Anonimo Registrati

Sabato 27-Aprile-2024

          

IMPORTANTE

PER INSERIRE IL PROPRIO ANNUNCIO DI MOBILITA' SU LIPOL.IT e FACEBOOK


comunicare :  nome e cognome, posizione professionale, profilo professionale, gli enti di partenza e destinazione, telefono e/o mail, note particolari

  (ogni singolo annuncio, rimarrà visibile online per circa 12 mesi dalla data d'inserimento)

 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


INFO SINDACALI 1



SINDACATI: LIBERTA' ED ATTIVITA' SINDACALE



torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti     Stampa questo documento dal titolo: SINDACATI: LIBERTA' ED ATTIVITA' SINDACALE. Stampa


1. Nozione di sindacato

2. Organizzazione dei sindacati

3. Libertà ed attività sindacale

4. Attività di contrattazione collettiva

5. Contributi sindacali

6. Divieto di discriminazione per motivi sindacali (rinvio)

7. Rappresentanze sindacali aziendali: costituzione

8. Compiti e poteri

9. Diritto di affissione

10. Diritto ai locali

11. Diritto di convocare l'assemblea

12. Diritto di indire referendum

13. Dirigenti di R.S.A.

14. Rappresentanze sindacali unitarie.



1. Nozione di sindacato

I sindacati sono associazioni non riconosciute che perseguono la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori (sindacati dei lavoratori: ad esempio, Federazione italiana metalmeccanici - FIM) o dei datori di lavoro (sindacati dei datori di lavoro: ad esempio, Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana - Federmeccanica).

Nei rapporti tra l'associazione sindacale nel suo complesso e i soggetti terzi trovano pertanto applicazione gli artt. 36 e ss. cod. civ.



2. Organizzazione dei sindacati

I sindacati c.d. "storici" (in particolare quelli che confluiscono nelle grandi confederazioni:(Cisl,Cgil,Uil etc) hanno struttura articolata e complessa.

Essi sono generalmente organizzati in sindacati locali (es. provinciali) in relazione ai singoli settori produttivi, i quali sono spesso "federati" in associazioni a più ampia valenza territoriale (ad esempio i vari sindacati locali del settore metalmeccanico sono federati nelle federazioni nazionali FIOM, FIM, UILM). Le federazioni nazionali relative ai singoli settori produttivi sono a loro volta "confederate" in grandi Confederazioni nazionali che, dunque, abbracciano associazioni sindacali di pressochè tutti i settori produttivi (in particolare CGIL, CISL, UIL).



I sindacati "spontanei"

Soprattutto nel corso degli anni ottanta i sindacati "storici" sono stati affiancati - e, in alcuni settori (es. scuola e trasporti ferroviari), in parte sostituiti - da frammentari organismi sindacali sorti spontaneamente negli ambienti di lavoro. Tali organismi hanno struttura generalmente elementare la quale è, comunque, in via di evoluzione.



Sindacati maggiormente rappresentativi

Nell'ambito del concetto di associazione sindacale la legge ha enucleato quello di "sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale", riconoscendo agli stessi un particolare ruolo e particolari prerogative.

A tal riguardo va posta in evidenza la speciale rilevanza che assumono i contratti collettivi che essi stipulano dal momento che alla loro osservanza è subordinato il diritto a godere di determinate agevolazioni contributive (es. sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali) e di benefici eventualmente già attribuiti, nonchè la concessione di appalti pubblici.



3. Libertà ed attività sindacale

L'ordinamento riconosce il diritto di organizzazione e di attività sindacale (art. 39 Cost.; art. 14, L. n. 300/1970). Tale prerogativa si traduce nel diritto dei sindacati e dei lavoratori di svolgere attività sindacale senza subire turbative da parte dei pubblici poteri o da parte di privati (in particolare, il datore di lavoro).

