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IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


INFO SINDACALI 1



Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della r



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DELEGHE 31 dicembre 2006


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Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale
ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale
ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 165 del 30 marzo 2001.

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Pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 287 dell'11 dicembre 2006 - Serie generale

Roma, 3 novembre 2006 - Prot. 9339


Alle Amministrazioni dei Comparti:

Regioni ed Autonomie locali




Oggetto: Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.

Richiesta dati al 31 dicembre 2006.

I criteri per l'accertamento del requisito della rappresentatività delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico sono disciplinati dall'art. 43 del d.lgs. 165/2001 e dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, e successive integrazioni, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.

In applicazione delle norme suddette l'Aran procede biennalmente all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale che, nel caso di specie, è il secondo biennio economico 2008-2009.

L'accertamento della rappresentatività, per il biennio suddetto, avverrà, per i comparti sulla base della media tra i voti riportati nelle ultime elezioni generali delle RSU svoltesi nei vari comparti (dato elettorale) e le deleghe (dato associativo) e, per le aree dirigenziali sulle sole deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2006.

La presente rilevazione riguarda, pertanto, il dato associativo.

I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del Comitato Paritetico previsto dall'art. 43 del d.lgs. 165/2001.

Data la complessità della procedura, che consente all'Aran di accertare la rappresentatività solo dopo la predetta certificazione, la tempestività con la quale questa Agenzia può adempiere al proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei tempi, dal grado di celerità e di collaborazione di codeste Amministrazioni ed Enti nell'invio dei dati richiesti. Riveste anche particolare importanza la cura nella compilazione delle schede di rilevazione appositamente elaborate dall'Aran per l'acquisizione dei dati.

La presente nota è pubblicata sul sito internet dell'Aran nella sezione "Relazioni sindacali" alla voce "Deleghe 2006" e contiene le istruzioni per procedere alla compilazione ed alla trasmissione all'Aran delle schede di rilevazione. Alla nota sono allegati i singoli "files" con le schede, in formato immediatamente stampabile e disponibile per l'uso, già predisposte per comparto ed, all'interno, per categoria di personale. Ogni Amministrazione ed Ente dovrà compilare esclusivamente le schede relative al comparto di appartenenza, non utilizzando modelli attinenti a precedenti rilevazioni.

Le schede, compilate in ogni parte, prive di omissioni o cancellazioni, accompagnate da una lettera formale di trasmissione, dovranno essere inviate unicamente per posta con le modalità appositamente indicate alla fine della presente nota.

A tutela del diritto alla segretezza e riservatezza devono essere inviati esclusivamente dati numerici, in modo che gli stessi non possano rappresentare elementi identificativi dei dipendenti che hanno sottoscritto la delega.

Devono inviare le schede tutte le Amministrazioni e gli Enti rappresentati dall'Aran nella contrattazione collettiva nazionale con le seguenti eccezioni:

· Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti né a dipendenti di altri comparti, ai quali, in base ai vigenti statuti regionali, non si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran per i rispettivi comparti. Le Amministrazioni operanti in tali Regioni e Province autonome che appartengono ai comparti individuati dall'Aran, e che non sono dunque ricomprese nella predetta eccezione, devono invece regolarmente inviare i dati.

· Le Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex Ipab) che si sono privatizzate, le ONLUS, e più in generale le istituzioni e le fondazioni di natura assistenziale di carattere privato o che hanno personalità giuridica di diritto privato, a prescindere dal CCNL applicato al personale ivi operante, non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti. Devono, invece, trasmettere i dati le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab) di cui al d.lgs. 207/2001 che hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

· Le Aziende e gli Enti di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. 165/2001 non devono trasmettere i dati in quanto provvedono direttamente all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, secondo le regole delle Amministrazioni pubbliche. Essi si limiteranno a trasmettere ufficialmente all'Aran gli esiti finali della loro rilevazione, ai sensi dell'art. 5 del CCNQ del 27 gennaio 1999.

Vengono di seguito indicate le modalità per la compilazione e l'invio delle schede.

Nella presente nota con il termine "amministrazione" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate e la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza" è semplificata in "comparti ed aree".



Avvertenze per la compilazione e l'invio delle schede di rilevazione


La competenza della raccolta delle deleghe è attribuita all'Aran dall'art. 43, comma 7, del d.lgs. 165/2001 (di cui si consiglia l'attenta lettura) che prevede che ogni amministrazione rilevi e trasmetta i propri dati.

La raccolta deve essere oggettiva ed effettuata con modalità uniformi per tutte le amministrazioni. E' questa la motivazione per cui, per la compilazione delle schede, non devono essere prese in considerazione indicazioni provenienti da soggetti diversi dall'Aran (sindacati o altro). Le organizzazioni sindacali, che hanno il diritto di verificare che le schede di pertinenza siano esatte (a tale scopo la legge ha previsto che siano sottoscritte dal sindacato interessato) nel numero, nella denominazione e nell'entità del contributo, non possono però fornire indicazioni circa le modalità della loro compilazione, e nel caso in cui ciò avvenga, come verificatosi nelle precedenti rilevazioni, le amministrazioni non devono tenerne conto, attenendosi scrupolosamente alle modalità indicate nella presente nota.

