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INFO SINDACALI 1



Chiarimenti dell'Aran per le prossime elezioni R.S.U 2007



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fonte: www.aranagenzia.it



30 luglio 2007 - Prot. 6999
A tutte le Amministrazioni dei comparti


Agenzie fiscali

Enti pubblici non economici

Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione

Ministeri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regioni e Autonomie locali

Servizio sanitario nazionale

Università


Loro Sedi


OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 19 – 22 novembre 2007.

Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni e la trasmissione dei verbali elettorali all’ARAN.

Raccomandazioni alle commissioni elettorali.


PREMESSA


Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le associazioni sindacali rappresentative, con Protocollo sottoscritto il 28 giugno 2007 (di seguito indicato come Protocollo), hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti che, già elette nel 2004, scadono in novembre 2007 (art. 7 Accordo quadro).


Con il citato Protocollo - in corso di pubblicazione nella G.U. - che contiene l’annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998.


Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle amministrazioni dei comparti in indirizzo nei giorni 19 - 22 novembre 2007.


Sulla base della concreta esperienza di gestione delle precedenti elezioni, al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo hanno convenuto sull’opportunità di riassumere, nel testo che segue, tutte le note inviate in occasione delle passate elezioni, alle quali non si dovrà più fare riferimento.


La presente nota è, anche, completa di tutta la documentazione necessaria, elencata nel sommario, della quale si raccomanda l’attenta lettura.


Si chiede, pertanto, alle amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie amministrazioni/sedi “periferiche”, alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle commissioni elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota e gli allegati alla stessa, informando che nel sito internet dell’ARAN www.aranagenzia.it, nella Sezione “Relazioni Sindacali” alla voce “RSU Comparti 2007” è pubblicata tutta la documentazione in formato facilmente scaricabile.


Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie territoriali.



ELEZIONI DELLE RSU DEL 19 – 22 NOVEMBRE 2007

CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE

SOMMARIO:


A) PROTOCOLLO del 28 giugno 2007


B) CHIARIMENTI §1. Tempistica delle procedure elettorali §2. Sede di elezione della RSU §3. Presentazione delle liste elettorali §4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali §5. Elettorato passivo §6. Procedura per la presentazione delle liste §7. Elettorato attivo §8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione §9. Compiti della Commissione elettorale §10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti §11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni §12. Riparto e attribuzione dei seggi §13. Compiti delle Amministrazioni §14. Comitato dei garanti §15. Insediamento della RSU


C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA


D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI


E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN


ALLEGATI:


1 – PROTOCOLLO DEL 28 GIUGNO 2007 PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI. TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

2 – ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU E RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

3 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO SANITA’ (16 OTTOBRE 1998)

4 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (22 OTTOBRE 1998)

5 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO MINISTERI (3 NOVEMBRE 1998)

6 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (3 NOVEMBRE 1998)

7 – FAC-SIMILE DEL VERBALE FINALE (in formato stampabile)




A) PROTOCOLLO DEL 28 GIUGNO 2007



Il “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali” sottoscritto in data 28 giugno 2007 (allegato n. 1), in corso di pubblicazione nella G.U., contiene l’annuncio delle elezioni. Nel calendario sono indicate le varie scadenze che precedono le votazioni. Copia dell’annuncio deve essere affissa all’albo di ciascuna amministrazione.




B) CHIARIMENTI


Ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e degli accordi integrativi di comparto, che conservano la loro validità e la cui conoscenza rimane assolutamente fondamentale (allegati da n. 2 a n. 6).


§ 1. Tempistica delle procedure elettorali


Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni dei comparti in indirizzo. Non si deve, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto con il Protocollo le elezioni sono già state indette e fissata la relativa tempistica, la votazione e lo scrutinio.


Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.


Il primo giorno delle votazioni (19 novembre 2007) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile, su decisione della commissione elettorale, per le operazioni di voto.


Pertanto, i giorni 19-20-21, nonché il giorno 22 (sino alle ore 14:00) sono dedicati alle votazioni.