Rientrano nella libertà sindacale:

- il potere dei lavoratori di costituire un'associazione sindacale, di aderirvi o di recederne, nonchè di compiere attività di propaganda e proselitismo a favore del sindacato stesso;

- il potere dei lavoratori di aderire o meno ad uno sciopero;

- il potere del sindacato di elaborare norme sulla propria organizzazione interna - modalità di iscrizione, elezione degli organi interni, riscossione delle quote associative (contributi sindacali) - nonchè di decidere le linee dell'azione da svolgere.



Posizione del datore

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva il diritto di organizzazione e attività sindacale comporta per il datore di lavoro solo obblighi di contenuto negativo - es. obbligo di non ingerirsi nell'azione sindacale e di non discriminare i lavoratori per ragioni sindacali - ma non comporta un obbligo positivo di cooperare con il sindacato dei lavoratori per favorire l'esercizio di quel diritto.



Libertà ed attività sindacale in azienda

I lavoratori possono, ex art. 14, L. n. 300/1970, esercitare le libertà sindacali e svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali anche nei luoghi di lavoro purchè:

- rispettino il normale svolgimento dell'attività lavorativa aziendale e l'organizzazione del lavoro (art. 26, comma 1, L. n. 300/1970);

- siano stati autorizzati dal datore di lavoro a interrompere l'attività lavorativa ovvero abbiano diritto a permessi per svolgere attività sindacale (ad esempio, permessi retribuiti per attività sindacale previsti per i dirigenti delle R.S.A.).



4. Segue: attività di contrattazione collettiva

L'attività sindacale si estriseca, in notevole misura, nell'attività di condurre le trattative per la stipulazione e il rinnovo dei contratti collettivi di categoria nazionali, provinciali, aziendali. Per i criteri che regolano la contrattazione di categoria si rinvia alla nota Contratto collettivo di lavoro.



Contrattazione aziendale

In assenza di specifiche clausole contrattuali collettive, il datore di lavoro non è soggetto a particolari vincoli in ordine all'inizio, alla conduzione e all'interruzione delle trattative nè in ordine alla scelta della organizzazione sindacale con la quale trattare.

Ciò peraltro non toglie che si può ritenere antisindacale e, dunque, illegittima, la condotta del datore di lavoro:

- che escluda dalle trattative (o interrompa le trattative già iniziate con) le organizzazioni sindacali più rappresentative in azienda e tra queste, in particolare, quelle maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

- quando la conduzione delle trattative con un'organizzazione sindacale separatamente dalla trattativa condotta con le altre organizzazioni sindacali sia stata determinata da intenti discriminatori;

- quando, in genere, la conduzione delle trattative violi i principi della correttezza e della buona fede.



5. Contributi sindacali

Nelle imprese e nelle unità produttive in cui possono essere costituite le rappresentanze sindacali aziendali (vedi, al riguardo, quanto esposto in tema di condizioni per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ed in particolare v. art. 35, L. n. 300/1970) i lavoratori possono raccogliere contributi per le loro organizzazioni sindacali senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale (art. 26, c. 1, L. n. 300).

La disciplina per la riscossione dei contributi sindacali dipende dai contratti collettivi, che generalmente prevedono il versamento di tali contributi mediante il sistema delle ritenute sulla retribuzione, sulla base del rilascio all'azienda da parte dei lavoratori interessati di deleghe individuali revocabili contenenti l'indicazione dell'importo da trattenere e del sindacato beneficiario.



6. Divieto di discriminazione per motivi sindacali (rinvio)

A tutela della libertà sindacale la legge sancisce il divieto degli atti tendenti a discriminare il lavoratore per la sua adesione o meno a determinate organizzazioni sindacali ovvero per l'attività sindacale svolta. Per una completa trattazione della materia v. la nota Discriminazioni.