La particolare diligenza nella compilazione delle schede è fondamentale in quanto l'Aran si limita a prendere atto, senza alcuna interpretazione dei dati inviati, delle comunicazioni formalmente trasmesse dalle amministrazioni. Nel caso in cui siano riscontrate omissioni o irregolarità, verrà chiesto l'invio di nuove schede a rettifica di quelle errate già ricevute dall'Aran che provvederà alla loro sostituzione, non potendo l'Agenzia, autonomamente, correggere o rettificare dati, procedura questa non prevista nella metodologia della rilevazione. L'Aran, infatti, non ha alcuna competenza sulle partite stipendiali dei dipendenti, e, in carenza di elementi formali, non può procedere a valutazioni unilaterali, ma solamente prendere atto delle schede inviate dalle amministrazioni che ne hanno la competenza ai sensi di legge.




INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA n. 1


Prima di compilare la scheda n. 1, diversa per ogni comparto di contrattazione collettiva, va verificato che la stessa sia intestata al comparto cui appartiene l'amministrazione (es. i Comuni devono compilare le schede del comparto Regioni e Autonomie locali, etc).

La scheda n. 1 è di carattere riepilogativo e non può essere omessa. Essa riporta i dati relativi al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2006, al numero delle deleghe complessivamente rilasciate alla stessa data, nonché, per categoria di dipendenti, l'indicazione delle relative schede da compilare.



1. Indicazioni sul numero dipendenti al 31 dicembre 2006


1.a – Colonna relativa al numero dipendenti al 31 dicembre 2006: in essa va inserito il numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 2006. Si tratta di un dato di stock che fotografa esattamente la situazione a tale giorno. Devono essere conteggiati i dipendenti a cui si applicano solo i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall'Aran, escludendo coloro che non si trovano in tale situazione alla data predetta.

Il numero dei dipendenti, così definito, non può essere omesso in quanto, indicato nella sola scheda n. 1, non è altrimenti rilevabile.

Deve essere rispettata la distinzione tra dirigenti e personale del comparto, nonché l'articolazione specificata per categoria di dipendenti. Non può essere riportato un totale generico in quanto il personale dirigente e quello del comparto afferiscono a diversi contratti collettivi nazionali di lavoro (comparto e aree dirigenziali), per ognuno dei quali dovrà essere accertata la rappresentatività sindacale.

Deve essere rispettata la distinzione tra "tempo indeterminato" e "tempo determinato" ed anche in questo caso non si può effettuare alcuna generica sommatoria, in quanto, ai fini del calcolo delle prerogative sindacali finanziate dallo Stato (minuti per dipendente utilizzati per i distacchi nazionali derivanti da cumulo e monte-ore permessi di amministrazione), viene utilizzato il solo numero dei dipendenti a tempo indeterminato, con esclusione di quelli a tempo determinato.

La colonna dei dipendenti al 31 dicembre 2006 va compilata anche in assenza di deleghe espresse in favore delle organizzazioni sindacali. In questo caso deve essere conseguentemente annullata/barrata (o indicato il valore zero) la colonna relativa al numero delle deleghe al 31 dicembre 2006. Solo in tal modo l'Aran riterrà la scheda compilata e non chiederà ulteriori integrazioni.

Il dipendente a tempo indeterminato in comando, trattandosi di posizione temporanea, deve essere censito dalla amministrazione in cui ha la titolarità del posto, che provvede, di norma, ad erogare la retribuzione fondamentale. L'amministrazione presso cui lo stesso presta servizio in posizione di comando non deve censire detto personale onde evitare una doppia rilevazione. Solo nel caso in cui, per condizioni particolari (es. enti di recentissima istituzione), il dipendente sia retribuito totalmente dall'amministrazione ove opera temporaneamente in comando, in attesa dell'inquadramento nel nuovo ente, dovrà essere quest'ultimo a rilevarlo. In ogni caso è compito dell'amministrazione verificare che non avvengano duplicazioni.

Nel caso in cui al 31 dicembre 2006 non vi siano dipendenti, ovvero sia in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione e da quest'ultima rilevato, la scheda deve essere ugualmente compilata annullando o barrando la colonna (o indicando il valore zero). Di tale situazione dovrà essere fatta menzione nella lettera di trasmissione all'Aran, onde permettere all'Agenzia di concludere la propria rilevazione senza attendere o sollecitare l'invio dei dati.

Nella scheda n. 1 sono previsti sia totali parziali per riquadri, sia il totale generale. Quest'ultimo è equivalente alla somma dei totali parziali e deve corrispondere al totale complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2006.

