osservano con riferimento ai quesiti avanzati dal Comune istante, che le spese destinate a forme previdenziali e assistenziali per le forze di polizia municipale, effettuate utilizzando i proventi delle sanzioni pecuniarie da violazioni del codice della strada, debbono essere iscritte all'intervento 01 (spese di personale).
Trattasi infatti di somme che, sia pure per il perseguimento dello scopo principale di incrementare la sicurezza sulle strade, vengono destinate a personaledi pendente dell'Ente, per compiti e mansioni espletate nell'ambito del rapporto di lavoro, in considerazione delle particolari condizioni di disagio cui potrebbe essere sottoposto. I giudici contabili ritengono ai fini della qualificazione della spesa in commento, quali spese per il personale, che la stesse debbano includersi nella base di calcolo utile alla verifica del rispetto del principio di riduzione programmatica della spesa di personale.
Altro aspetto interessante analizzato dai giudici contabili riguardava il presupposto se per il Comune fosse corretto procedere ad assunzioni stagionali, senza computare la relativa spesa in quella per il personale.
Come anticipato la Finanziaria per il 2007, ha introdotto all'art. 208 del codice della strada, il citato comma 4 bis, ai sensi del quale la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro; come è stato precisato dal Ministero dell'Interno nella circolare n. 5 del 2007, con questa disposizione, introdotta allo scopo di far fronte alle peculiari esigenze dl servizio della polizia municipale, tenuto conto dei vincoli alle assunzioni, le risorse utilizzate non concorrono ai fini della determinazione della spesa
complessiva per il personale e sono da escludere dal computo della spesa complessiva per il personale.





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