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Giovedi 28-Marzo-2024

          

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 Inoltre  per i soli colleghi iscritti al nostro sindacato, che ne facciano richiesta, prestiamo piena assistenza nella ricerca della mobilità (anche attraverso i nostri referenti sui territori) e per tutto l'iter burocratico.

Si prega tutti coloro che abbiano ottenuto la mobilità, di darne comunicazione per cancellare la richiesta.

                                                Si ringrazia per la fattiva collaborazione

IL Segretario Generale Nazionale Daniele Minichini


INFO SINDACALI 1



Novità sui buoni pasto



torna indietro all'elenco dei Documenti.Elenco Documenti     Stampa questo documento dal titolo: Novità sui buoni pasto. Stampa

L’art.13 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005, stipulato il 09.5.2006, recita:“Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro”.
Ad una prima lettura,sembrerebbe che la contrattazione decentrata integrativa, con il richiamo operato dall’art.13 del CCNL del 9.5.2006 agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, risulti legata,ai presupposti negoziali collettivi che, sino ad oggi, hanno condizionato il ‘trattamento di mensa’ e l’erogazione dei ‘buoni pasto’.
Almeno per quanto concerne il personale della vigilanza e per il modo ordinario con cui i turni sono regolati (ore 8.00-14.00 e 14.00-20.00), ove il diritto al godimento del buono pasto (e della correlata pausa) rimanesse vincolato alla condizione del “cavallo dell’orario di lavoro tra mattina e pomeriggio”, la maggior parte degli appartenenti ai Corpi di P.M. continuerebbe a non fruirne.
I criteri per la fruizione del buono pasto, che per alcune categorie di dipendenti (quelli dell'area della protezione civile, della vigilanza, scolastica ed educativa, nonché delle biblioteche) ed in relazione alle varie esigenze degli Enti del comparto, verranno ad essere autonomamente fissati dalla contrattazione decentrata integrativa.
Già lo stesso art. 45 del CCNL del 14.9.2000, dopo avere individuato, al comma 2°, il generale presupposto per il godimento del trattamento di mensa (poi richiamato dall’art.46, comma 2°, per i buoni pasto), faceva tuttavia “salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto”.
Secondo qualcuno, poi, l’art.13 del CCNL del 9.5.2006, introducendo la possibilità di fruire della pausa per la consumazione dei pasti anche all’inizio od alla fine di ciascun turno di lavoro, comporterebbe una ingiusta disparità di trattamento tra i c.d. ‘turnisti’ e gli altri dipendenti, privilegiando i primi con una sostanziale riduzione delle ore lavorative .Opportuno sarebbe un intervento di interpretazione autentica delle parti stipulanti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 del D.Lgs. n.165/2001. In ogni caso, anche qualora il dato letterale negoziale fosse da intendere nel senso che la pausa, da determinarsi in sede di contrattazione decentrata, debba essere scomputata dall’orario di lavoro, non pare possa parlarsi di un ingiustificato trattamento di favore per i lavoratori ‘turnisti’. Considerato che la norma contrattuale esaminata non si applica a tutti i dipendenti operanti in turno, ma solo a particolari e “limitate” categorie di lavoratori, la cui prestazione di lavoro presenta aspetti di indubbia specificità.





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