1.b – Riquadri relativi ai dirigenti: in corrispondenza delle voci "a tempo indeterminato" e a "tempo determinato" vanno censiti i dirigenti a cui si applica il CCNL della dirigenza. Non deve essere inserito il personale a cui si applica il CCNL di comparto anche se si tratta di posizioni apicali (es. apicali del comparto Regioni e Autonomie locali negli enti di minore dimensione).

Nel caso in cui si tratti di un dipendente a tempo indeterminato del comparto a cui sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato, esso dovrà essere rilevato tra il personale del comparto nella corrispondente categoria di personale. Poiché le deleghe dei dipendenti a tempo determinato vengono rilevate ai soli fini statistici, ma non incidono sulla rappresentatività, se il dato non è correttamente indicato tali dipendenti restano esclusi dalla rilevazione anche per quanto riguarda la eventuale delega sindacale.

1.c – Riquadro relativo ai segretari comunali e provinciali del comparto Regioni e Autonomie locali: nel caso di utilizzo del medesimo segretario in più sedi, a qualunque titolo (convenzione o altro), solo l'amministrazione in cui il segretario è titolare di sede deve compilare il riquadro indicando la presenza del segretario e l'eventuale delega sindacale. Tutte le altre amministrazioni in cui il predetto segretario opera devono annullare la relativa casella barrandola ovvero indicando il valore zero.
La cura nella esatta compilazione del riquadro è indispensabile onde evitare che il medesimo segretario comunale sia censito più volte, alterando così la rilevazione del dato.
Anche la scheda n. 4 del comparto Regioni e Autonomie locali deve essere compilata dal solo ente in cui il segretario è titolare di sede, con le modalità di cui al successivo punto 15.

1.d – Riquadri relativi al personale del comparto a tempo indeterminato di cui: deve essere rispettata l'articolazione per categoria di dipendenti indicata accanto alla posizione giuridica, con la dizione "indipendentemente dallo sviluppo economico attribuito" o simile. Ciò sta a significare che nella casella in cui deve essere riportato il numero dei dipendenti interessati vanno compresi tutti coloro che appartengono alla posizione giuridica di base indicata, indipendentemente dallo sviluppo economico raggiunto, ed a prescindere dalla denominazione utilizzata nei vari comparti di contrattazione (ora essendo indicata come fascia, posizione economica, super o in altra maniera). Infatti, trattandosi di sviluppi economici orizzontali, per ogni posizione giuridica prevista, va indicata la somma complessiva tanto dei dipendenti che vi si trovano in posizione iniziale che di quelli che hanno già iniziato il percorso economico orizzontale.
Ad esempio nella scheda dei Ministeri laddove è indicato "area C posizione giuridica C3 indipendentemente dallo sviluppo economico attribuito" va riportata la somma C3+C3super.

Il totale del riquadro del personale del comparto a tempo indeterminato relativo all'insieme delle posizioni giuridiche indicate deve, pertanto, corrispondere alla somma dei dipendenti del comparto a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2006.

1.e – Riquadri relativi al personale del comparto a tempo determinato: in tale denominazione rientra esclusivamente il personale dipendente in servizio al 31 dicembre 2006 a qualsiasi titolo (compresi stagionali, contrattisti, etc…). Sono, quindi, esclusi i lavoratori socialmente utili (LSU), i lavoratori con contratti di lavoro di tipo privatistico, i lavoratori a progetto, le collaborazioni coordinate e continuative e, in generale, i titolari di rapporto di lavoro autonomo o altre forme che non rientrano nel rapporto di pubblico impiego.
Le deleghe dei dipendenti a tempo determinato vengono rilevate ai soli fini statistici.

1.f – Riquadro relativo al personale non contrattualizzato del comparto Università: il dato del comparto Università relativo ai docenti e ricercatori viene rilevato ai soli fini statistici.



2. Indicazioni sul numero deleghe al 31 dicembre 2006


2.a – Colonna relativa al numero deleghe al 31 dicembre 2006: in essa va inserito il numero delle deleghe attive alla data del 31 dicembre 2006.

Le deleghe sono quelle rilasciate dai dipendenti per il versamento dei contributi sindacali. Vanno, pertanto, rilevate le sole iscrizioni ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e desumibili esclusivamente dalla stessa (in sintesi, la rilevazione corrisponde alla lettura della retribuzione nella voce specifica).
Non devono essere conseguentemente rilevate le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione.

Anche in questo caso, come per il numero dei dipendenti, si tratta di un dato di stock che fotografa esattamente la situazione al giorno 31 dicembre 2006. Non devono, pertanto, essere conteggiate le deleghe revocate prima di tale data né quelle rilasciate dopo tale data, ovvero dall'1 gennaio 2007.
Per tali ragioni la rilevazione è effettuata sulla retribuzione di gennaio 2007 a valere sul 31 dicembre 2006, in quanto, solo a tale data, sono rilevabili anche le deleghe rilasciate (o revocate) alle organizzazioni sindacali entro il mese di dicembre 2006 e, pertanto, nel caso di nuove deleghe, seppure non contabilizzate, già attive a tale ultima data (art. 19, comma 5, del CCNQ del 7 agosto 1998).