E' compito delle commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi, con eccezione dell’ultimo giorno (22 novembre) in cui la chiusura è già fissata alle ore 14:00, dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all’albo dell’amministrazione.


Il giorno 22 novembre 2007- dalle ore 14:00 - è dedicato esclusivamente allo scrutinio.


Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutti le amministrazioni dei comparti in indirizzo, anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto, nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.


Tutte le RSU attualmente in carica, a prescindere dalla data di costituzione, sono ricondotte alla scadenza generale di novembre 2007. Ciò significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite nel novembre 2004 ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva nel corso del triennio.


§ 2. Sede di elezione della RSU


Il vigente CCNQ di definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 è stato stipulato l’11 giugno 2007. In esso sono chiaramente indicate le amministrazioni che sono comprese nei diversi comparti di contrattazione collettiva.


E’ prevista l’elezione di una unica RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Regioni e Autonomie locali

- Servizio sanitario nazionale

- Università

In tali comparti l’elezione della RSU avviene, dunque, a livello di amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico.


Sono previste più sedi di elezione della RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Agenzie fiscali

- Enti pubblici non economici

- Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione

- Ministeri

- Presidenza del Consiglio dei Ministri


In tali comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, dovranno procedere, entro il giorno 1 ottobre 2007, tramite appositi Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU.


La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta esclusivamente nell’accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è superata con la collocazione dei professionisti nell’area dirigenziale.


Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere affissa all’albo dell’amministrazione ed inviata all’Aran e alle confederazioni firmatarie del Protocollo di cui al punto A) entro il giorno 8 ottobre 2007.


L’adempimento è importante anche perché permette all’Aran di dotarsi di una corretta e compiuta “anagrafe” delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta dei dati.


Nel caso in cui insorgano difficoltà a pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura delle sedi RSU, derivanti dalla recente trasformazione e riordino di alcune amministrazioni, dovrà essere data tempestiva informazione all’Aran, in tempi utili al regolare svolgimento delle procedure elettorali. Si rammenta che gli accordi integrativi di comparto (allegati da n. 3 a n. 6) individuano chiaramente l’ambito di costituzione delle RSU.


§ 3. Presentazione delle liste elettorali


Possono presentare le liste elettorali:


1) senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e dell’atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e s..m.i.:

a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nelle tavole allegate all’ipotesi di CCNQ del 28 giugno 2007 di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2006-2007 (leggasi CCNQ nel caso in cui sia stato stipulato);

b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lettera A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni devono attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;

c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.


2) devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e s.m.i., entro il termine ultimo fissato al 23 ottobre 2007 nel Protocollo di cui al punto A), tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.


Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata dello statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’Aran, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale delle statuto e dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.


Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere presentata all’Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.


L’Aran pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati (sezione “Relazioni sindacali” alla voce “Attestati Aran”). Tale elenco non è certamente esaustivo delle organizzazioni sindacali che possono presentare le liste, ma indica solamente quelle che, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui sopra, hanno scelto di farlo attraverso l’attestato Aran, anziché direttamente alle commissioni elettorali.


§ 4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali


Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:


1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;


2) le singole organizzazioni sindacali costituenti federazioni di più sigle;


3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista congiunta "cgil fp e cisl fps" );


4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;


5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non hanno finalità sindacali.


E' compito della commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.


§ 5. Elettorato passivo


L'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto:

a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);

b) ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).


La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l’elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.


I dipendenti che sono in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l’elettorato attivo presso l’amministrazione di assegnazione ma conservano l’elettorato passivo nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.


Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 3 ottobre 2007 risulti in servizio solo o prevalente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l’elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell’amministrazione di provenienza e che quest’ultima sia pubblica e rappresentata dall’Aran. L’eccezione si giustifica perché si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell’istituto del comando in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola letterale per cui il personale comandato è escluso dall’elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.


Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l’elettorato attivo e passivo nell’amministrazione di provenienza.