7. Rappresentanze sindacali aziendali: costituzione

I lavoratori hanno diritto a costituire le rappresentanze sindacali:

- nelle unità produttive che occupino più di 15 dipendenti (se appartenenti a imprese industriali o commerciali), ovvero più di 5 dipendenti (se appartenenti ad imprese agricole) (art. 35, comma 1, L. n. 300/1970);

- nelle imprese che, indipendentemente dalle dimensioni delle singole unità produttive, occupino nell'ambito dello stesso comune più di 15 dipendenti se industriali o commerciali ovvero più di 5 dipendenti se agricole (art. 35, comma 2, L. n. 300/1970).



Nozione di unità produttiva

Al riguardo la legge stabilisce che per unità produttiva si intende ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (art. 35, L. n. 300/1970). Più in particolare la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che per "unità produttiva" si deve intendere l'articolazione dell'impresa o dell'azienda avente una sua autonomia tecnico-produttiva da individuarsi tenendo anche conto di quanto dispone al riguardo la contrattazione collettiva.



Condizioni per la costituzione

A norma dell'art. 19, L. n. 300/1970, le R.S.A. devono essere costituite:

- su iniziativa dei lavoratori dell'unità produttiva interessata;

- nell'ambito di associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati in azienda.



Costituzione di R.S.A. in assenza delle condizioni necessarie

I lavoratori possono liberamente costituire organismi sindacali in azienda anche in assenza dei requisiti suesposti (es. in aziende con meno di 16 dipendenti ovvero nell'ambito di sindacati che non abbiano firmato accordi applicati in azienda) ma tali organismi - a prescindere dalla qualificazione formale attribuitagli dai promotori - non sono "rappresentanze sindacali aziendali" in senso tecnico onde il datore di lavoro non è tenuto a riconoscere loro le prerogative stabilite dalla legge a favore delle R.S.A. e dei suoi componenti.



Numero delle R.S.A. all'interno dell'unità produttiva

Non sussiste un limite al numero delle R.S.A. costituite in azienda salvo il rispetto delle modalità di costituzione sopra esposte.

Conseguentemente nulla toglie, ad esempio, che in un'azienda che occupa 20 lavoratori siano costituite due o tre distinte R.S.A., ciascuna nell'ambito di un sindacato firmatario di accordi collettivi applicati in azienda.



Struttura delle R.S.A.

La legge non stabilisce la struttura delle R.S.A. - nè con riferimento al numero di componenti nè con riferimento alle modalità con le quali esse adottano le proprie decisioni - onde essa può essere liberamente e autonomamente decisa dai lavoratori e dalle loro organizzazioni sindacali nell'ambito del diritto di organizzazione sindacale.



Comunicazione al datore di lavoro

Generalmente al datore di lavoro viene comunicata l'avvenuta costituzione della R.S.A., il numero e le generalità dei componenti la stessa, così che egli sia posto in grado di adempiere agli obblighi che la legge gli impone nei confronti della R.S.A. nel suo complesso (es. affissione, locali) e nei confronti dei singoli componenti (permessi sindacali, limiti al trasferimento).



8. Compiti e poteri

La legge non prevede compiti specifici delle R.S.A. alle quali, pertanto, può essere riconosciuto solo un compito di generica tutela degli interessi dei lavoratori occupati nell'unità produttiva.

Compiti specifici possono talora essere previsti in sede di contrattazione collettiva. Così, in particolare, alcuni contratti collettivi attribuiscono specificamente alle R.S.A. la funzione di condurre le trattative per la stipulazione di accordi aziendali integrativi del contratto collettivo nazionale.



Organismi equivalenti

I compiti e i poteri delle R.S.A. possono essere esercitati anche da organismi sindacali - come i consigli di fabbrica o i consigli dei delegati - che la disciplina collettiva abbia previsto separatamente dalle R.S.A., purchè in relazione a detti organismi risultino sussistenti i requisiti stabiliti per la costituzione delle R.S.A.