Devono essere indicati dati relativi a deleghe rilasciate dai dipendenti in favore esclusivamente di organizzazioni che abbiano natura sindacale (cfr. anche CCNQ dell'8 febbraio 1996 in materia di contributi sindacali). E' compito delle amministrazioni verificare detta circostanza, rilevabile dallo statuto delle singole organizzazioni, in quanto non devono essere censiti dati relativi ad altre associazioni non aventi tale natura (ad es: associazioni professionali, associazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni che si occupano della formazione professionale, etc…) che determinerebbero una alterazione dei dati raccolti ai fini della rappresentatività sindacale e la possibile esclusione di sindacati vicini alla prevista soglia di rappresentatività del 5%.

Come per il dato relativo ai dipendenti devono essere rispettate le distinzioni riportate nella scheda in ordine a: dirigenti, personale del comparto, tempo indeterminato, tempo determinato, categorie, senza operare artificiose sommatorie.

Ai fini della rilevazione fa testo il CCNL applicato al dipendente e non il titolo di studio in possesso dello stesso ovvero la caratteristica del sindacato di categoria a cui ha rilasciato la delega (es. se un dipendente ha la laurea in medicina ed è iscritto ad un sindacato che rappresenta solo medici, ma appartiene al comparto in quanto inquadrato come tecnico di radiologia, deve essere rilevato nel personale del comparto sanità e non nel personale dell'area di contrattazione IV della dirigenza medico - veterinaria).

Nel caso di organizzazioni che hanno un duplice scopo, sindacale e scientifico, il cui statuto prevede tipologie di iscrizioni diverse, per la sola sezione scientifica ovvero per la sola sezione sindacale (è questo il caso di sindacati medici), solo queste ultime devono essere rilevate.

La somma delle deleghe indicata nel totale generale della scheda n. 1 deve necessariamente coincidere con la somma delle deleghe derivante dall'insieme delle singole schede successive (scheda n. 2 e seguenti).




2.b – Colonna relativa al numero schede da compilare: sono indicate le schede, numerate per ogni comparto in ordine progressivo (2, 3, 4, etc…), da compilare per ogni categoria di dipendenti a cui si riferiscono.



3. Riquadro relativo al funzionario responsabile della rilevazione

Il comma 7 dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001 prevede, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Nell'apposito riquadro devono essere indicati: nome e cognome, telefono e fax, nonché l'indirizzo di posta elettronica in maniera chiara e leggibile. Al funzionario responsabile sarà indirizzata la successiva corrispondenza relativa alla rilevazione. E' compito del funzionario responsabile sottoscrivere tutte le schede successive alla n. 1, nelle quali è predisposto un apposito spazio. Nel caso di omissione della firma le schede non saranno prese in considerazione, non essendone attestata l'autenticità.
Le schede non possono contenere omissioni, correzioni o cancellazioni. In tale eventualità, per poterne prendere atto, le modifiche devono essere controfirmate dal funzionario responsabile. In questo caso la firma dovrà essere nuovamente apposta a fianco del dato che è stato corretto o cancellato.



4. Riquadro relativo alla firma del dirigente

La scheda n. 1 deve essere firmata dal dirigente del servizio.




INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE n. 2 E SEGUENTI



Le schede successive alla n. 1, numerate per ogni comparto in ordine progressivo (2, 3, 4, etc…), riportano, nella intestazione, il comparto e la categoria di dipendenti a cui si riferiscono.

Il comma 7 dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001 disciplina che le modalità di rilevazione garantiscano la riservatezza delle informazioni. Devono essere quindi compilate schede distinte per ognuna delle organizzazioni sindacali a cui sono state rilasciate deleghe per la trattenuta sulla retribuzione.

Il medesimo articolo prevede in capo alle amministrazioni il compito di rilevare e trasmettere i dati richiesti. L'Aran si limiterà a prendere atto dei dati che le amministrazioni inviano, non avendo, ai sensi di legge, alcun compito di valutazione dei dati trasmessi e di interpretazione delle comunicazioni intervenute tra i sindacati e le singole amministrazioni.



5. Riquadri relativi alla organizzazione sindacale – denominazione per esteso e sigla


5.a – Denominazione e sigla dell'organizzazione sindacale: per organizzazioni sindacali si intendono quelle di categoria.