Dal diritto a candidarsi (elettorato passivo) sono comunque esclusi:

- i presentatori della lista;

- i membri della commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);

- gli altri dipendenti a tempo determinato che non hanno i requisiti indicati nella lett. b) del presente paragrafo.

- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;

- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato passivo nell’amministrazione di provenienza.


Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.


E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.


Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. La formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa.


Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.


§ 6. Procedura per la presentazione delle liste


L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista.


Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.


Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa. In questo caso la delega deve essere allegata alla lista).


Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.


Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente dell’amministrazione sede di elezione della RSU.


La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell’amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.


Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell’amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all’uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell’amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l’amministrazione non può, se richiesta, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio) ai sensi dell’art. 4, comma 7, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:
AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a ________________________in qualità di ___________________________ _____________________

attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) _______________nato/a a ____________________il __________

identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta d’identità o equipollente) __________________ n._________

rilasciato da _________________________________il _________________ ha apposto la firma in mia presenza.

Luogo e Data
Timbro Amministrazione

Firma



I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.


Le liste possono essere presentate dal 4 ottobre 2007 al 23 ottobre 2007, ultimo giorno utile.


La commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell’amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l’amministrazione sia chiusa nella giornata del 23 ottobre 2007 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.


Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all’ufficio dell’amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e poi direttamente alla commissione elettorale non appena insediata. La lista può anche essere inviata per posta, ma deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa testo il protocollo della commissione elettorale o dell’amministrazione.


Per individuare l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della commissione elettorale o dell’amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.


Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.


E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.


Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.


L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della commissione elettorale e l’amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.


Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell’Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).


Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l’amministrazione deve darne immediata comunicazione all'Aran.


§ 7. Elettorato attivo


Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto):

a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l’amministrazione, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa e cioè il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza;

b) i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).


Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l’elettorato attivo e passivo nell’amministrazione di provenienza.


Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale a tempo determinato che non ha i requisiti indicati nella lett. b) del presente paragrafo, nonchè quello con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...

- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;

- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);

- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;

- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001) o comunque “atipico”.


I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (3 ottobre 2007) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui alle lett. a) e b), hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.


Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica sede. E’ compito della commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni).


§ 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione


I componenti della commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso l’amministrazione in cui si vota.


In presenza di ubicazioni diverse nella amministrazione sede unica di RSU, il componente della commissione può essere sia un dipendente della sede principale che di quella staccata, purché sia dipendente dell’amministrazione interessata.


Nel caso in cui sia prevista nel comparto una pluralità di sedi delle RSU nella stessa struttura (ad es. per i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, etc.) il componente della commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la medesima sede di lavoro.


Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti anche assunti a tempo determinato.


L’amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della commissione elettorale.


I componenti della commissione elettorale sono integrati, automaticamente, con i lavoratori designati allo scopo nelle liste presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della commissione stessa.


Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell’amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione.


Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.


Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, se il presentatore di lista è un dipendente dell’amministrazione in cui si vota può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.


La commissione elettorale deve essere insediata entro il 15 ottobre 2007 e formalmente costituita entro il 18 ottobre 2007. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell’Amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 15 ottobre, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.


Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento dell'insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell’amministrazione preposto, cui spetta, parimenti, il compito della comunicazione di insediamento della commissione elettorale, della indicazione del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.


Con l'avvenuto insediamento della commissione elettorale le liste e tutti gli atti sono consegnati direttamente a quest’ultima.


Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della commissione elettorale, la circostanza non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 23 ottobre 2007, è questa in sostanza la data ultima per la definitiva costituzione della commissione elettorale. L’amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della commissione elettorale. Se alla data del 23 ottobre - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l’amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne immediata comunicazione all’Aran. Si rammenta, in ogni caso, che la RSU è soggetto necessario, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.


Il mancato insediamento e costituzione della commissione elettorale nei termini previsti dal calendario non inficia la sua regolare costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l'ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste. Non vi è alcuna competenza delle amministrazioni a negare lo svolgimento delle elezioni nell'ipotesi in cui la costituzione della commissione elettorale avvenga solo l'ultimo giorno (23ottobre 2007).


Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.