Sono pertanto legittime le clausole inserite nei contratti collettivi le quali prevedono che i poteri conferiti dalla legge alle R.S.A. siano esercitabili, in luogo di tali rappresentanze, da organismi aziendali - come i consigli di fabbrica o i consigli dei delegati - purchè:

a) la loro costituzione sia prevista dalla disciplina collettiva;

b) in relazione a detti organismi risultino sussistenti i requisiti stabiliti dall'art. 19, L. n. 300 del 1970 per la costituzione delle R.S.A.

Per la disciplina delle Rappresentanze sindacali unitarie, la cui costituzione è stata prevista dall'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, si veda il p. 14.



9. Diritto di affissione

In base all'art. 25, L. n. 300/1970, le R.S.A. hanno il diritto, anche in assenza di una specifica autorizzazione, di affiggere su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre all'interno dell'unità produttiva in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.



Documenti da affiggere

Il diritto di affissione se riguarda qualunque documento oggettivamente sindacale, anche se proveniente da enti diversi dai sindacati (partiti politici, associazioni, ecc.):

- non si estende a documenti riguardanti materie non sindacali;

- non legittima l'affissione di documenti ingiuriosi o diffamatori.

Nel caso di affissione di testi offensivi per il datore o per i dirigenti aziendali, gli interessati potranno agire a tutela del loro onore sporgendo querela.



"Defissione"

Si esclude generalmente la possibilità per il datore di lavoro di far ricorso a forme di autotutela come la "defissione".



10. Diritto ai locali

L'art. 27, L. n. 300/1970, sancisce che nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti il datore di lavoro ha l'obbligo di porre permanentemente a disposizione delle R.S.A., per l'esercizio delle loro funzioni, un locale comune ed idoneo all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze.

Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti il datore di lavoro è tenuto a concedere alle R.S.A. di usufruire di un locale idoneo per le loro riunioni ove esse ne facciano richiesta.



11. Diritto di convocare l'assemblea

In virtù dell'art. 20, L. n. 300, le R.S.A. possono indire, sia separatamente che congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori all'interno dell'unità produttiva dandone comunicazione al datore di lavoro.

Le R.S.A. possono anche convocare l'assemblea per gruppi di lavoratori, circoscrivendo secondo una valutazione discrezionale l'ambito dei partecipanti ad ogni gruppo.

L'assemblea può essere convocata durante l'orario di lavoro o fuori dell'orario di lavoro.

Le assemblee convocate durante l'orario di lavoro:

- possono essere convocate nel limite di 10 ore annue salvo la previsione di limiti superiori da parte della contrattazione collettiva;

- non pregiudicano il diritto alla normale retribuzione dei lavoratori partecipanti all'assemblea (nel limite delle 10 ore annue di cui sopra).

Peraltro il diritto alla normale retribuzione durante le ore di assemblea non sussiste se il lavoratore non ha effettivamente partecipato all'assemblea stessa o se si tratta di assemblea convocata fuori dall'orario di lavoro anche se il limite di ore di assemblea retribuite non sia stato superato.



Soggetti partecipanti all'assemblea

Sono legittimati a partecipare all'assemblea tutti i lavoratori che prestano la loro opera nell'unità produttiva e:

- quelli sospesi dal lavoro e collocati in C.i.g.;

- quelli licenziati ma il cui licenziamento sia stato dichiarato illegittimo dal giudice e per i quali sia stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro;

- i dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la R.S.A., previo preavviso al datore di lavoro.

Secondo l'opinione prevalente il datore di lavoro non può partecipare all'assemblea nè personalmente nè per mezzo dei suoi rappresentanti.



Luogo di svolgimento

La legge non prevede un obbligo specifico a carico del datore di lavoro di predisporre un locale per le assemblee ma solo di consentire che la riunione avvenga nei locali dell'unità produttiva.

Tale obbligo è tuttavia talora previsto dalla contrattazione collettiva.



12. Diritto di indire referendum

Le R.S.A. hanno diritto di indire referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, nell'ambito aziendale.

Per espressa previsione dell'art. 21, L. n. 300, la sussistenza di tale diritto è subordinata al fatto che esso sia esercitato congiuntamente da tutte le R.S.A. e che il referendum si svolga fuori dell'orario di lavoro.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.