Le amministrazioni devono avere cura di compilare con esattezza i riquadri che contengono la doppia indicazione della denominazione per esteso e della sigla dell'organizzazione sindacale di categoria, per l'esigenza di individuarla con certezza in quanto la stessa sigla sindacale può afferire a diverse e distinte organizzazioni, rispettando scrupolosamente la intestazione della delega come sottoscritta dal lavoratore.
La denominazione per esteso non può essere omessa, non essendo sufficiente la indicazione della sola sigla sindacale sia per la compresenza di organizzazioni che hanno la medesima sigla, sia perché può trattarsi di sindacato non noto all'Aran.

E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali o abbreviazioni non corrispondenti alla denominazione indicata nella delega rilasciata dal lavoratore.

E' parimenti esclusa la possibilità di indicare, anziché la denominazione e la sigla dell'organizzazione di categoria, quella della sola confederazione a cui la stessa aderisce, non risultando, in questo caso, individuabile di quale organizzazione sindacale si tratti, per la diffusa coesistenza di più e diverse categorie presenti nel pubblico impiego aderenti alla medesima confederazione (ad esempio la sola denominazione UIL, che indica la confederazione, non permette di individuare di quale categoria si tratti. La scheda deve essere perciò correttamente intestata a UIL FPL o UIL PA o UIL SCUOLA, etc.., ovvero devono essere compilate tante schede quanto sono le categorie aderenti alla medesima confederazione nel caso siano contemporaneamente presenti nell'amministrazione).

La indicazione della sola confederazione può essere effettuata nell'esclusivo caso in cui la delega del lavoratore sia rilasciata a favore di una confederazione e non di un sindacato di categoria, circostanza questa che deve evincersi dalla singola delega e deve essere attentamente verificata.

5.b – Federazioni e organizzazioni sindacali composte da più sigle (costituenti, aderenti o affiliate): in questo caso la denominazione della federazione sindacale o della organizzazione sindacale capofila deve essere indicata prima della singola sigla costituente, aderente o affiliata (es: nelle Regioni-Autonomie locali DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) /…, nei Ministeri CONFSAL-UNSA /...., nella Sanità NURSING UP /....., etc.).
Devono separatamente essere compilate tante schede per quante sono le sigle costituenti, aderenti o affiliate (cfr. art. 19 CCNQ del 7 agosto 1998) essendo, in questo caso, esclusa la possibilità di sommare le deleghe sotto la sola denominazione della federazione o organizzazione sindacale unitariamente intesa (es: solo DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) o CONFSAL-UNSA o NURSING UP, etc.), rispettando scrupolosamente la denominazione risultante dalla delega sottoscritta dal lavoratore.
Tale distinzione deve essere rispettata anche ai fini dell'entità del contributo sindacale e della rilevazione delle doppie deleghe per i motivi di cui ai successivi punti 7 e 8.
La composizione delle federazioni o organizzazioni sindacali formate da più sigle deve risultare da documentazione formale ed inequivoca, depositata all'amministrazione al 31 dicembre 2006, data della rilevazione. Non si ritiene sufficiente la semplice informazione che può trovare successiva smentita creando situazioni conflittuali.
La circostanza che le deleghe sono intestate alla singola sigla deve essere anche evidenziata nelle annotazioni in calce alla scheda.
I mutamenti associativi (ad esempio nuove affiliazioni o disaffiliazioni, cambi di denominazione, nascita di nuovi soggetti), che si verificano dopo il 31 dicembre 2006 non devono essere presi in considerazione in quanto avvenuti dopo la data della rilevazione.

5.c – Amministrazioni "statali": nella dizione sono comprese le amministrazioni a cui il competente servizio del Ministero dell'economia e delle finanze (Servizio centrale per il sistema informativo integrato) trasmette le schede già compilate che contengono la indicazione del codice meccanografico della singola organizzazione sindacale. Tale codice deve risultare anche nelle schede trasmesse all'Aran, che ha predisposto il proprio modello di informatizzazione dei dati utilizzando i medesimi codici.
Le amministrazioni devono evitare di ricompilare le schede trasmesse dal predetto Servizio e di sommare, raggruppandole, deleghe con codici diversi, anche se riconducibili alla medesima sigla sindacale. In questo caso non sarebbe più rilevabile il diverso contributo sindacale che sottende al diverso codice meccanografico.

Nel caso in cui le organizzazioni sindacali chiedano una modifica del numero delle deleghe rispetto a quelle indicate nelle schede predisposte dal competente predetto Servizio del Ministero dell'economia e delle finanze, le amministrazioni, prima di operare qualsiasi correzione dei dati, devono procedere ad una verifica con lo stesso Servizio, unica istanza deputata a verificare che le deleghe oggetto della contestazione siano state o meno attivate, nonché per le ragioni esposte ai successivi punti 7, 8 e 14.



