Con la deliberazione n. 11 depositata il 17 aprile 2012, le Sezioni Riunite della Corte dei conti si esprime sulla questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia con la deliberazione n. 36/2012 a seguito di una richiesta di parere avanzata dal Comune di Marcignago, in data 14 gennaio 2012 relativa principalmente all’applicazione dei limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, riguardano in particolare la corretta interpretazione delle misure di contenimento introdotte dall’art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall’art. 4, comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012).
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