I rapporti tra le amministrazioni e i componenti delle commissioni elettorali sono disciplinati, in particolare - su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio.


§ 9. Compiti della Commissione elettorale


Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell’intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E’ compito delle commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, facendo anche riferimento ai principi generali dell’ordinamento.


Di seguito sono indicati gli adempimenti della commissione elettorale.


1) Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell’amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi, fermo rimanendo l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione già fissato alle ore 14:00, avvertendo con pubblicità nell'albo dell’amministrazione tutti i dipendenti elettori. La commissione elettorale, in ogni caso, non può modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale ma, contestualmente, non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino alle ore 14:00 del giorno 22 novembre, data e ora fissate per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale elettorale.


2) Acquisisce dall’amministrazione l'elenco generale degli elettori.


3) Riceve le liste elettorali.


4) Verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità.


5) Esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti al proposito.


In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni - per le organizzazioni sindacali rappresentative - non perfettamente conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle allegate all’ipotesi di CCNQ del 28 giugno 2007 e - per quelle non rappresentative - rispetto ai propri statuti. Anche in questi casi deve essere assegnato, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.


Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell’amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni e comunque dal giorno 12 novembre 2007.


6) Definisce, previo accordo con il dirigente dell’amministrazione preposto o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.


I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'albo dell’amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni.


7) Predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l’ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell’art. 9 del regolamento elettorale.


8) Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.


9) Predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.


10) Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.


11) Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve procedere allo scrutinio.


12) Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati.


13) Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti.

Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.


Nel compilare il verbale finale, la commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.


§ 10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti



Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente nota in formato stampabile (allegato n. 7), non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.



Non è consentito l’utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.


Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si sottolineano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in cinque parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:


1 - la prima parte riguarda i dati identificativi dell’amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;

2 - la seconda parte riguarda i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum).

Sotto la voce “collegio”, è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto.

Con il termine “collegio” si fa riferimento alla sede di elezione della RSU, i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi “staccati” i cui voti devono confluire nel collegio elettorale. Nel caso in cui vi sia un solo seggio i due termini coincidono;

3 - la terza parte riguarda i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;

4 - la quarta parte riguarda nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine il numero di seggi assegnati a ciascuna lista;

5 – l’ultima parte del verbale è costituita dallo spazio per la firma da parte della commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.


La commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati quali:


- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);

- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);

- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;

- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 11);

- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;

- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati della lista stessa);

- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere scritti i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l’attribuzione dei voti a livello nazionale);

- l’indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);

- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della commissione stessa.


La commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell’amministrazione dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.


Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio sono notificati dalla commissione elettorale all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.


All’amministrazione deve essere consegnato oltre al verbale finale in originale o copia conforme, anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch’essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale, per il successivo inoltro all'Aran.


Si sottolinea l’importanza che riveste l’invio all’Aran anche di copia della scheda predisposta per le votazioni in quanto dalla stessa sono, senza alcun dubbio, rilevabili le esatte denominazioni delle liste presentate e votate dai lavoratori.


L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura dell’amministrazione ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla consegna.


E’ compito della commissione elettorale verificare che l’Amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti. La trasmissione del verbale all'Aran dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate al punto E) della presente nota.


La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dall’Amministrazione.


Come previsto dall’art. 16, comma terzo, dell’Accordo del 7 agosto 1998 – parte II Regolamento elettorale - il plico (esclusi i verbali) dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato dell’amministrazione (comma quarto del medesimo articolo).


Le decisioni della commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.


§ 11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni


Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti.


Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).



Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1].


La commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.


In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. In questo caso non è ammessa la presentazione di nuove liste.


Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.


§ 12. Riparto e attribuzione dei seggi



Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

1) definizione del quorum

2) ripartizione dei seggi alle liste

3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti


Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.


Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell’Amministrazione, secondo la seguente TABELLA:



a) tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;

b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);

c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi.


Nei comparti Università e Ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella sovrastante.