6. Riquadro relativo al numero delle deleghe al 31 dicembre 2006


Per la indicazione del numero delle deleghe valgono le considerazioni di cui al punto 2 a cui si rinvia.
Nel caso in cui la delega in favore di una organizzazione sindacale risulti frazionata, cioè versata in quote, tutte intestate al medesimo sindacato ma riferite alle varie strutture in cui questo è articolato (ad esempio: parte alla struttura sindacale provinciale, parte a quella regionale e parte a quella nazionale), la delega va ritenuta unitaria e conteggiata una sola volta nell'ambito della stessa scheda, utilizzando, per il calcolo del contributo medio, il suo valore intero (ovvero la somma di tutti i frazionamenti). Di detta circostanza deve essere data notizia nello spazio delle annotazioni.

La somma delle deleghe delle schede relative alla medesima categoria di dipendenti intestate alle diverse organizzazioni sindacali deve essere uguale al numero delle deleghe indicate nella scheda n. 1 in corrispondenza di tale categoria (es. il numero di deleghe indicate nella scheda n. 1 a fronte delle schede n. 2 deve essere uguale alla somma delle deleghe delle singole schede n. 2).



7. Riquadro relativo alle deleghe espresse anche in favore di altre organizzazioni sindacali


Nel riquadro va indicato il caso in cui il medesimo dipendente, alla data del 31 dicembre 2006, sia contemporaneamente iscritto, tramite delega, a più e diversi sindacati: caso di deleghe doppie o triple.

A titolo esemplificativo: nel caso in cui si stia compilando la scheda del sindacato X, dopo avere indicato il numero complessivo di deleghe espresse in suo favore (ad esempio n. 10) va specificato se i medesimi 10 dipendenti abbiano rilasciato, alla stessa data (31 dicembre 2006), deleghe anche in favore di altre e diverse organizzazioni sindacali. In caso affermativo va indicato il numero delle deleghe espresse in favore delle altre organizzazioni sindacali (pari a n…. in favore del sindacato Y, n…. in favore del sindacato Z e così di seguito). In sostanza ciò consente di rilevare che tra i 10 dipendenti iscritti al sindacato X alcuni o tutti sono contemporaneamente iscritti anche ad altri sindacati. Deve essere fatta attenzione che nelle schede dei sindacati Y e Z si trovi, a sua volta, il corrispettivo numero di deleghe rilasciate al sindacato X.

Nel caso in cui tutti i dipendenti della scheda che si sta compilando siano iscritti al solo sindacato intestatario, il riquadro deve essere annullato barrandolo o indicando il valore zero. La compilazione del riquadro non può essere omessa in quanto il dato in esso contenuto rappresenta una variabile che viene utilizzata ai fini del corretto calcolo della rappresentatività. A fronte dell'omissione nella compilazione di detto riquadro, anche nel caso di valore zero, l'Aran procederà a richiedere le opportune integrazioni.

Nel caso in cui si debba procedere alla modifica del numero delle deleghe (rettifica di schede), dopo avere esperito le verifiche di competenza circa la corretta compilazione delle schede secondo le modalità indicate dall'Aran, deve esser fatta attenzione anche alla eventuale necessità di modificare il riquadro relativo alle doppie/triple deleghe. Ogni sindacato conosce esclusivamente la propria situazione ma non può conoscere quella delle altre organizzazioni.

Nel quadro relativo alle doppie deleghe non vanno indicate le deleghe espresse in favore esclusivamente delle altre organizzazioni sindacali, interpretando erroneamente che si tratti di uno spazio riepilogativo del totale delle deleghe. In questo caso non sarebbe rispettata la riservatezza delle informazioni che la legge prevede.



8. Riquadro relativo all'importo del contributo sindacale

L'importo del contributo sindacale non può essere omesso. La sua omissione corrisponde alla non esistenza della delega in quanto la rilevazione è la mera registrazione delle trattenute sulla retribuzione dei dipendenti effettuate in favore delle organizzazioni sindacali.
La disciplina contenuta nel comma 9 dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001 prevede che il Comitato Paritetico possa deliberare che "non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area".
Tale previsione rende indispensabile l'acquisizione del dato, ma anche la massima precisione nel calcolo del suo valore.
L'entità del contributo sindacale (art. 15, comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998) deve essere espressa in euro, in valore unitario medio mensile, escludendo valori percentuali. Nel caso in cui il contributo sindacale sia versato per 13 mensilità, il valore medio mensile deve essere ricalcolato su 12 mensilità.
Affinché il calcolo sia esatto nel caso in cui un dipendente sia a part-time il valore del suo contributo deve essere riportato a orario intero.
Ugualmente si deve procedere nel caso in cui la retribuzione non sia riferita all'intero mese, esempio l'assunzione sia avvenuta il 15 dicembre 2006 o casi analoghi.

Gli esempi che seguono sono finalizzati a facilitare il calcolo.

Caso n. 1: se il contributo richiesto alla data della rilevazione è un valore fisso mensile su 12 mensilità, esempio 10 euro, è sufficiente indicare detto valore.