13. Dirigenti di R.S.A.

La qualifica di dirigente di R.S.A. spetta a coloro che per l'attività svolta possono essere considerati responsabili della conduzione dell'organismo aziendale.

I dirigenti di R.S.A. hanno il diritto di usufruire, ex art. 23, L. n. 300, di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato almeno nella misura risultante dalla seguente tabella, salvo disposizione contrattuale di miglior favore:





Dipendenti occupati (*) nell'unità produttiva

Dirigenti aventi diritto a permessi retribuiti (per ciascun R.S.A.)

Ore di permesso retribuite (per ciascun dirigente)



fino a 200 1 1 ora all'anno per dip. (**)

da 201 a 300 1 8 ore mensili

da 301 a 600 2 " " "

da 601 a 900 3 " " "

da 901 a 1200 4 " " "

da 1201 a 1500 5 " " "

da 1501 a 1800 6 " " "

da 1801 a 2100 7 " " "

da 2101 a 2400 8 " " "

da 2401 a 2700 9 " " "

da 2701 a 3000 10 " " "

da 3001 a 3500 11 " " "

da 3501 a 4000 12 " " "

da 4001 a 4500 13 " " "

da 4501 a 5000 (***) 14 " " "





(*) Appartenenti alla categoria per cui la rappresentanza sindacale aziendale è organizzata.

(**) Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per ogni rappresentanza sindacale aziendale, se ne sono state costituite 2 o più.

(***) E così via aumentando di 1 dirigente per ogni 500 dipendenti o frazione.



Tali limiti numerici restano immutati nell'ipotesi di fusione di 2 o più R.S.A., di cui all'art. 29.



Modalità di fruizione dei permessi

La legittimità della fruizione del permesso è condizionata:

- alla richiesta inoltrata al datore di lavoro con comunicazione scritta tramite le R.S.A. con un anticipo di regola non inferiore a 24 ore;

- al fatto che il permesso sia utilizzato per adempiere al mandato conferito.



Permessi non retribuiti

I dirigenti di R.S.A. hanno il diritto di usufruire, ai sensi dell'art. 24, L. n. 300, di permessi non retribuiti in misura non inferiore ad 8 giorni all'anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni.

L'esercizio di tale diritto è subordinato alla comunicazione scritta al datore di lavoro tramite le R.S.A. con almeno 3 giorni di anticipo.



Trasferimenti

Secondo l'art. 22, L. n. 300, i dirigenti di R.S.A. non possono essere trasferiti dall'unità produttiva nella quale lavorano senza il preventivo nulla-osta delle associazioni sindacali di appartenenza: tale tutela trova applicazione sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico.



14. Rappresentanze sindacali unitarie

Nel settore industriale è prevista la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie in sostituzione delle R.S.A. (v. A.I. 20 dicembre 1993).

In particolare:

a) le R.S.U. possono essere costituite nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, su iniziativa delle associazioni sindacali indicate al punto 1 della prima parte dell'accordo in parola;

b) il numero dei componenti delle R.S.U. sarà almeno pari a:

- 3 nelle unità fino a 200 dipendenti;

- 3 ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità fino a 3000 dipendenti;

- 3 ogni 500 o frazioni di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni in aggiunta al numero di cui al precedente alinea;

c) i componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti e delle libertà a quest'ultimi spettanti in base alle disposizioni del titolo III della L. n. 300/1970; analogamente le R.S.U. subentrano alle R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni alle medesime spettanti in forza a disposizioni di legge; le R.S.U. sono, tra l'altro, legittimate a stipulare contratti collettivi aziendali;

d) il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto a tutti gli operai, gli impiegati ed i quadri in forza nell'unità produttiva alla data delle elezioni; la contrattazione collettiva regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo





torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti

LOGIN

  

Registrati

Recupera Password


LIPOL INFORMA

etp