Diversamente, nei comparti Enti pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità, ove sono stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto allegati alla presente nota.


Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà fare riferimento all’accordo integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo del 28 giugno 2007).


Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).


A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.


In sintesi:


1 - il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;


2 - il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);


3 - i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.



Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):


CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM


LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.


Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all’esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:



Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 11

totale voti validi 117


CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000

totale voti validi 117


In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.


Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.



Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 40

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 10

totale voti validi 117


CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333

lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale voti validi 117


Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.


Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.


Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.


In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.


Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.


Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.


Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all’Aran dall’amministrazione.


Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni “seggi assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”.


§ 13. Compiti delle amministrazioni


L’amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle elezioni, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative, assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle stesse, e facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L’amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della commissione e sui relativi adempimenti elettorali.


L’amministrazione, anche per facilitare il lavoro della commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 4 ottobre 2007, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali, che ne fanno richiesta, l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto (cfr. § 7 elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico articolati in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).


Deve altresì concordare gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la commissione elettorale, e fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli elettori, la messa a disposizione di:

- locale per la commissione elettorale;

- locali per il voto;

- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...);

- stampa del “modello” della scheda predisposta dalla commissione elettorale;

- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;

- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;

- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con l’UTG).


L’amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Al proposito si evidenzia che i componenti delle commissioni elettorali, gli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio (cfr. § 8).


L’amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo, nonché copia della scheda predisposta per le votazioni, entro 5 giorni dalla loro consegna da parte della commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al punto E) della presente nota.


§ 14. Comitato dei garanti


Contro le decisioni della commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale (parte II Accordo quadro).


Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da uno nominato dall’amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.


In ordine al componente sindacale la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad una altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate). Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.


Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si fa presente che il disposto del secondo comma dell'art. 19 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.


Le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua costituzione.


Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o comunque di componimento consensuale delle controversie.


Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.


L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.


Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.


Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso al giudice del lavoro.


Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare sospensiva, le elezioni possono ugualmente avere luogo.


§ 15. Insediamento della RSU


La commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all’albo dell’Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene così definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti. L'insediamento della RSU è contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell’amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (cfr. § 9). Dalla proclamazione degli eletti la RSU può, quindi, legittimamente operare.


In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o al giudice del lavoro, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.




C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA


Con la consegna di copia della presente nota alle commissioni elettorali ed alle stesse organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere l'obiettivo della massima regolarità delle elezioni e che la documentazione che sarà inviata possa essere perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l’accertamento della rappresentatività. Allo scopo si formulano le seguenti raccomandazioni:


a) il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e alla presente nota e non è suscettibile di variazioni


b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni


c) la commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale


d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.


Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (vedi lett. B § 9);


e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, l'Aran non potrà procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi;


f) le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dall’apposito Comitato paritetico previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto criterio, già stabilito, in via generale per tutti i comparti, dal citato Comitato paritetico, da ultimo nella seduta del 18 ottobre 2005, stabilisce, anche, che le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili ai fini dell'attribuzione dei voti per la rappresentatività, debbano essere effettuate con le seguenti modalità:


- mediante l'invio di un nuovo verbale elettorale ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla commissione elettorale;


- ove la commissione elettorale non sia più funzionante, da una certificazione effettuata a norma di legge dall’Amministrazione attestante la denominazione della lista originaria presentata dal sindacato che chiede la correzione, risultante agli atti del verbale depositato presso la medesima Amministrazione. La certificazione dovrà essere corredata della scheda elettorale.


Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al presente punto qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della commissione elettorale.


Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e) e f), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire, per i singoli soggetti, il conteggio, ai fini del calcolo della rappresentatività, dei voti ottenuti nelle sedi di lavoro dove si è verificato l'errore.


Si evidenzia nuovamente, infine, che ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni alla amministrazione, la quale deve debitamente conservarli (cfr. §10).




D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI


L'Aran ha il compito di fornire alle amministrazioni la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l’Aran risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate nella presente nota.

In ogni caso, l’Aran non risponderà dopo l’insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.