Caso n. 2: se il contributo richiesto alla data della rilevazione è un valore fisso mensile su 13 mensilità, esempio 10 euro, il valore unitario medio mensile da indicare è pari alla quota mensile, 10 euro, per 13 mensilità diviso 12 mesi/anno, che nel caso è = a 10,8333.

Caso n. 3: se il contributo richiesto è un valore percentuale mensile della retribuzione su 12 mensilità è necessario sommare il valore del contributo sindacale di ciascuno dei dipendenti per tutti i dipendenti a cui si riferisce la scheda da compilare e dividere tale somma per il numero degli stessi. Ad esempio se nella scheda n. 2 intestata al sindacato X sono indicate n. 3 deleghe si dovrà sommare la trattenuta sulla retribuzione dei singoli tre dipendenti iscritti a tale sindacato e tale somma dovrà essere divisa per tre. In questo modo si ottiene il valore unitario medio mensile (il mese è quello della rilevazione) da riportare sulla scheda.

Caso n. 4: se il contributo richiesto è un valore percentuale mensile della retribuzione su 13 mensilità, dopo avere calcolato il valore unitario medio mensile di cui al caso 3 si dovrà procedere al successivo calcolo di cui al caso 2.

Caso n. 5: se la trattenuta del contributo sindacale sulla retribuzione, ovviamente sempre tramite delega, avviene in una unica soluzione annuale ovvero in soluzioni semestrali, il valore dovrà essere riportato a mese.

In sostanza per valore medio unitario mensile si intende il contributo versato da un lavoratore a tempo pieno per l'intero mese lavorativo di riferimento della rilevazione (gennaio 2007 a valere sul 31 dicembre 2006). In tal senso non ha rilievo quanto il lavoratore ha pagato nei mesi precedenti e il numero di mesi di trattenuta della delega nel 2006.



9. Riquadro relativo alla data di trasmissione della scheda alla organizzazione sindacale

Al fine di garantire una adeguata informazione le schede, dalla n. 2 e seguenti, esclusa quindi la n. 1 riepilogativa (da trasmettere solo all'Aran), devono essere inviate all'organizzazione sindacale interessata. Nel rispetto della vigente legislazione sulla riservatezza delle informazioni ad ogni sindacato vanno inviate esclusivamente le schede di propria pertinenza, vale a dire quelle intestate all'organizzazione destinataria e non anche quelle intestate alle altre organizzazioni.
La data di invio alla organizzazione sindacale deve essere riportata nell'apposito riquadro della scheda.



10. Riquadro relativo alla firma del rappresentante sindacale

Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del d.lgs.. 165/2001 ogni scheda deve essere controfirmata da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, intendendo tale l'organizzazione cui la scheda è intestata, con modalità che garantiscano la riservatezza della stessa. La firma deve essere apposta nell'apposito riquadro.

Va, pertanto escluso che:
- la firma sia apposta dal medesimo rappresentante sindacale su schede intestate a differenti organizzazioni sindacali. Ogni rappresentante sindacale può sottoscrivere esclusivamente le schede della organizzazione che rappresenta;
- la firma sia apposta dal componente della RSU, se non per espressa indicazione dell'organizzazione sindacale interessata.

Per rappresentante sindacale si intende il dirigente sindacale (aziendale - zonale - comunale - territoriale - provinciale - nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un componente della RSU o un dipendente delegato dalla stessa (in questi ultimi due casi la delega deve essere formalmente presentata).



11. Riquadro relativo alla motivazione della mancata firma del rappresentante sindacale


Ove la scheda non sia controfirmata dalla organizzazione sindacale interessata, come previsto dalla norma, il funzionario responsabile della compilazione deve, utilizzando l'apposito riquadro, specificare il motivo della mancata sottoscrizione con una propria dichiarazione da cui risulti detta circostanza.

In caso di contestazioni da parte delle organizzazioni sindacali, qualora l'amministrazione non ritenga di dover apportare modifiche al dato, le schede devono essere ugualmente inviate all'Aran indicando i motivi della contestazione nelle annotazioni in calce alla scheda.

Nel caso in cui la scheda non sia controfirmata dalla organizzazione sindacale interessata, e detta omissione non sia motivata, l'Aran richiederà la regolarizzazione, ai sensi di legge.



12. Riquadro relativo alle annotazioni


Tale riquadro è a disposizione per ogni eventuale chiarimento le amministrazioni ritengano opportuno fornire, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti.
La compilazione della scheda deve essere completa ed esatta, pertanto, le amministrazioni non possono utilizzare lo spazio per rinviare all'Aran l'interpretazione sui dati contenuti nella stessa.



13. Riquadro relativo alla firma del funzionario responsabile


Si rinvia a quanto indicato nel punto 3, con la precisazione che nel caso in cui la scheda contenga correzioni o cancellazioni la firma del funzionario responsabile deve essere apposta, oltre che nell'apposito riquadro, anche a fianco del dato corretto o cancellato.



14. Riquadro relativo alla distribuzione provinciale delle deleghe


La distribuzione provinciale delle deleghe dovrà essere compilata dalle sole amministrazioni distribuite sul territorio le cui schede, già predisposte, prevedono tale dato. Il dato non può essere omesso per la previsione dell'art. 43, comma 6, del d.lgs. 165/2001.
Per facilitare il lavoro la scheda contiene già l'elenco delle province.

In tutte le province dovrà essere riportata la distribuzione dei dipendenti a tempo indeterminato, senza alcuna eccezione, a prescindere dalla circostanza che vi siano o meno deleghe espresse in favore della organizzazione sindacale intestataria.
La somma dei dipendenti indicati dovrà essere uguale al totale riportato sulla scheda n.1 a fronte della corrispondente categoria di dipendenti.
La somma delle deleghe dovrà, altresì, essere uguale a quella indicata nel riquadro della medesima scheda di cui al punto 6. In sintesi, se l'organizzazione intestataria ha 10 deleghe, 10 deve essere il totale delle deleghe distribuite nelle province.

Nel caso in cui in una provincia non siano indicati dipendenti ma invece risultino deleghe, l'Aran, rilevando l'incongruenza del dato, ne chiederà la regolarizzazione.

Le schede intestate ai dipendenti a tempo determinato, raccolte ai soli fini statistici, non hanno il riquadro relativo alla distribuzione provinciale, con la sola eccezione dei comparti Scuola e Afam, per i quali la distribuzione provinciale viene richiesta anche per detto personale.


15. Scheda n. 4 intestata al segretario comunale e provinciale del comparto Regioni e Autonomie locali


La sezione relativa alla posizione del segretario deve essere sempre compilata in ogni sua parte.
Nel caso in cui il segretario sia titolare del solo incarico presso l'amministrazione, deve essere annullata, barrandola, la seconda parte ove si chiede di indicare in quali altre amministrazioni operi.
Nel caso di utilizzo del segretario, a qualunque titolo, anche in altre amministrazioni deve, invece, essere indicato il nome delle stesse per la necessaria verifica incrociata del dato, onde evitare che il medesimo segretario sia rilevato più volte.







INDICAZIONI PER L'INVIO DELLE SCHEDE ALL'ARAN




L'invio delle schede deve avvenire esclusivamente a cura dell'amministrazione ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2007. L'Aran non prenderà in considerazione comunicazioni che abbiano diversa provenienza.

La trasmissione deve avvenire con lettera di accompagnamento a firma del dirigente del servizio, ed esclusivamente tramite posta con Raccomandata con ricevuta di ritorno (RRR) all'indirizzo:



ARAN – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – VIA DEL CORSO, 476 – 00186 ROMA

Pertanto, le amministrazioni non devono inviare le schede per fax, posta elettronica, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'Aran non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa della lettera raccomandata ufficiale.

Tale modalità (RRR e lettera di accompagnamento) costituisce la prova documentale dei dati trasmessi e ne attesta il mittente in caso di contestazione da parte delle organizzazioni sindacali interessate nel corso della certificazione dei dati per la rappresentatività, affidata, come sopra menzionato, al Comitato Paritetico di cui all'art. 43 del d.lgs. 165/2001.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni che non abbiano tali caratteristiche.

Le schede trasmesse all'Aran devono essere in originale (in tal caso l'amministrazione ne trattiene e conserva la copia) o in copia autenticata nel caso in cui sia trattenuto e conservato l'originale.

Poiché le schede devono essere trasmesse anche alle organizzazioni sindacali nei termini di cui al punto 9, si consiglia, qualora l'amministrazione non vi abbia già provveduto, di farlo contestualmente all'invio all'Aran, onde evitare possibili dimenticanze.

Nel caso in cui si presenti la necessità di correggere schede già trasmesse, l'amministrazione deve provvedervi esclusivamente mediante l'invio di nuove schede, con la precisazione che le stesse sostituiscono quelle errate, onde permettere all'Agenzia di procedere alla sostituzione di quelle già in suo possesso. Si precisa ulteriormente che l'Aran non può autonomamente compilare o rettificare le schede, procedura non prevista nella metodologia della rilevazione.



************


I Ministeri, le Amministrazioni, gli Enti, le Associazioni, le Unioni, i Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province Autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica sono pregati di portare a conoscenza delle Amministrazioni, degli Enti e degli organismi vigilati o associati, con l'urgenza che il caso richiede, la presente circolare, tenendo presente l'importanza della rilevazione e che, il mancato rispetto dei termini della stessa, non consentirà a questa Agenzia di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione nazionale nel biennio 2008-2009.

Ai fini della massima diffusione si dà comunque assicurazione che la nota stessa, oltre ad essere reperibile sul sito internet dell'Aran, sarà anche pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il corrente anno.




Il Presidente
(Cons. Raffaele Perna)
FIRMATO











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