L’Aran non darà riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle commissioni elettorali che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti, che da singoli dipendenti.


Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazione diversa dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, negli Accordi integrativi di comparto e con la presente nota di chiarimenti, non dovrà essere presa in considerazione.




E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN


Si significa, innanzitutto, la necessità e l’importanza di una piena collaborazione da parte delle amministrazioni nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla tempestività nell’invio dei verbali elettorali. Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno media con i dati associativi relativi al 31 dicembre 2006 e la rilevazione complessiva (deleghe e voti) dovrà essere portata a termine dall’Aran entro i tempi utili per poter consentire all’Agenzia stessa, previa certificazione dei dati da parte del Comitato paritetico previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 165/2001, di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali per il biennio economico 2008-2009, che decorre dall’1 gennaio 2008.


Non sfugge, pertanto, per l’esiguità dei tempi a disposizione, l’importanza della collaborazione di codeste amministrazioni nell’invio tempestivo dei verbali elettorali (corredati dalla copia della scheda elettorale) che dovrà essere effettuato tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:


a) Il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le amministrazioni) è allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché alla presente nota, non è suscettibile di variazioni da parte delle commissioni elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. § 10 e lettera C).


b) La commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all’albo, il verbale finale in originale o copia conforme all’ amministrazione per il suo successivo inoltro all’Aran (cfr. § 10), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto.


c) L’invio all’Aran deve avvenire esclusivamente a cura dell’amministrazione entro i 5 giorni successivi alla consegna (cfr. § 10 e 13).


d) L’Aran non prenderà in considerazione invii che abbiano diversa provenienza, anche se da parte dalle Commissioni elettorali.


e) La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite posta con Raccomandata con ricevuta di ritorno (RRR) all’indirizzo:




ARAN – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – VIA DEL CORSO, 476 – 00186 ROMA



Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l’Aran non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa della lettera raccomandata ufficiale.


f) La trasmissione deve avvenire con lettera di accompagnamento firmata dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto su carta intestata dell’amministrazione, per individuarne con certezza il mittente, contenente l’indicazione della avvenuta affissione dei risultati elettorali per cinque giorni e la eventuale pendenza di ricorsi alla commissione elettorale.

Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l’apposita annotazione, e sarà cura dell’amministrazione comunicare, con nota successiva, l’esito degli stessi.

Il verbale elettorale dovrà essere nuovamente inviato nel solo caso in cui, per effetto dell’esito dei ricorsi, siano intervenute modifiche. In quest’ultimo caso l’amministrazione deve inviare il nuovo verbale immediatamente dopo la consegna da parte della commissione elettorale.


g) Il verbale elettorale che l’amministrazione trasmette all’Aran deve essere la copia originale consegnata dalla Commissione elettorale (in tal caso sarà trattenuta la copia autenticata dello stesso) o una copia autenticata nel caso in cui sia trattenuto l’originale. L’amministrazione avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.


h) Al verbale elettorale deve essere allegata la copia della scheda predisposta e utilizzata per il voto, siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale. Dalla scheda elettorale sono chiaramente individuabili le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista votate dai lavoratori.


Si raccomanda a tutte le amministrazioni di dare tempestiva comunicazione all’Aran nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, condizione affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.


Dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione. Si confida, pertanto, nella più ampia collaborazione, ribadendo che la raccolta dei dati elettorali deve essere effettuata in tempi utili all’accertamento della rappresentatività per il biennio 2008-2009, che decorre dall’1 gennaio 2008.


Il Presidente

Avv. Massimo Massella Ducci Teri






Allegato n. 1: Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali.


Allegato n. 2: Accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.


Allegato n. 3: Accordo integrativo del comparto Sanità (16 ottobre 1998)


Allegato n. 4: Accordo integrativo del comparto Regioni-Autonomie locali (22 ottobre 1998)


Allegato n. 5: Accordo integrativo del comparto Ministeri (3 novembre 1998)


Allegato n. 6: Accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici (3 novembre 1998)


Allegato n. 7: Verbale elettorale in formato stampabile





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